Regolamento (UE) 2019/113
Regolamento (UE) 2019/113 della Banca centrale europea, del 7 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (BCE/2018/33)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica in modo puntuale il quadro BCE sulle statistiche dei mercati monetari in euro, con l'obiettivo di rendere i dati più tempestivi, completi, armonizzati e affidabili. Vengono ridefiniti soggetti, strumenti e categorie di operazioni da segnalare, rafforzati gli obblighi di trasmissione verso BCN e BCE e inseriti requisiti più stringenti su identificazione delle controparti, accuratezza e integrità dei dati. Le nuove regole si applicano dal 15 marzo 2019 e sostituiscono integralmente gli allegati tecnici relativi a operazioni garantite, non garantite, derivati e requisiti minimi di reporting.
Modifica il regolamento BCE n. 1333/2014 sulle statistiche sui mercati monetari, rafforzando obblighi di segnalazione, tempistiche, utilizzo del LEI e contenuti informativi per operazioni garantite, non garantite e derivati.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori segnalanti residenti nell'area dell'euro, su base consolidata, comprese le loro succursali nell'Unione o nell'EFTA, per la trasmissione di dati statistici giornalieri sul mercato monetario in euro alla banca centrale nazionale competente o, in alcuni casi, direttamente alla BCE. Riguarda operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati conclusi con società finanziarie, enti creditizi, amministrazioni pubbliche e talune società non finanziarie classificate come "all'ingrosso" secondo il quadro LCR Basilea III; sono escluse le operazioni infragruppo e, per alcune categorie, le operazioni con banche centrali non effettuate a fini di investimento. Si applica dal 15 marzo 2019, dopo l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento BCE sulle statistiche sui mercati monetari
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1333/2014 della BCE per rafforzare il quadro di raccolta delle statistiche sui mercati monetari in euro. La finalità, richiamata nei considerando, è assicurare dati più tempestivi, esaustivi, dettagliati, armonizzati e affidabili, utili anche per l'analisi del meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per lo sviluppo di un tasso overnight in euro non garantito.
Finalità e contesto
Il testo sottolinea la necessità di ampliare e precisare le informazioni da segnalare, in particolare includendo tutte le operazioni concluse con società finanziarie, amministrazioni pubbliche e talune società non finanziarie, con esclusione delle banche centrali quando l'operazione non è effettuata a fini di investimento. Viene anche evidenziata l'importanza di un uso più diffuso e obbligatorio del Legal Entity Identifier (LEI), nonché di una trasmissione tempestiva e di dati imparziali, oggettivi e corretti.
Ambito soggettivo e oggettivo
L'articolo 3, come modificato, impone agli operatori segnalanti residenti nell'area dell'euro di segnalare su base consolidata, includendo le succursali nell'Unione e nell'EFTA, le informazioni statistiche giornaliere relative agli strumenti del mercato monetario. La segnalazione riguarda operazioni garantite, non garantite e derivati, secondo le definizioni aggiornate negli allegati I, II e III. Restano escluse le operazioni infragruppo; per alcune categorie è inoltre rilevante la sola controparte non finanziaria classificata come "all'ingrosso" secondo il quadro LCR Basilea III.
Nuove definizioni rilevanti
Tra le definizioni modificate o introdotte figurano quelle di "società finanziarie", "statistiche sul mercato monetario", "operatori soggetti a obblighi di segnalazione", "ente creditizio" e "swap su indici overnight". In particolare, le statistiche sul mercato monetario comprendono operazioni garantite, non garantite e su strumenti derivati concluse tra gli operatori segnalanti e determinate controparti, con esclusione delle operazioni infragruppo e, per le banche centrali, solo se l'operazione non è effettuata a fini di investimento.
