Regolamento (UE) 2018/1914
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione, del 6 dicembre 2018, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell'approvazione del quinoxifen, sostanza attiva precedentemente approvata ai sensi della normativa UE sui prodotti fitosanitari. La decisione deriva dall'esito della procedura di rinnovo, nel corso della quale l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la sostanza è PBT e vPvB. Di conseguenza, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti che la contengono entro il 27 giugno 2019, con eventuale periodo di tolleranza limitato fino al 27 marzo 2020.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quinoxifen e conseguente modifica dell'elenco UE delle sostanze attive approvate.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva quinoxifen e, indirettamente, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Riguarda gli Stati membri, chiamati a revocare le autorizzazioni dei prodotti interessati, e gli operatori del settore fitosanitario nell'Unione europea. È rilevante anche ai fini del SEE. Il regolamento non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Mancato rinnovo dell'approvazione del quinoxifen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1914 della Commissione disciplina il mancato rinnovo dell'approvazione del quinoxifen, sostanza attiva utilizzata nei prodotti fitosanitari. La misura si inserisce nella procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e si fonda sulle valutazioni tecniche svolte nel corso dell'istruttoria, che hanno evidenziato profili di criticità non superati dalle osservazioni del richiedente.
Contesto procedurale e valutazioni scientifiche
Il quinoxifen era stato iscritto in precedenza nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2004/60/CE ed è poi confluito nell'elenco delle sostanze attive approvate di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti.
Lo Stato membro relatore, in consultazione con lo Stato membro correlatore, ha elaborato un rapporto di valutazione per il rinnovo trasmesso il 5 dicembre 2016 all'EFSA e alla Commissione. La valutazione è stata limitata, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 844/2012, a un esame mirato dell'identità, dei metodi di analisi, del destino e comportamento ambientali e delle informazioni ecotossicologiche relative alle proprietà PBT, vPvB e POP, poiché i criteri di approvazione di cui all'allegato II, punti 3.7.2 e 3.7.3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non risultavano soddisfatti.
L'EFSA ha quindi concluso, il 24 novembre 2017, che il quinoxifen è una sostanza PBT e vPvB. Dopo avere chiesto osservazioni al richiedente, la Commissione ha rilevato che le argomentazioni presentate non erano sufficienti a dissipare i motivi di preoccupazione e che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto contenente quinoxifen, non era possibile accertare il soddisfacimento dei criteri di approvazione dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Effetti sul regime autorizzatorio
La conseguenza principale è il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva. In coerenza con tale scelta, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 sopprimendo la riga 82 dell'allegato, parte A, riferita al quinoxifen. Gli Stati membri sono tenuti a revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono questa sostanza entro il 27 giugno 2019.
Periodo di tolleranza e decorrenza
Qualora gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e, in ogni caso, non può oltrepassare il 27 marzo 2020. Il regolamento è inoltre adottato in considerazione del fatto che la proroga dell'approvazione del quinoxifen, disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/524 fino al 30 aprile 2019, aveva lo scopo di consentire il completamento della procedura di rinnovo; essendo stata presa una decisione prima di tale scadenza prorogata, il nuovo regolamento doveva applicarsi quanto prima.
Rapporti con altre domande di approvazione
Il provvedimento precisa espressamente che il mancato rinnovo non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione del quinoxifen ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Entrata in vigore e natura vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell'approvazione
L'approvazione della sostanza attiva quinoxifen non è rinnovata, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Modifica dell'elenco delle sostanze approvate
Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, allegato, parte A, è soppressa la riga 82 relativa al quinoxifen.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti quinoxifen entro il 27 giugno 2019.
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e in ogni caso scadere entro il 27 marzo 2020.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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