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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25059/2024 del 18/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controricorrente. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, in conseguenza della rinuncia.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il suo appello contro la decisione di primo grado. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano nella controversia tra le due società. Prima dell'adunanza camerale la ricorrente ha però rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia; entrambe hanno chiesto la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso produce effetto estintivo del giudizio quando interviene l'accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    In caso di rinuncia accettata, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto; nel caso concreto non è stata disposta alcuna statuizione sulle spese.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    L'estinzione per rinuncia accettata comporta, nel caso esaminato, la decisione di non provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il ricorso è stato rinunciato prima della decisione, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può non statuire sulle spese se le parti ne abbiano chiesto la compensazione o comunque non vi sia ragione di provvedere diversamente.
  • La rinuncia al ricorso esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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