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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1935

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1935 della Commissione, del 7 dicembre 2018, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Normativa europea32018R1935

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1935 della Commissione completa il regolamento (UE) 2016/1103 predisponendo i moduli uniformi per gli attestati relativi a decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. La finalità è assicurare un’applicazione pratica omogenea delle procedure di circolazione e di esecuzione nei soli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata. Il testo è essenzialmente tecnico e contiene tre allegati con i modelli standard, oltre alla regola sull’entrata in vigore.

Stabilisce i moduli standard da utilizzare per gli attestati previsti dal regolamento (UE) 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata nel settore dei regimi patrimoniali tra coniugi, ossia Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. Riguarda le autorità giurisdizionali e le altre autorità o professionisti legali competenti, nei casi previsti dal regolamento (UE) 2016/1103, quando rilasciano attestati relativi a decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Non disciplina il merito delle controversie né i criteri sostanziali di competenza, legge applicabile, riconoscimento o esecuzione, ma soltanto la standardizzazione dei moduli certificativi. È direttamente applicabile dal 29 gennaio 2019.

Stabilisce i moduli di attestazione previsti dal regolamento (UE) 2016/1103 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1935 della Commissione è un atto tecnico di attuazione del regolamento (UE) 2016/1103. La sua funzione è predisporre moduli uniformi per gli attestati necessari alla circolazione, al riconoscimento e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. Il considerando chiarisce che tali moduli sono necessari per la corretta applicazione del regolamento di base e che il testo si colloca nell’ambito della cooperazione rafforzata autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento riguarda esclusivamente gli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali tra coniugi: Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. In tali Stati i moduli devono essere utilizzati dalle autorità giurisdizionali e, nei casi consentiti dal regolamento (UE) 2016/1103, anche da altre autorità e professionisti legali competenti che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega o sotto controllo dell’autorità giudiziaria.

Attestato relativo a decisioni

L’articolo 1, paragrafo 1, rinvia all’allegato I per il modulo dell’attestato relativo a una decisione in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, da usare ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1103. Il modulo richiede informazioni standardizzate sull’autorità che emette l’attestato, sull’autorità che ha emesso la decisione, sulla decisione stessa, sulle parti, sulla contumacia, sull’eventuale iscrizione in registri e sull’esecutività.

Il modello prevede inoltre sezioni specifiche su:

  • interessi reclamati, con indicazione di periodo, importo finale e metodo di calcolo;
  • recupero delle spese o dei costi, con distinzione tra costi di giudizio, onorari degli avvocati, spese di notificazione/comunicazione e altre voci;
  • valuta applicabile, includendo euro, lev bulgaro, corona ceca, kuna croata, corona svedese o altra valuta con codice ISO.

Attestato relativo ad atti pubblici

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce che l’attestato per un atto pubblico, previsto dagli articoli 58, paragrafo 1, e 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103, deve seguire il modello dell’allegato II. Il formulario è costruito per consentire sia l’accettazione dell’atto pubblico in un altro Stato membro sia, ove ricorrano le condizioni, la sua esecutività.

Il modulo richiede dati sulla formazione dell’atto pubblico, sull’autorità che lo ha redatto, sull’eventuale registrazione o deposito quando ciò incida sugli effetti giuridici, nonché sulle parti coinvolte. Contiene poi sezioni dedicate a:

  • autenticità dell’atto e sua efficacia probatoria specifica nello Stato membro d’origine;
  • eventuale cessazione di tale efficacia per effetto di una decisione giudiziaria o di altra causa prevista dalla legge nazionale;
  • contestazione o non contestazione dei negozi e rapporti giuridici registrati nell’atto;
  • idoneità dell’atto all’iscrizione di diritti su beni immobili o mobili nei registri pertinenti;
  • esecutività dell’atto nello Stato membro d’origine, in tutto o in parte;
  • interessi e valuta.

Attestato relativo a transazioni giudiziarie

L’articolo 1, paragrafo 3, rinvia all’allegato III per il modulo dell’attestato relativo a una transazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103. Il formulario identifica l’autorità giurisdizionale che ha approvato o davanti alla quale è stata conclusa la transazione, la data e il numero di riferimento, le parti e la loro posizione nel procedimento.

Il modulo contempla inoltre:

  • l’indicazione dell’esecutività della transazione nello Stato membro d’origine, integralmente o solo per alcune obbligazioni;
  • i soggetti nei confronti dei quali l’obbligazione è esecutiva;
  • il recupero di interessi, con le stesse varianti previste per gli altri moduli;
  • la valuta applicabile.

Dati obbligatori e struttura dei moduli

Gli allegati contengono numerosi campi contrassegnati come informazioni obbligatorie, volti a garantire uniformità e completezza delle certificazioni. Tra gli elementi ricorrenti figurano lo Stato membro d’origine, i dati dell’autorità emittente, i dati identificativi delle parti, le informazioni sull’atto/decisione/transazione e le indicazioni operative rilevanti per il riconoscimento o l’esecuzione in un altro Stato membro.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento è entrato in vigore il 29 gennaio 2019 ed è direttamente applicabile in tutti i suoi elementi negli Stati membri conformemente ai trattati. Non introduce disciplina sostanziale autonoma, ma rende operative le procedure documentali previste dal regolamento (UE) 2016/1103.

Disposizioni principali

Modello per l’attestato relativo a una decisione

L’articolo 1, paragrafo 1, dispone che il modulo da usare per l’attestato di cui all’articolo 45, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1103 deve conformarsi al modello di cui all’allegato I. Il modulo raccoglie dati sull’Stato membro d’origine, l’autorità che rilascia l’attestato, la decisione, le parti, l’eventuale contumacia, l’esecutività, gli interessi, le spese e la valuta.

Modello per l’attestato relativo a un atto pubblico

L’articolo 1, paragrafo 2, prevede che il modulo per l’attestato relativo a un atto pubblico, di cui all’articolo 58, paragrafo 1, e all’articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103, deve conformarsi al modello dell’allegato II. Il modulo disciplina i dati dell’atto pubblico, l’autorità che lo ha redatto e che rilascia l’attestato, l’eventuale accettazione ai fini del riconoscimento, l’autenticità, la contestazione dei negozi giuridici, l’idoneità all’iscrizione nei registri, l’esecutività, gli interessi e la valuta.

Modello per l’attestato relativo a una transazione giudiziaria

L’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che il modulo per l’attestato relativo a una transazione giudiziaria, di cui all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1103, deve conformarsi al modello dell’allegato III. Il modulo comprende i dati dell’autorità giurisdizionale, della transazione, delle parti, dell’esecutività, degli interessi e della valuta.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il 29 gennaio 2019. Precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Come è indicizzato

Materiediritto internazionale privatofamigliariconoscimento ed esecuzione delle decisionicooperazione giudiziaria civile

Testo integrale

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