Cassazione Penale, Sentenza n. 15899/2022 del 26/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestavano la conferma, in appello, delle condanne: Tiziana Pirola impugnava la sussistenza e la motivazione delle aggravanti ex art. 61 c.p. (nn. 5, 7 e 9) per molte truffe – rilevando che in loro assenza alcuni reati sarebbero improcedibili per tardività o difetto di querela – e denunciava l'omessa motivazione dell'aumento di pena per continuazione; Giannina Pirola deduceva l'improcedibilità per tardività della querela rispetto al capo 33), la mancata prova del suo concorso nella truffa (travisi della prova e motivazione illogica, con riferimento a dichiarazioni testimoniali e documenti) e l'insussistenza dei reati di ricettazione ovvero l'omesso riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, 2° comma.
La decisione
Il ricorso di Tiziana Pirola è stato dichiarato inammissibile e pertanto confermate in via definitiva le condanne pronunciate in precedenza; Tiziana è condannata al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e alla rifusione delle spese delle parti civili (liquidate in euro 14.040,00 oltre accessori). Il ricorso di Giannina Pirola è stato accolto: la condanna per truffa e ricettazione è annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio, perché la motivazione della Corte di appello è risultata carente rispetto alle specifiche prove e dichiarazioni fornite in sua difesa (in particolare la mancata valutazione adeguata dell'allegato investimento e delle prove documentali/testimoniali). Le spese del rinvio saranno regolate in sede di nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 61 cod. pen. (comma 1, nn. 5, 7, 9)
Le circostanze aggravanti possono essere ritenute sulla base di elementi concreti quali età, rapporti di fiducia/parentela e l'entità del danno; l'applicabilità non è autonoma rispetto agli artifizi tipici della truffa ma si valuta complessivamente in base ai fatti.
art. 640 cod. pen. (richiamo a comma 2, n. 2-bis)
La truffa aggravata che sfrutta condizioni di minorata difesa è procedibile d'ufficio se ricorre l'aggravante indicata; la qualificazione richiede motivazione sui presupposti (es. rapporti fiduciari).
art. 648 cod. pen. (secondo comma)
La circostanza attenuante per ricettazione (se prevista) può essere disposta in subordine ma richiede valutazione degli elementi che dimostrano la buona fede o la diligenza nella verifica della provenienza.
art. 81 cod. pen. (secondo comma)
Aumento di pena per continuazione tra reati: la sua quantificazione richiede motivazione e può essere censurata solo se la doglianza è stata prospettata in appello; in cassazione non è ammissibile sollevare per la prima volta vizi motivazionali riferibili a questioni non oggetto di appello.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in cassazione a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata per il rigetto del ricorso di Tiziana.
d.P.R. n. 144/2001 art. 2, comma 1, lett. b)
Indica la natura pubblicistica dell'attività di raccolta del risparmio postale; da ciò deriva che l'appropriazione da parte di un dipendente può assumere profili di reato pubblico (es. peculato) e giustifica l'aggravante per abuso di servizio pubblico o attività pubblicistica.
artt. 47 e 48 c.p. e artt. 192, 125, 546 c.p.p.
Norme richiamate dalla difesa per censurare la motivazione e il travisamento della prova: richiedono valutazione coerente degli elementi probatori e il rispetto delle regole probatorie e processuali nel giudizio di merito.
Massime di principio
- L'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5) non si basa esclusivamente sull'età: l'età va valutata insieme a rapporti di fiducia/parentela o conoscenza che abbiano ostacolato la capacità di difesa della vittima.
- La rilevanza dell'entità del danno come aggravante (art. 61 n.7) si valuta anche rispetto alla condizione economica della vittima e all'uso dei risparmi; non esiste una soglia automatica, ma importi elevati (es. >=10.000 euro) possono giustificare l'aggravante se motivati.
- La qualificazione dell'attività come pubblicistica (per es. raccolta del risparmio postale) può incidere sulla tipologia di reato e sull'applicabilità di aggravanti; occorre richiamare norme amministrative che definiscono la pubblicisticità.
- Le censure in Cassazione riguardanti vizi motivazionali collegati a fatti non dedotti in appello sono inammissibili: il ricorso per cassazione non può introdurre per la prima volta valutazioni fattuali non affrontate dalla Corte d'appello.
- Per il reato di ricettazione è possibile la responsabilità anche a titolo di dolo eventuale quando l'agente ha rappresentazione del rischio che la cosa provenga da reato e accetta tale rischio; la buona fede e le prove documentali a sostegno devono essere adeguatamente esaminate in motivazione.
- Se la motivazione di merito è apparente o non considera elementi probatori chiave posti dalla difesa (testimonianze e documenti), la Cassazione può annullare con rinvio per nuovo giudizio.
- Le questioni relative alla quantificazione dell'aumento per continuazione devono essere sollevate già in sede di appello per poter essere vagliate in cassazione; diversamente la censura è inammissibile.
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