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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1923

Regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R1923

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga di due anni la validità del regolamento (UE) n. 360/2012, che disciplina gli aiuti de minimis concessi alle imprese che prestano servizi di interesse economico generale. La Commissione motiva la modifica richiamando l’esperienza applicativa maturata e la permanenza delle condizioni che giustificano l’esenzione dall’obbligo di notifica. La disciplina sostanziale non viene modificata: cambia solo la data di scadenza del regime, posticipata al 31 dicembre 2020.

Proroga al 31 dicembre 2020 del periodo di applicazione del regolamento de minimis per gli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato de minimis concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, nei limiti e alle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 360/2012, come modificato. L’intervento riguarda esclusivamente la durata di applicazione del regime: la modifica estende il termine finale del regolamento originario dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020. È un regolamento della Commissione, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE.

Proroga del regolamento de minimis per i servizi di interesse economico generale

Il regolamento (UE) 2018/1923 interviene sul regolamento (UE) n. 360/2012, che disciplina gli aiuti d’importanza minore (de minimis) concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Il provvedimento non altera i presupposti sostanziali del regime, ma ne estende la durata di applicazione per garantire continuità normativa e mantenere gli effetti di semplificazione amministrativa e certezza del diritto evidenziati dalla Commissione.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il fatto che, ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012, gli aiuti al di sotto di un determinato massimale concessi per tali servizi non sono considerati ricadere integralmente nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono quindi esentati, a determinate condizioni, dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Considerato che il regolamento originario sarebbe scaduto il 31 dicembre 2018, la Commissione ha ritenuto opportuno prorogarne l’applicazione di due anni, senza introdurre modifiche sostanziali al suo ambito o contenuto.

Modifica apportata all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 360/2012

L’unica modifica normativa è contenuta nell’articolo 1 del regolamento in esame: nell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 360/2012, la data "31 dicembre 2018" viene sostituita con "31 dicembre 2020". Ne consegue che il regime de minimis per gli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale resta applicabile fino alla nuova data di scadenza.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2018. Come tipico degli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori e i consulenti, l’effetto pratico è la continuità del quadro agevolativo senza interruzioni tra la scadenza originaria e la nuova data finale di applicazione.

Disposizioni principali

Proroga del termine di applicazione

All’articolo 5 del regolamento (UE) n. 360/2012, la data di scadenza "31 dicembre 2018" è sostituita con "31 dicembre 2020". La modifica estende di due anni il periodo di applicazione del regime de minimis per gli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Ratio della modifica

La Commissione rileva che le condizioni che avevano giustificato l’esenzione dall’obbligo di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE non sono sostanzialmente cambiate, che il regolamento ha garantito certezza del diritto e riduzione degli oneri amministrativi, e che non è opportuno introdurre modifiche sostanziali in questa fase.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoservizi di interesse economico generalemercato internoconcorrenza

Testo integrale

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