Regolamento (UE) 2018/1913
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione, del 6 dicembre 2018, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva tribenuron, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione del tribenuron come sostanza attiva ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base dell’esito positivo della procedura di riesame condotta dall’EFSA e dagli Stati membri. Contestualmente aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, spostando la sostanza nell’elenco delle sostanze attive approvate con nuova scadenza al 30 gennaio 2034. Vengono anche richiamate specifiche cautele valutative per la tutela dei consumatori, delle acque sotterranee e degli organismi acquatici e non bersaglio.
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tribenuron e modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla sostanza attiva tribenuron, utilizzata nei prodotti fitosanitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide sugli Stati membri, che devono tener conto delle conclusioni della relazione di rinnovo nell’autorizzazione dei prodotti contenenti tale sostanza, e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. L’efficacia sostanziale decorre dal 1o febbraio 2019; l’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rinnovo dell’approvazione del tribenuron
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1913 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva tribenuron nell’ambito della disciplina europea sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. L’intervento segue la procedura di riesame prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e si fonda sulle conclusioni dell’EFSA e sulla valutazione condotta dallo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore.
Contesto normativo e iter di valutazione
La sostanza tribenuron era già stata iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2005/54/CE ed era quindi considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inclusione nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione era originariamente destinata a scadere il 31 ottobre 2019, ma il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 aveva già prorogato tale termine per consentire la conclusione della procedura di rinnovo.
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti. Lo Stato membro relatore ha redatto il rapporto di valutazione per il rinnovo, trasmesso alla Commissione e all’EFSA il 23 giugno 2016. L’EFSA ha successivamente raccolto osservazioni dal richiedente e dagli Stati membri e ha comunicato le proprie conclusioni il 29 giugno 2017. La Commissione ha poi sottoposto il progetto di relazione sul rinnovo al comitato permanente competente.
Esito della valutazione e rinnovo
Dall’esame svolto è emerso che, per almeno uno degli impieghi rappresentativi di un prodotto fitosanitario contenente tribenuron, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. La Commissione conclude pertanto per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.
Il regolamento precisa inoltre che la valutazione del rischio si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi, senza voler limitare gli impieghi autorizzabili in generale dei prodotti fitosanitari contenenti tribenuron. Per questo viene eliminata la precedente limitazione che ne consentiva l’uso solo come erbicida.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
Per riflettere il rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato: la voce 106 relativa al tribenuron è soppressa dalla parte A e una nuova voce, la n. 128, è inserita nella parte B. La nuova scheda riporta i dati identificativi della sostanza madre, compresi numero CAS 106040-48-6 e numero CIPAC 546, nonché la denominazione IUPAC.
Sono inoltre fissati i parametri essenziali dell’approvazione:
- purezza minima: ≥ 960 g/kg, espressa come tribenuron-metile;
- data di approvazione: 1o febbraio 2019;
- scadenza dell’approvazione: 30 gennaio 2034.
Condizioni e cautele per l’attuazione
Nell’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. La valutazione complessiva richiede attenzione specifica a tre profili di rischio:
- protezione dei consumatori, con particolare riguardo ai residui nei prodotti di origine animale;
- protezione delle acque sotterranee;
- protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio.
Le condizioni di uso devono comprendere, ove opportuno, misure di attenuazione del rischio.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019. Come di consueto per un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione del tribenuron
L’approvazione della sostanza attiva tribenuron è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La nuova data di approvazione è il 1o febbraio 2019 e la scadenza è fissata al 30 gennaio 2034.
Esito della procedura di rinnovo
La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012; il fascicolo integrativo è stato ritenuto completo dallo Stato membro relatore. L’EFSA ha trasmesso le conclusioni alla Commissione il 29 giugno 2017 e, per almeno uno degli impieghi rappresentativi, è stato accertato il soddisfacimento dei criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Eliminazione della limitazione d’uso
Viene eliminata la restrizione che autorizzava il tribenuron solo come erbicida, poiché la valutazione del rinnovo si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi ma non ha inteso limitare gli impieghi autorizzabili dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
La voce relativa al tribenuron è soppressa dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e inserita nella parte B come voce n. 128, con aggiornamento delle condizioni di approvazione e della scadenza al 30 gennaio 2034.
Disposizioni specifiche per gli Stati membri
Nell’attuazione dei principi uniformi dell’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei consumatori, in particolare dai residui nei prodotti di origine animale, alla protezione delle acque sotterranee, e alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio. Le condizioni d’uso devono includere, ove opportuno, misure di attenuazione del rischio.
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o febbraio 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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