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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9389/2023 del 06/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 13/09/2021 per molteplici censure: carenza di motivazione riguardo all'accertamento della responsabilità (soprattutto per una presunta rinuncia parziale ai motivi di appello non riscontrata nei verbali), mancata rilevazione della prescrizione dei reati, errata qualificazione/riqualificazione del reato associativo ai sensi dell'art.74 d.P.R. 309/90 (comma 6), vizi nella determinazione della pena e nell'applicazione dell'aumento per continuazione, omissione di elementi motivazionali relativi all'apprezzamento delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori, e disparità di trattamento nella concessione delle circostanze attenuanti generiche (in particolare per Sangiorgi). Alcuni ricorrenti contestavano anche la mancata indicazione delle singole cessioni contestate nel capo B) e la quantificazione arbitraria degli aumenti di pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili in parte i ricorsi e fondati i principali motivi: ha accertato la carenza motivazionale della sentenza di appello riguardo alla presunta rinuncia parziale ai motivi di appello per Scaranello, Martiradonna e Ranieri; ha riscontrato generale genericità e lacunosità motivazionale in ordine alla non derubricazione ex art.74, comma 6 d.P.R. 309/90 per De Frenza e Mastrandrea; ha rilevato insufficiente motivazione sulla dosimetria della pena e sull'aumento per continuazione per Stojanovic e Mastandrea; ha ritenuto immotivato il diniego delle attenuanti generiche nei confronti di Sangiorgi rispetto agli altri coimputati. A seguito dell'ammissibilità e degli esiti delle censure, la Corte ha dichiarato intervenuta la prescrizione dei reati ascritti ai capi A), B) e D) (art.74 e art.73 d.P.R. 309/90 e relative contestazioni) per tutti i ricorrenti, applicando la disciplina della prescrizione vigente all'epoca dei fatti (1995-1996). Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per intervenuta estinzione per prescrizione dei reati, non procedendosi all'assoluzione nel merito (non è emersa l'evidenza dell'estraneità o l'insussistenza dei fatti ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p.). La Corte ha anche quantificato i termini e i periodi di sospensione utili al calcolo della prescrizione (dies a quo per favor rei: 1/01/1996 per capi A e B; 1/12/1995 per il capo D) e il decorso dei termini, giungendo all'estinzione in date rispettivamente 16/06/2022 e 15/05/2022).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di appello non abbia adeguatamente motivato il rifiuto della derubricazione alla fattispecie meno grave prevista dal comma 6; la genericità degli argomenti non esclude automaticamente l'applicabilità della derubricazione

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73

    I reati di spaccio/importazione contestati come ‘capo B’ sono stati valutati alla luce della carenza di specificità nelle imputazioni; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'aumento per continuazione sia insufficiente se non indica i singoli fatti e il contributo del concorrente

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80

    Rispetto all'aggravante dell'ingente quantità, la Corte ha osservato che l'esclusione o l'inclusione deve essere motivata e che la sentenza di appello non ha dato motivazioni adeguate; per il capo D) l'aggravante era stata esclusa in primo grado

  • codice penale - art. 157

    La Corte ha applicato la disciplina della prescrizione vigente all'epoca dei fatti (previgente testo art.157) per il calcolo favorevole al reo, determinando i termini di prescrizione di riferimento (15 anni per i reati in questione, con riduzione di un giorno per il riconoscimento delle attenuanti prevalenti)

  • codice penale - art. 160

    La Corte ha considerato l'effetto degli aumenti massimi per le interruzioni (aumenti di termine) previsti dal previgente art.160, incidendo sul calcolo complessivo del termine estintivo

  • codice di procedura penale - art. 129

    La Corte ha spiegato che non sussistono elementi di evidenza tali da giustificare un'assoluzione per insussistenza o estraneità ai sensi dell'art.129, comma 2 c.p.p.; pertanto l'annullamento è per prescrizione e non per assoluzione di merito

  • codice di procedura penale - art. 587

    Richiamato per precisare che l'efficacia estensiva di un motivo di ricorso è personale e non può automaticamente estendersi ai coimputati che non lo hanno dedotto

  • codice penale - art. 110

    Utilizzato nella ricostruzione delle imputazioni a titolo di concorso; la Corte ha ricordato che per la quantificazione della pena e dell'aumento per continuazione è necessario valutare il contributo individuale del concorrente

Massime di principio

  • Una sentenza di appello non può affermare che le parti hanno rinunciato a specifici motivi di impugnazione se ciò non risulta chiaramente e formalmente dai verbali e dalle procure speciali: la mancata formalizzazione invalida la valutazione sulla responsabilità relativamente a tali questioni
  • La genericità motivazionale sulla qualificazione del reato associativo (art.74 d.P.R. 309/90) o sulla esclusione dell'ipotesi meno grave ex comma 6 rende necessario un riesame approfondito; la mera enunciazione di elementi generici (reiterazione, organizzazione) non basta a escludere la derubricazione
  • In tema di continuazione e cumulo di pene il giudice deve motivare distintamente la determinazione dell'aumento per ciascun reato satellite e indicare i criteri adottati, anche in relazione al contributo fornito da ciascun concorrente; la mancata specificazione rende la dosimetria vessata da vizio
  • Quando sono state impugnate parti della sentenza, la prescrizione sopravvenuta può essere rilevata in cassazione e portare all'estinzione del reato; va applicata la disciplina della prescrizione favorevole al reo vigente al tempo della consumazione del reato
  • La concessione (o il diniego) delle circostanze attenuanti generiche deve essere coerente tra coimputati quando le circostanze oggettive e processuali sono analoghe; discriminazioni immotivate tra imputati sul piano delle attenuanti possono costituire motivo fondato di cassazione
  • La mancata specificazione, nei capi di imputazione, dei fatti costitutivi di singole cessioni o delle singole condotte può inficiare la motivazione e impedire una valutazione corretta della responsabilità e della pena
  • La rilevabilità d'ufficio della prescrizione in Cassazione è possibile quando censure ammissibili mettono in luce carenze motivazionali tali da incidere sulla formazione del giudicato; l'annullamento può avvenire senza rinvio se la prescrizione è incontrovertibile

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