Cassazione Civile, Ordinanza n. 34662/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Il creditore aveva presentato domanda di insinuazione al passivo di una procedura fallimentare per un credito da trattamento di fine rapporto. Il credito era stato escluso perché ritenuto prescritto. In opposizione, il creditore aveva sostenuto di avere interrotto la prescrizione mediante una richiesta di pagamento del TFR datata 12 febbraio 2015 e sottoscritta dal legale rappresentante della società fallita. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che la scrittura fosse priva di data certa e che la sua anteriorità al fallimento non potesse essere provata con la testimonianza dell’unico teste indicato, coincidente con il legale rappresentante della società. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 42 e 43 del R.D. n. 267/1942 e dell’art. 246 c.p.c., sostenendo che l’incompatibilità a testimoniare del fallito come parte sostanziale varrebbe solo per la persona fisica e non per la società di capitali, e che i legali rappresentanti di società sarebbero terzi rispetto al giudizio, sicché la prova testimoniale avrebbe dovuto essere ammessa come unico mezzo per provare la data di ricezione dell’atto e dunque l’interruzione della prescrizione.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha confermato il decreto del Tribunale, osservando che il principio secondo cui il fallito, nelle controversie patrimoniali comprese nel fallimento, non può testimoniare perché conserva la qualità di parte in senso sostanziale, si estende anche alla persona fisica che rappresenti legalmente la società fallita. Di conseguenza, correttamente era stata esclusa la prova testimoniale articolata con l’unico teste indicato, ossia il legale rappresentante della società fallita. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimato; disposto inoltre l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
È la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge sostanziale e processuale da parte del giudice di merito.
art. 246 c.p.c.
La Corte ne ribadisce l’applicazione anche al legale rappresentante della società fallita, quando la testimonianza riguardi rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, poiché resta incompatibile la veste di testimone con quella di parte sostanziale.
art. 100 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma non decisivo nel ragionamento della Corte, che risolve la questione sulla base dell’incompatibilità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che l’applicazione dell’art. 246 c.p.c. sia contraria ai principi costituzionali di difesa.
artt. 42 e 43 R.D. n. 267/1942
Richiamati nel primo motivo in relazione alla posizione del fallito e agli effetti del fallimento sui rapporti patrimoniali, ma la decisione si fonda sulla regola processuale di incompatibilità testimoniale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul rito camerale in cassazione richiamata per la riserva di deposito dell’ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso relativo a crediti da insinuare al passivo fallimentare, la parte che faccia valere un fatto interruttivo della prescrizione deve poterlo provare con mezzi ammissibili; la prova testimoniale è inutilizzabile quando il teste indicato sia soggetto incompatibile ai sensi dell’art. 246 c.p.c.
- L’incompatibilità a testimoniare del fallito, nelle controversie sui rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, non è limitata alla persona fisica fallita ma si estende al legale rappresentante della società fallita, poiché costui è espressione della parte sostanziale coinvolta nel rapporto dedotto in giudizio.
- La disciplina dell’art. 246 c.p.c. non viola di per sé il diritto di difesa né i principi CEDU, se opera in modo paritario per tutte le parti del giudizio.
- Quando l’unico teste indicato coincide con il legale rappresentante della società fallita, il giudice può legittimamente escludere la prova orale anche se sia prospettata come unico mezzo utile a dimostrare la data di un atto rilevante ai fini dell’interruzione della prescrizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34457/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34460/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34469/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34475/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34488/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34568/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →