Sentenza n. 39/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento del Progetto Abilitativo del 30 dicembre 2024 con il quale sono state assegnate 4 ore di psicomotricità e 3 di logopedia per 180 gg; nonché per l'accertamento, previa adozione delle misure cautelari più idonee, del diritto del minore a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale di Napoli 1 Centro, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo comportamentale con metodo A.B.A., comprensive di supervisione da parte dell’analista del comportamento certificato e di parent training con presa in carico globale in tutti i contesti di vita (casa, scuola, ambulatorio) per il massimo delle ore disponibili e nella misura di almeno 30 ore settimanali; e per la condanna della A.S.L. Napoli 1 Centro ad erogare l'intervento comportamentale con metodo A.B.A. alla minore come indicato dalle Linee Guida dell’I.S.S. in misura pari ad almeno 30 ore settimanali, la logopedia e il parent training, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di terapie con metodo A.B.A. ricevute da terzi, per un periodo necessario, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Progetto Abilitativo del 30 dicembre 2024, con assegnazione di 4 ore di psicomotricità e 3 ore di logopedia per 180 giorni, senza trattamento ABA
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il progetto abilitativo per eccesso di potere, difetto di istruttoria, violazione dell’art. 3 l. 241/1990 e difetto di motivazione, nonché per violazione del diritto alla salute e della normativa sui disturbi dello spettro autistico, dei LEA e delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità. In particolare, l’ASL avrebbe omesso di considerare la prescrizione dell’A.O. Vanvitelli del 26 giugno 2024, successivamente ribadita, che indicava come indispensabile un trattamento ABA con presa in carico globale del minore nei diversi contesti di vita, compreso quello ambulatoriale. Il progetto impugnato prevedeva soltanto psicomotricità e logopedia, senza motivare l’esclusione dell’ABA. Anche il successivo piano terapeutico adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare è stato ritenuto non integralmente satisfattivo, poiché limitava il trattamento ABA agli ambienti scolastico e domiciliare, senza trattamento ambulatoriale e con un monte ore inferiore a quello indicato in sede cautelare.
La decisione
Il TAR ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse e la cessazione della materia del contendere, rilevando che il nuovo piano terapeutico era stato adottato in esecuzione dell’ordinanza cautelare e aveva quindi carattere provvisorio, senza revocare il provvedimento originariamente impugnato. Nel merito, ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Il Collegio ha riconosciuto che il trattamento ABA rientra tra le prestazioni sanitarie o sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ricomprese nei LEA, in presenza di evidenze scientifiche di significativo beneficio, ma ha precisato che tale riconoscimento non attribuisce automaticamente un diritto soggettivo all’erogazione del trattamento in un determinato numero di ore, poiché la concreta appropriatezza, intensità e modalità della prestazione devono essere stabilite dall’ASL mediante una valutazione tecnica individualizzata. Nel caso concreto, tuttavia, il progetto era gravemente carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale: consisteva in un modulo prestampato, non considerava adeguatamente la gravità del disturbo del minore, ometteva integralmente la prescrizione specialistica favorevole all’ABA e non spiegava le ragioni dell’esclusione di tale trattamento. Il successivo piano terapeutico non ha eliminato l’illegittimità, perché prevedeva ABA soltanto a scuola e a domicilio, escludendo l’ambiente ambulatoriale protetto, indicato dalle Linee guida e dalla giurisprudenza richiamata, e non assicurava integralmente il percorso terapeutico prescritto. L’amministrazione dovrà quindi rieditare il potere valutando espressamente età, caratteristiche cliniche, profilo di funzionamento e contesti educativo, sanitario e domestico, motivando anche il numero di ore e le modalità di erogazione del trattamento. L’ASL è stata condannata al pagamento di 3.000 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, commi 1 e 7, d.lgs. 502/1992
Il Servizio sanitario nazionale assicura ... i livelli essenziali e uniformi di assistenza ... nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.
Il Servizio sanitario deve erogare le prestazioni sanitarie che presentino, per specifiche condizioni cliniche, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, tenendo conto dell’appropriatezza rispetto alle esigenze individuali.
artt. 2 e 3 l. 134/2015
L'Istituto Superiore di Sanità aggiorna le Linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico ...; ... si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ... mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili.
La diagnosi, cura e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico devono essere individualizzati e fondati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
art. 60 DPCM 12 gennaio 2017
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.
Le prestazioni per i disturbi dello spettro autistico rientrano nei LEA e devono essere individualizzate e basate sulle evidenze scientifiche.
art. 3 l. 241/1990
L’atto sanitario deve motivare adeguatamente la scelta terapeutica, soprattutto quando discosta da prescrizioni specialistiche e da trattamenti fondati su evidenze scientifiche.
art. 32 Cost.
La tutela costituzionale della salute rileva nel garantire l’accesso a prestazioni sanitarie appropriate e individualizzate.
art. 25 Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
La tutela sanitaria delle persone con disabilità deve essere assicurata senza discriminazioni e secondo cure appropriate.
art. 73 c.p.a.
La richiesta dell’amministrazione di improcedibilità o cessazione della materia del contendere è stata respinta perché il nuovo atto era stato adottato in esecuzione cautelare e aveva natura provvisoria.
Massime di principio
- Il riconoscimento di un trattamento per i disturbi dello spettro autistico quale prestazione sanitaria o sociosanitaria ricompresa nei LEA non attribuisce automaticamente al privato un diritto soggettivo perfetto a ottenerlo nella specifica intensità o nel numero di ore richiesto; la concreta appropriatezza della prestazione resta affidata alla valutazione tecnica individualizzata dell’ASL.
- La valutazione tecnica dell’ASL sulla terapia per un minore con disturbo dello spettro autistico deve essere individualizzata e considerare gravità, età, caratteristiche cliniche, profilo di funzionamento e contesti educativo, sanitario e domestico.
- È illegittimo il progetto terapeutico che escluda integralmente il trattamento ABA senza confrontarsi con una prescrizione specialistica che lo ritenga indispensabile e senza esplicitare le ragioni cliniche e tecniche della scelta alternativa.
- Quando le Linee guida e la prescrizione specialistica richiedono una presa in carico globale, l’erogazione del trattamento ABA esclusivamente a scuola o a domicilio, con esclusione dell’ambiente ambulatoriale protetto, deve essere specificamente motivata e non può presumersi equivalente al percorso terapeutico completo.
- L’adozione di un nuovo piano terapeutico in esecuzione di un’ordinanza cautelare non determina, di per sé, cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’atto conserva carattere provvisorio e non revoca il provvedimento originariamente impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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