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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8370/2022 del 11/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'esercizio commerciale "La Torteria" a Chivasso per presunta violazione delle misure anti-COVID e degli ordini di chiusura (verbali dei Carabinieri e della Polizia locale e ordinanza-ingiunzione del Prefetto). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) depenalizzazione delle violazioni anti-COVID da parte del d.l. 19/2020 e conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art.650 c.p.; 2) violazione della normativa UE (Direttiva 2006/123/CE) e del d.lgs.59/2010 per mancata notifica; 3) violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per le limitazioni agli esercizi commerciali; 4) violazioni costituzionali e omessa motivazione sulle eccezioni sollevate.

La decisione

Accoglimento del primo motivo e annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il Tribunale ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2020, n.19 (convertito), la condotta contestata è divenuta illecito amministrativo sanzionato dal Prefetto con sanzione pecuniaria e, eventualmente, chiusura amministrativa dell'attività; pertanto l'art.650 c.p. non è applicabile. Disposta la restituzione del bene sottoposto a sequestro e la trasmissione degli atti alla Procura generale ai sensi dell'art.626 c.p.p.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, art.4

    Ha depenalizzato la violazione delle misure di contenimento anti-COVID trasformandole in illeciti amministrativi; prevede sanzione pecuniaria irrogata dal Prefetto e, come sanzione accessoria, la chiusura dell'esercizio commerciale da 5 a 30 giorni; comma 5 prevede raddoppio della sanzione pecuniaria e applicazione massima della sanzione accessoria in caso di reiterazione.

  • Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, art.3 comma 4 (precedente disciplina)

    Era la norma che originariamente qualificava come reato la violazione delle misure di contenimento (art.650 c.p.); è stata sostituita/derapenalizzata dal d.l.19/2020.

  • Art. 650 cod. pen.

    Norma di natura contravvenzionale sussidiaria applicabile solo in assenza di una specifica sanzione prevista da legge o regolamento; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non si applica alle inottemperanze ad ordinanze applicative di leggi che prevedono sanzioni amministrative.

  • Art. 626 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per la trasmissione degli atti alla Procura generale a seguito dell'annullamento per non punibilità del fatto come reato.

  • Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 e Direttiva 2006/123/CE (richiamate nel ricorso)

    Sono state invocate dal ricorrente per contestare le chiusure e limitazioni delle attività come in contrasto con la normativa UE; tuttavia il Tribunale non ha esaminato nel merito questi profili perché ha ritenuto decisivo il motivo di depenalizzazione/assorbimento.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e norme costituzionali (richiami nel ricorso)

    Richieste questioni di conformità per le limitazioni agli esercizi commerciali; non valutate nel merito perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.

Massime di principio

  • Se una condotta è espressamente regolata da una norma che prevede sanzioni amministrative (es. d.l. 19/2020 per violazioni anti-COVID), non è applicabile l'art.650 c.p. quale fattispecie penale sussidiaria.
  • La depenalizzazione operata da una norma può avere efficacia anche per fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e rende incompatibile l'uso di misure cautelari penali (sequestro per reato) quando il fatto non è più previsto come reato.
  • Gli atti e i provvedimenti amministrativi sanzionatori (ordinanze del Prefetto, verbali di Polizia locale/Arma) costituiscono il canale appropriato per la repressione delle inottemperanze previste dalla normativa emergenziale; l'aggressione penale è ammessa solo se non esistono norme specifiche che sanzionano la condotta.
  • Questione di legittimità costituzionale o di conflitto con il diritto UE possono essere sollevate, ma se esiste un motivo processuale o di diritto sostanziale decisivo (es. depenalizzazione) il giudice può non esaminarle per essere assorbite.
  • In casi analoghi è opportuno, come strategia difensiva, contestare immediatamente la ricorrenza della fattispecie penale alla luce di eventuali provvedimenti di depenalizzazione e chiedere la restituzione dei beni sequestrati; parallelamente valutare i rimedi amministrativi contro le sanzioni pecuniarie o le chiusure.

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