Cassazione Penale, Sentenza n. 8370/2022 del 11/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo dell'esercizio commerciale "La Torteria" a Chivasso per presunta violazione delle misure anti-COVID e degli ordini di chiusura (verbali dei Carabinieri e della Polizia locale e ordinanza-ingiunzione del Prefetto). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) depenalizzazione delle violazioni anti-COVID da parte del d.l. 19/2020 e conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art.650 c.p.; 2) violazione della normativa UE (Direttiva 2006/123/CE) e del d.lgs.59/2010 per mancata notifica; 3) violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE per le limitazioni agli esercizi commerciali; 4) violazioni costituzionali e omessa motivazione sulle eccezioni sollevate.
La decisione
Accoglimento del primo motivo e annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Il Tribunale ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore del d.l. 25 marzo 2020, n.19 (convertito), la condotta contestata è divenuta illecito amministrativo sanzionato dal Prefetto con sanzione pecuniaria e, eventualmente, chiusura amministrativa dell'attività; pertanto l'art.650 c.p. non è applicabile. Disposta la restituzione del bene sottoposto a sequestro e la trasmissione degli atti alla Procura generale ai sensi dell'art.626 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, art.4
Ha depenalizzato la violazione delle misure di contenimento anti-COVID trasformandole in illeciti amministrativi; prevede sanzione pecuniaria irrogata dal Prefetto e, come sanzione accessoria, la chiusura dell'esercizio commerciale da 5 a 30 giorni; comma 5 prevede raddoppio della sanzione pecuniaria e applicazione massima della sanzione accessoria in caso di reiterazione.
Decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, art.3 comma 4 (precedente disciplina)
Era la norma che originariamente qualificava come reato la violazione delle misure di contenimento (art.650 c.p.); è stata sostituita/derapenalizzata dal d.l.19/2020.
Art. 650 cod. pen.
Norma di natura contravvenzionale sussidiaria applicabile solo in assenza di una specifica sanzione prevista da legge o regolamento; la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui non si applica alle inottemperanze ad ordinanze applicative di leggi che prevedono sanzioni amministrative.
Art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per la trasmissione degli atti alla Procura generale a seguito dell'annullamento per non punibilità del fatto come reato.
Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 e Direttiva 2006/123/CE (richiamate nel ricorso)
Sono state invocate dal ricorrente per contestare le chiusure e limitazioni delle attività come in contrasto con la normativa UE; tuttavia il Tribunale non ha esaminato nel merito questi profili perché ha ritenuto decisivo il motivo di depenalizzazione/assorbimento.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e norme costituzionali (richiami nel ricorso)
Richieste questioni di conformità per le limitazioni agli esercizi commerciali; non valutate nel merito perché il primo motivo è stato ritenuto assorbente.
Massime di principio
- Se una condotta è espressamente regolata da una norma che prevede sanzioni amministrative (es. d.l. 19/2020 per violazioni anti-COVID), non è applicabile l'art.650 c.p. quale fattispecie penale sussidiaria.
- La depenalizzazione operata da una norma può avere efficacia anche per fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e rende incompatibile l'uso di misure cautelari penali (sequestro per reato) quando il fatto non è più previsto come reato.
- Gli atti e i provvedimenti amministrativi sanzionatori (ordinanze del Prefetto, verbali di Polizia locale/Arma) costituiscono il canale appropriato per la repressione delle inottemperanze previste dalla normativa emergenziale; l'aggressione penale è ammessa solo se non esistono norme specifiche che sanzionano la condotta.
- Questione di legittimità costituzionale o di conflitto con il diritto UE possono essere sollevate, ma se esiste un motivo processuale o di diritto sostanziale decisivo (es. depenalizzazione) il giudice può non esaminarle per essere assorbite.
- In casi analoghi è opportuno, come strategia difensiva, contestare immediatamente la ricorrenza della fattispecie penale alla luce di eventuali provvedimenti di depenalizzazione e chiedere la restituzione dei beni sequestrati; parallelamente valutare i rimedi amministrativi contro le sanzioni pecuniarie o le chiusure.
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