Sentenza del 28/12/2022 n. 6344 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Spese del giudizio - Compensazione in caso di giurisprudenza non consolidata in materia - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha affermato che, pur principio generale vuole la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese, è legittima la statuizione di compensazione delle spese qualora manchi una consolidata interpretazione giurisprudenziale sulla questione specifica (effetti della dichiarazione integrativa a favore). Pertanto, nel caso concreto la mancata consolidazione della giurisprudenza ha giustificato la compensazione delle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
disputa sulle spese del giudizio in materia tributaria connessa agli effetti della presentazione di una dichiarazione integrativa a favore del contribuente; si discuteva se condannare la parte soccombente al rimborso delle spese o compensarle alla luce della giurisprudenza non consolidata sull'efficacia della dichiarazione integrativa
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 15
stabilisce il principio generale sulla condanna alle spese della parte soccombente e le ipotesi in cui può essere disposta la compensazione (soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni), richiedendo motivazione del giudice
d.lgs. n. 156/2015, art. 9
modifica/integra la disciplina processuale tributaria richiamata in tema di spese e compensazione, confermando le condizioni per la compensazione e l'esigenza di motivazione
Cass. 13378/2016
giurisprudenza di riferimento che è stata richiamata a supporto dell'orientamento secondo cui l'assenza di consolidamento giurisprudenziale può giustificare la compensazione delle spese
Massime di principio
- La regola di base è che la parte soccombente paga le spese, ma il giudice può disporre la compensazione solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni, sempre motivate
- In tema di dichiarazione integrativa a favore del contribuente, se la giurisprudenza non è consolidata circa gli effetti giuridici della dichiarazione stessa, il giudice può ritenere equo compensare le spese tra le parti
- La mancanza di un orientamento giurisprudenziale stabile riduce la prevedibilità del rischio processuale: i tribunali possono evitare di penalizzare il contribuente (o l'Amministrazione) con una condanna alle spese laddove la normativa o l'interpretazione siano discutibili
- Per limitare il rischio di compensazione delle spese, le parti dovrebbero documentare con attenzione la fondatezza delle proprie tesi e segnalare precedenti giurisprudenziali chiari; viceversa, la parte che intenda agire in presenza di interpretazioni contrastanti dovrebbe valutare soluzioni alternative (transazione, istanze amministrative)
- Il giudice deve sempre motivare espressamente la scelta di compensare le spese indicando perché sussistono le gravi ed eccezionali ragioni o la reciproca soccombenza
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