Cassazione Penale, Sentenza n. 26182/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la riduzione della pena disposta dalla Corte di appello di Bari e deducevano due motivi: (1) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sostenendo che le cessioni contestate erano di lieve entità, occasionali e senza prova dei quantitativi; (2) violazione degli artt. 23 e 81 cod. pen. e vizio di illogicità della motivazione circa l'aumento per continuazione applicato ai sensi dell'art. 73, quarto comma, d.P.R. 309/1990, lamentando incongruità nella misura dell'aumento e differente trattamento rispetto ad altri coimputati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile la parte che chiedeva una diversa valutazione delle risultanze probatorie (ricostruzione alternativa dei fatti) perché la rivalutazione del merito è preclusa alla Cassazione. Quanto alla legge, ha confermato che l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5, è corretta sulla base delle videoriprese, intercettazioni e degli elementi che hanno mostrato consegne ripetute e quantitativi significativi (buste, rotoli di banconote), che in concreto assumono valore assorbente rispetto agli altri indici. Ha inoltre rigettato il secondo motivo ritenendo legittimo l'aumento per continuazione nella misura indicata dalla Corte di appello: la norma consente incrementi anche nella misura minima concretamente applicabile e il giudice di merito può fissare l'aumento minimo in ragione della gravità concreta, non essendo obbligatorio applicare l'incremento nominalmente piu basso previsto dalla sola formulazione astratta. Infine, la diversa misura dell'aumento rispetto a quella inflitta ad altro coimputato non costituisce di per sé vizio, se è motivata sulla base di comportamenti diversi.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, secondo comma
Norma richiamata per il reato associativo di narcotraffico; citata come capo di imputazione originario per il coinvolgimento nell'organizzazione diretta dai Buonarota.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, primo, quarto e quinto comma
Art. 73 comma 5 prevede la fattispecie attenuata per lieve entità; la Corte ricorda che la lieve entità si valuta globalmente su tutti gli indici e non è di per sé incompatibile con condotte non occasionali, ma in concreto uno degli indici (qui i quantitativi) può avere valore assorbente e dunque escludere l'applicabilità della attenuazione.
codice penale, art. 81
Regola la continuazione; la Corte afferma che l'aumento può essere determinato anche nella misura minima concretamente applicabile e che il giudice può, nel caso concreto, fissare l'aumento in misura minima coerente con la gravità della condotta.
codice penale, art. 23
Richiamato nell'impugnazione con riferimento ai criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi di violazione formale o di illogicità applicativa relativi alla determinazione dell'aumento per continuazione.
codice penale, art. 15
Riferito nella contestazione difensiva circa la misura minima edittale; la Corte ha osservato che la riduzione dell'aumento operata dal giudice di merito risponde a una valutazione concreta della gravità, non a una violazione dell'art. 15.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che disciplinano i motivi di ricorso per cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); i ricorsi sono stati esaminati in base a questi motivi e in parte dichiarati inammissibili laddove proponevano una rivalutazione del fatto.
codice di procedura penale, art. 619
Citato come base giuridica per la possibile correzione della motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto di dover correggere la motivazione ma non la decisione di merito.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese processuali che la Cassazione ha disposto nei confronti dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove: le critiche difensive che propongono una lettura alternativa dei fatti sono, di regola, inammissibili se mirano a rimettere in discussione la valutazione probatoria.
- L'applicabilità della attenuante prevista dall'art. 73, comma 5, DPR 309/1990 va valutata con una prospettiva complessiva su tutti gli indici tipici; consegne ripetute e quantitativi significativi possono assumere valore assorbente ed escludere la lieve entità, anche se lo spaccio non è occasionale.
- La natura ripetuta e professionale delle forniture non esclude di per sé la possibilità di considerare il fatto di lieve entità, ma quella valutazione compete al giudice di merito e può essere preclusa quando un elemento (es. quantità) prevale sugli altri.
- In tema di continuazione, l'aumento di pena può essere determinato nella misura minima concretamente applicabile; il giudice di merito può comunque fissare l'aumento minimo tenendo conto della gravità concreta dei fatti, senza che ciò costituisca automaticamente violazione delle norme sui minimi edittali.
- Trattamenti sanzionatori differenziati fra coimputati non determinano automaticamente vizio se il giudice motiva la diversa valutazione in rapporto alla condotta effettivamente posta in essere da ciascuno.
- Prove come videoriprese e riprese di scambi di denaro sono elementi idonei a dimostrare, in concreto, la consistenza delle cessioni e possono essere decisive per escludere la lieve entità.
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