Sentenza n. 2733/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto, prot. n. -OMISSIS-, Area I, del 19.09.2022, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha vietato al ricorrente di detenere qualsiasi tipo di armi, munizioni ed esplosivi; - del decreto, Prot. n. -OMISSIS-, Area I P.A., del 26.02.2024, notificato in pari data, con il quale il Prefetto di -OMISSIS- ha respinto l'istanza volta alla revoca del provvedimento precedente; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, successivo e/o connesso o che, comunque, sia in rapporto di correlazione con i provvedimenti testé richiamati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi e successivo diniego di revoca
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto di detenzione di armi adottato nel 2022 e il successivo decreto del 2024 con cui il Prefetto ha respinto l'istanza di revoca. Ha dedotto la violazione dell'art. 39 R.D. n. 773/1931, dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, ha contestato il giudizio di inaffidabilità fondato su due querele per condotte lesive nei confronti dell'ex convivente, rilevando la remissione della querela relativa al fatto più recente, l'assenza di ulteriori condotte lesive, l'insussistenza di un effettivo abuso delle armi e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In via preliminare, il giudice ha esaminato la natura del provvedimento del 2024, verificando se fosse un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, oppure un nuovo atto di conferma in senso proprio, adottato all'esito di nuova istruttoria e nuova ponderazione degli elementi di fatto e di diritto.
La decisione
Il TAR ha qualificato il decreto del 26 febbraio 2024 come atto di conferma in senso proprio, poiché adottato dopo una nuova istruttoria e con una motivazione autonoma, concernente sia l'irrilevanza della remissione della querela sia l'esiguo tempo trascorso dal divieto originario. Il ricorso è stato quindi ritenuto tempestivo rispetto a tale nuovo provvedimento. Nel merito, il giudice ha riconosciuto all'Autorità di pubblica sicurezza ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del soggetto, trattandosi di una materia caratterizzata da finalità preventive e cautelari e non sanzionatorie. Non è necessario l'accertamento di un effettivo abuso delle armi, essendo sufficiente la presenza di circostanze idonee a far dubitare dell'affidabilità dell'interessato. Le condotte lesive risalenti al 2018 e al 2022 sono state ritenute indici sintomatici non illogici di inaffidabilità. La remissione della querela non è stata considerata decisiva, poiché incide sulla procedibilità penale ma non elimina la rilevanza amministrativa del fatto storico, autonomamente valutabile dall'Autorità ai fini preventivi. Il TAR ha inoltre rilevato che, pur non essendo ancora decorso un ragionevole periodo di tempo tale da imporre il riesame del divieto, l'Amministrazione aveva comunque esaminato l'istanza, svolto una nuova istruttoria e valutato i fatti sopravvenuti. Non sono stati ravvisati difetto di motivazione, carenza istruttoria, irragionevolezza o sproporzione. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 39 R.D. n. 773/1931
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
Il divieto prefettizio è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, adottabile anche senza un accertato abuso delle armi quando sussistano circostanze idonee a far dubitare dell'affidabilità del soggetto.
artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931
Le disposizioni concorrono a fondare l'ampia discrezionalità dell'Autorità di pubblica sicurezza nella valutazione dell'affidabilità richiesta per il porto e la detenzione delle armi.
art. 699 c.p.
La disciplina penale esprime il generale divieto di detenzione e porto abusivo di armi, rispetto al quale le autorizzazioni costituiscono eccezioni.
art. 4, comma 1, l. n. 110/1975
La disposizione è richiamata quale fondamento del generale divieto posto a tutela dell'incolumità e degli altri diritti fondamentali della persona.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto ha consentito al destinatario di presentare osservazioni, che l'Amministrazione ha esaminato nel procedimento di riesame.
art. 3 l. n. 241/1990
Il provvedimento di diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante il riferimento alle condotte lesive pregresse, alla loro reiterazione e all'esiguo tempo trascorso.
art. 73 c.p.a.
La norma è richiamata in relazione alla memoria depositata dall'Amministrazione in prossimità dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il provvedimento con cui l'Amministrazione respinge un'istanza di revoca o riesame di un precedente divieto è un atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile, quando sia stato adottato all'esito di una nuova istruttoria, di una nuova valutazione degli elementi di fatto e di diritto e di una motivazione autonoma; è invece meramente confermativo quando si limiti a richiamare il precedente atto senza nuova istruttoria né nuova motivazione.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e può essere adottato anche in assenza di un effettivo abuso delle armi, sulla base di circostanze idonee a far dubitare dell'affidabilità del soggetto e dell'assenza di rischi, anche soltanto potenziali.
- Nella materia della detenzione e del porto di armi l'Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità, poiché non sussiste un diritto soggettivo alla detenzione o al porto e le autorizzazioni costituiscono eccezioni al generale divieto posto a tutela dell'incolumità pubblica e privata.
- La remissione della querela, l'archiviazione o l'estinzione del reato non eliminano automaticamente la rilevanza amministrativa del fatto storico ai fini della valutazione prognostica di affidabilità, poiché il procedimento amministrativo di prevenzione dell'abuso delle armi è autonomo rispetto al processo penale.
- L'interessato può pretendere un riesame del divieto di detenzione di armi quando siano sopravvenuti mutamenti sostanziali delle circostanze e sia decorso un ragionevole periodo di tempo dall'adozione della misura; secondo l'orientamento richiamato, tale periodo è stato individuato in cinque anni. In ogni caso, ove l'Amministrazione esamini l'istanza prima di tale termine, il diniego è legittimo se fondato su una nuova istruttoria e su una motivazione non illogica né irragionevole.
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