Sentenza del 08/06/2018 n. 14939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La società XXXX S.r.l. aveva impugnato quattro intimazioni di pagamento relative alla TARSU per gli anni 2001, 2002, 2005 e 2006, sostenendo di non aver mai ricevuto validamente le cartelle di pagamento prodromiche. La Commissione Tributaria Provinciale aveva annullato gli atti. Il Comune di Grottammare aveva proposto appello e la Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto valide soltanto le notifiche relative all'anno 2005, perché effettuate personalmente all'amministratore della società, annullando invece gli effetti delle altre notifiche. Equitalia Centro S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l'altro, la violazione del contraddittorio, l'irregolarità della valutazione delle notifiche e un vizio di motivazione. Tuttavia, il giudizio d'appello oggetto della sentenza impugnata si era svolto soltanto tra XXXX S.r.l. e il Comune di Grottammare; Equitalia non vi aveva partecipato, pur avendo ricevuto la notifica dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Equitalia Centro S.p.A. per carenza di legittimazione e di interesse ad agire, poiché la società non era stata parte né del giudizio di primo grado né del giudizio d'appello definito dalla sentenza impugnata. La Corte ha precisato che la notificazione dell'appello a Equitalia non era sufficiente a renderla parte del processo, non avendo essa partecipato al relativo giudizio. Le eventuali contestazioni di Equitalia avrebbero dovuto essere rivolte contro i distinti decreti che avevano dichiarato inammissibili i suoi appelli nei giudizi in cui era stata effettivamente parte. Equitalia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.300 euro, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto decisivo
Le disposizioni individuano i motivi formalmente dedotti da Equitalia, ma tali censure non sono state esaminate nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
Art. 137 e seguenti c.p.c.
Disciplina generale delle notificazioni degli atti giudiziari
Le norme erano richiamate da Equitalia per sostenere la regolarità delle notifiche delle cartelle, ma la Corte non ha esaminato la validità delle notifiche, ritenendo preliminare e decisivo il difetto di legittimazione a ricorrere.
Art. 145 c.p.c.
Notificazione alle persone giuridiche
La norma era invocata in relazione alle notifiche effettuate alla società XXXX S.r.l.; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60
Disposizioni relative al domicilio fiscale e alle notificazioni degli atti tributari
Equitalia sosteneva che le notifiche delle cartelle fossero valide ai sensi della disciplina tributaria, ma la Corte non ha valutato tale argomento nel merito.
Art. 22 c.p.c.
La Corte richiama il principio secondo cui la legittimazione all'impugnazione in cassazione spetta a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio.
Massime di principio
- Può proporre ricorso per cassazione, di regola, soltanto chi sia stato parte del giudizio d'appello definito dalla sentenza impugnata; la mera notificazione dell'appello non rende automaticamente destinatario partecipe del processo.
- Quando una vicenda sostanziale si articola in più giudizi distinti, ciascun provvedimento deve essere impugnato autonomamente dalla parte che ha partecipato a quel particolare procedimento.
- Il difetto di legittimazione o di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e può determinare l'inammissibilità del ricorso senza esame delle questioni di merito.
- La parte che non ha partecipato al giudizio precedente non può usare il ricorso per cassazione per contestare una sentenza resa tra altri soggetti; deve invece impugnare il provvedimento emesso nel procedimento in cui era effettivamente parte.
- La validità della notifica di un atto tributario va verificata con riferimento al destinatario, al luogo e alla persona che ha ricevuto l'atto; tuttavia, tali questioni vengono esaminate solo se l'impugnazione è processualmente ammissibile.
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