Obblighi di segnalazione e ruoli di BCE e BCN
Gli operatori segnalanti trasmettono i dati alla BCN dello Stato membro in cui risiedono, salvo che la BCN abbia previsto la segnalazione diretta alla BCE. Le BCN definiscono e attuano le modalità di segnalazione e devono garantire che consentano la verifica della conformità ai requisiti minimi dell'allegato IV. Per gli operatori segnalanti aggiuntivi, le BCN devono prevedere obblighi equivalenti a quelli previsti per le categorie centrali di segnalazione del regolamento.
Tempistiche di trasmissione
L'articolo 4 stabilisce una finestra di trasmissione molto stringente: quando è prevista la segnalazione diretta alla BCE, i dati devono essere trasmessi una volta al giorno tra le 18:00 del giorno di contrattazione e le 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo. Negli altri casi, le BCN devono inoltrare i dati alla BCE entro le 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione. Il regolamento collega inoltre il mancato rispetto di specifici requisiti minimi di trasmissione alla disciplina dell'inosservanza statistica BCE.
Operazioni garantite
L'allegato I riguarda i pronti contro termine e le operazioni di vendita con patto di riacquisto, incluse le operazioni triparty, denominati in euro e con scadenza non superiore a un anno, conclusi con istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie "all'ingrosso". Per ciascuna operazione si richiedono dati identificativi e informativi dettagliati: stato della transazione, eventuale novazione, identificativo unico, identificativi proprietari, identificazione della controparte, date rilevanti, tipo di operazione, importo nominale, tipo di tasso, tasso dell'operazione, indice di riferimento, spread in punti base e dati sulla garanzia. Quando disponibile, il LEI deve essere utilizzato; in mancanza, vanno segnalati settore e localizzazione della controparte. Per la garanzia, il regolamento disciplina ISIN, pool di garanzie, tipo di garanzia, settore dell'emittente, indicatore di garanzie speciali, importo nominale e haircut.
Operazioni non garantite
L'allegato II copre i prestiti assunti o concessi in euro con scadenza non superiore a un anno, tra cui depositi, conti call, certificati di deposito, commercial paper, asset backed commercial paper, floating rate notes e altri titoli di debito a breve termine. La tabella dati richiede informazioni analoghe a quelle previste per le operazioni garantite, con l'aggiunta di elementi come il prezzo di negoziazione e, per gli strumenti opzionali, i dati relativi a call/put, prima data di esercizio e periodo di preavviso. Le operazioni con società non finanziarie devono essere segnalate solo se concluse con soggetti classificati "all'ingrosso" nel quadro LCR Basilea III.
Strumenti derivati
L'allegato III disciplina due categorie: gli swap in valuta e gli OIS. Gli swap in valuta sono operazioni in cui gli euro sono acquistati o venduti a pronti contro valuta estera e riacquistati o rivenduti a termine, con scadenza non superiore a un anno; gli OIS sono swap su tassi di interesse in euro basati sulla media geometrica di un tasso overnight. Per gli swap in valuta sono richiesti anche valuta estera, tasso spot e forward points; per gli OIS sono richiesti start date, maturity date, tasso fisso e importo nozionale. Anche qui si applicano le regole sul LEI, sulla classificazione della controparte e sull'esclusione delle operazioni infragruppo.
Requisiti minimi e integrità del dato
L'allegato IV fissa cinque gruppi di requisiti minimi: trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisioni e integrità dei dati. Le informazioni devono essere tempestive, tecnicamente conformi, complete, corrette e coerenti con le definizioni regolamentari; eventuali lacune devono essere spiegate e colmate il prima possibile. Gli operatori devono inoltre essere in grado di spiegare discontinuità e differenze rispetto ai periodi precedenti, rispettare le politiche di revisione e correggere senza ritardo gli errori riscontrati, comunicandoli alla BCE e alla BCN interessata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 15 marzo 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifiche alle definizioni
L'articolo 1 del regolamento BCE n. 1333/2014 viene modificato introducendo la definizione di "società finanziarie", chiarendo la nozione di statistiche sul mercato monetario, ridefinendo gli "operatori soggetti a obblighi di segnalazione" e la nozione di "ente creditizio", nonché riformulando la definizione di "swap su indici overnight" (OIS). Vengono inoltre soppressi alcuni punti dell'articolo 1 previgente.
