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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: - dell'avviso di selezione indetto da ASL 1 --OMISSIS-indetto dalla ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria, per il conferimento di un incarico di funzione organizzativa (coordinamento) in ambito “Specialistica, Consultorio e Vaccinazioni – San Remo”; - di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente e, in particolare: - della deliberazione -OMISSIS- del Direttore Generale di ASL 1, pubblicata sul sito internet dell’Azienda in data 14/11/2024, avente ad oggetto “Struttura organizzativa degli incarichi, ex art. 24 e seguenti del CCNL del personale Comparto Sanità del 02/11/2022”, nella parte in cui attiene alla citata funzione organizzativa, nonché ai successivi atti: - di convocazione dei candidati; - di redazione dell’elenco dei candidati ammessi; - di valutazione titoli; - di determinazione dell’esito prova orale. B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI: - della Deliberazione -OMISSIS-del Direttore Generale della ASL 1 nella parte in cui ha: - approvato la graduatoria relativa al bando di selezione -OMISSIS-per il conferimento dell’incarico di funzione organizzativa “-OMISSIS-” riservato al profilo professionale di Infermiere, di cui all’allegato 1 costituente parte integrante della delibera stessa e ivi individuato con il numero d’ordine 58 (ed eventuali altri di interesse); - conferito gli incarichi ai soggetti selezionati (salvo scorrimento della graduatoria ove il vincitore non accetti l’incarico o ne receda entro sei mesi) per la durata di cinque anni rinnovabili con la decorrenza indicata nella delibera stessa; - stipulato il relativo contratto di incarico; - nonché l’annullamento di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, connesso, consequenziale e esecutivo a quelli impugnati, e in particolare i contratti di incarico che sono stati stipulati o potranno esserlo in forza della delibera impugnata.

Giustizia amministrativa202500689

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi di funzione organizzativa, la deliberazione aziendale di riorganizzazione degli incarichi e la successiva deliberazione di approvazione della graduatoria e conferimento degli incarichi

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la mancata riserva agli Assistenti sanitari dell'accesso a cinque incarichi di funzione organizzativa, sostenendo che le relative funzioni sarebbero riservate a tale profilo professionale dalla normativa di settore. In particolare, hanno impugnato la deliberazione aziendale che aveva rimodulato tipologie e requisiti professionali degli incarichi, il successivo avviso di selezione interna e, con motivi aggiunti, la deliberazione di approvazione della graduatoria e di conferimento degli incarichi. L'ASL ha eccepito, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività dell'impugnazione, il difetto di legittimazione attiva e l'infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. La deliberazione presupposta è stata qualificata come atto di macro-organizzazione dell'ASL relativo all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda sanitaria. Sebbene, in via generale, gli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni siano riconducibili all'esercizio di potere pubblicistico e alla giurisdizione amministrativa, per le aziende sanitarie l'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 qualifica gli atti concernenti organizzazione e funzionamento come atti aziendali di diritto privato. Ne consegue che le situazioni soggettive coinvolte hanno natura di diritto soggettivo e la controversia, riguardante sia l'atto macro-organizzativo sia gli atti della selezione interna e della graduatoria, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Gli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni costituiscono, in via generale, esercizio del potere organizzativo pubblico, con possibile configurabilità di interessi legittimi.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001

    Gli atti di gestione del rapporto di lavoro sono distinti dagli atti di macro-organizzazione e rientrano, in linea generale, nell'ambito privatizzato del rapporto di impiego.

  • art. 97 Cost.

    Il potere organizzativo pubblico è conformato ai principi di buon andamento e imparzialità.

  • art. 3 d.lgs. 502/1992

    nello speciale ambito del servizio sanitario nazionale è la legge (...) a qualificare gli atti aventi ad oggetto l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali, non come provvedimenti aventi natura pubblicistica, bensì come atti aziendali di diritto privato

    Gli atti delle aziende sanitarie concernenti organizzazione e funzionamento sono atti di diritto privato; le controversie relative appartengono quindi alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, il processo può essere riproposto davanti al giudice indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Gli atti di macro-organizzazione delle pubbliche amministrazioni appartengono, in linea generale, alla sfera del potere pubblicistico e le controversie relative sono devolute alla giurisdizione amministrativa.
  • Nel settore sanitario, tuttavia, gli atti delle aziende sanitarie concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda sono qualificati dall'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 come atti aziendali di diritto privato; le controversie relative, anche quando incidono sui requisiti di accesso a incarichi interni, appartengono alla giurisdizione ordinaria.
  • La qualificazione privatistica dell'atto macro-organizzativo dell'azienda sanitaria si estende alla controversia relativa agli atti selettivi e alla graduatoria adottati in esecuzione di quello stesso atto, quando la domanda di annullamento investe unitariamente la riorganizzazione aziendale e i suoi atti attuativi.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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