Sentenza del 15/11/2016 n. 5881 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
INAMISSIBILITÀ ATTO PROCESSUALE - Sottoscrizione atto da soggetto delegato - Mancata produzione della delega - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione del contribuente è stata ritenuta fondata, poiché l’Amministrazione non ha assolto l’onere di produrre o dimostrare la validità della delega richiesta. L’atto sottoscritto dal soggetto delegato è quindi considerato inammissibile o comunque privo della necessaria prova del potere di firma.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha eccepito l’invalidità o l’inammissibilità dell’atto perché sottoscritto da un soggetto delegato senza che fosse stata prodotta la relativa delega. In presenza di tale contestazione, spetta all’Amministrazione dimostrare che il sottoscrittore aveva effettivamente il potere di firma o che esisteva una valida delega del titolare dell’Ufficio. L’onere deriva dal fatto che la delega, se esistente, è un documento nella disponibilità dell’Amministrazione. La delega deve risultare da atto scritto e indicare motivazione, qualifica, funzioni e generalità del delegato, nonché durata ed eventuali limitazioni.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenze n. 14626/2000 e n. 14942/2013
In caso di contestazione della sottoscrizione da parte di un soggetto delegato, incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’esistenza e l’effettivo esercizio del potere sostitutivo o della delega di firma.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la legittimazione del firmatario di un atto amministrativo o processuale, l’Amministrazione deve produrre la delega o dimostrare altrimenti il potere di firma.
- La mancata produzione della delega non può essere normalmente superata mediante una semplice affermazione dell’Amministrazione, se il documento è nella sua disponibilità.
- Una delega valida deve essere scritta, motivata e sufficientemente determinata quanto a soggetto delegato, funzioni, durata e limiti.
- In assenza di prova della delega o del potere sostitutivo, l’atto può essere dichiarato inammissibile o invalido, con esito favorevole al contribuente.
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