Ambito della segnalazione e dati da trasmettere
L'articolo 3 impone agli operatori segnalanti, su base consolidata e includendo tutte le succursali dell'Unione o dell'EFTA, la trasmissione quotidiana di informazioni statistiche sugli strumenti del mercato monetario secondo gli allegati I, II e III, nel rispetto dei requisiti minimi dell'allegato IV. Le BCN definiscono le modalità di segnalazione e assicurano che consentano il controllo della conformità; per gli operatori segnalanti aggiuntivi, le BCN devono prevedere obblighi equivalenti a quelli di diversi articoli del regolamento.
Tempistiche di trasmissione a BCE e BCN
L'articolo 4 stabilisce che, quando la BCN decide la segnalazione diretta alla BCE, gli operatori trasmettono i dati una volta al giorno tra le 18:00 del giorno di contrattazione e le 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo. Negli altri casi, le BCN trasmettono alla BCE i dati giornalieri entro le 7:00 CET del primo giorno di regolamento TARGET2 successivo al giorno di contrattazione. È inoltre previsto che il mancato rispetto di specifici requisiti minimi di trasmissione costituisca, ai fini del quadro di inosservanza statistica della BCE, una violazione della medesima tipologia di requisito.
Soppressione dell'articolo 5 e aggiornamento degli allegati
L'articolo 5 del regolamento BCE n. 1333/2014 è soppresso. Gli allegati I, II, III e IV sono integralmente sostituiti, con aggiornamento degli schemi di segnalazione e dei requisiti minimi di qualità dei dati.
Operazioni garantite: repo e pronti contro termine triparty
L'allegato I disciplina la segnalazione di contratti di vendita con patto di riacquisto e operazioni correlate, inclusi i pronti contro termine triparty, denominati in euro e con scadenza non superiore a un anno, conclusi con istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie "all'ingrosso". Sono richiesti dati sull'operazione, sulla controparte, sulle date, sul tasso, sul nominale e sulla garanzia, con uso del LEI ove disponibile e con regole specifiche su ISIN della garanzia, pool di garanzie, tipo di garanzia e scarto di garanzia.
Operazioni non garantite
L'allegato II riguarda i prestiti e i collocamenti non garantiti in euro con scadenza non superiore a un anno, inclusi depositi, conti call, certificati di deposito, commercial paper, asset backed commercial paper, floating rate notes e altri titoli di debito a breve termine. La segnalazione comprende un set dettagliato di dati per operazione, tra cui identificativi di controparte, date, tipo di strumento, importo nominale, prezzo, tasso, indice di riferimento, opzioni call/put e preavviso, con soglia di rilevanza per le società non finanziarie limitata a quelle classificate "all'ingrosso".
Strumenti derivati: swap in valuta e OIS
L'allegato III disciplina le operazioni di swap in valuta e gli swap su indici overnight (OIS) denominate in euro, con scadenza non superiore a un anno, concluse con istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche o società non finanziarie "all'ingrosso". Per gli swap in valuta sono richiesti, tra l'altro, dati su valuta estera, spot rate e forward points; per gli OIS, dati su start date, maturity date, tasso fisso e importo nozionale. Anche qui si applicano regole di identificazione della controparte tramite LEI e di esclusione delle operazioni infragruppo.
Requisiti minimi di qualità del dato
L'allegato IV fissa requisiti minimi di trasmissione, accuratezza, conformità concettuale, revisione e integrità dei dati. Le segnalazioni devono essere tempestive e conformi ai requisiti tecnici, complete e corrette, coerenti con definizioni e classificazioni del regolamento, soggette a revisioni secondo le politiche BCE/BCN e trasmesse in modo imparziale; eventuali errori devono essere corretti e comunicati tempestivamente alla BCE e alla BCN competente.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 15 marzo 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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