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Sentenza

Sentenza n. 810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 8065/2022, resa tra le parti,

Giustizia amministrativa202303308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva riconosciuto ai militari il diritto all'indennità di trasferimento e respinto la domanda relativa ai benefici connessi al servizio presso enti internazionali NATO

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda tre militari dell'Aeronautica trasferiti presso il Quartier generale italiano del Joint Force Command di Lago Patria dopo aver presentato la propria candidatura nell'ambito di procedure di individuazione del personale per l'impiego presso enti internazionali/NATO in Italia. I militari avevano chiesto l'accertamento del diritto ai benefici connessi al servizio presso enti NATO e, in subordine, all'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge n. 86/2001. Il TAR aveva accolto la domanda relativa all'indennità, ritenendo che i trasferimenti fossero funzionali alle esigenze organizzative dell'Amministrazione e che l'assegnazione fosse avvenuta a un incarico diverso da quello indicato. Il Ministero ha proposto appello principale deducendo che i trasferimenti erano stati determinati dalla libera candidatura degli interessati, che essi avevano indicato la sede di Lago Patria, che avevano accettato il trasferimento senza oneri e che avrebbero potuto rinunciarvi dopo essere stati informati della destinazione. Ha inoltre sostenuto la rinunciabilità dell'indennità. I militari hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello per genericità e riproposizione dei motivi di primo grado e hanno proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda relativa ai benefici NATO, contestando il riferimento al difetto di legittimazione del Quartier generale italiano e sostenendo la spettanza dei benefici, anche retributivi, fruiti o asseritamente dovuti. Quanto all'appello incidentale, hanno richiamato la precedente erogazione di alcuni benefici, la qualificazione del successivo reimpiego come impiego nazionale e la disciplina dell'orario di servizio e dello straordinario presso gli enti NATO.

La decisione

L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale è stata respinta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che, anche quando l'appellante è la parte resistente soccombente in primo grado, l'appello deve contenere critiche specifiche alla sentenza, ma il requisito di specificità non va applicato in modo formalistico: l'impugnazione è ammissibile quando dal suo contenuto siano chiaramente individuabili le ragioni per cui la decisione sarebbe errata. Nel merito, l'appello principale è stato accolto. L'art. 1 della legge n. 86/2001 riconosce l'indennità per i trasferimenti d'autorità, cioè disposti prioritariamente nell'interesse dell'Amministrazione; non rilevano, in tali casi, eventuali manifestazioni di gradimento della sede quando il trasferimento resta imposto da una scelta organizzativa dell'Amministrazione. Nel caso concreto, però, i trasferimenti erano stati avviati esclusivamente a seguito della candidatura volontaria dei militari, presentata per ottenere un impiego presso enti internazionali/NATO, ritenuto professionalmente ed economicamente più vantaggioso. Non vi era stata soppressione o dislocazione del reparto di provenienza, né altra circostanza esterna che rendesse obbligatorio il trasferimento; gli interessati avrebbero potuto rinunciare dopo avere conosciuto la nuova assegnazione. Il trasferimento doveva quindi essere qualificato come trasferimento a domanda, nonostante la formula formale di trasferimento d'autorità senza oneri, con conseguente esclusione dell'indennità. Il mutamento dell'assegnazione rispetto alla pubblicazione non ha modificato tale conclusione: per uno dei militari la destinazione coincideva con quella pubblicata; per gli altri la domanda indicava comunque genericamente l'area o la sede di Lago Patria e gli interessati erano stati effettivamente assegnati a enti internazionali. L'appello incidentale è stato respinto. Non è stata provata né adeguatamente allegata l'esistenza di benefici autonomamente determinati dal Quartier generale italiano; la cessazione dell'erogazione risultava collegata alle decisioni del Joint Force Command e alla revoca dei benefici fiscali. La domanda sui benefits era inoltre generica e non consentiva di identificare con precisione le utilità richieste né di verificarne la spettanza dopo il febbraio 2016. Quanto allo straordinario, i militari non avevano allegato né provato le concrete prestazioni eccedenti l'orario, l'eventuale mancato recupero delle ore o l'effettiva debenza dei compensi secondo la disciplina speciale dell'orario presso gli enti NATO. Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza impugnata, respinto integralmente il ricorso di primo grado e compensato le spese del doppio grado.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 86/2001

    al personale ... trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile ...

    L'indennità spetta soltanto quando il trasferimento sia disposto d'autorità, ossia prioritariamente nell'interesse dell'Amministrazione; non spetta quando il procedimento sia avviato dalla candidatura volontaria del militare e persegua esigenze professionali o personali dell'interessato.

  • art. 1, comma 1-bis, l. n. 86/2001

    L'indennità ... nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa ... a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni

    La disposizione delimita ulteriormente l'ambito dell'indennità nei trasferimenti conseguenti a soppressione o dislocazione di reparti; il giudizio ha comunque deciso la controversia principalmente sulla natura volontaria del trasferimento.

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    principio di specificità dei motivi di impugnazione

    L'appello deve rivolgere una critica puntuale alla sentenza, ma il requisito è soddisfatto quando le contestazioni e le ragioni dell'errore risultano chiaramente individuabili dal complesso dell'atto, senza necessità di una rigida articolazione formale.

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    Gli oneri di chiarezza e specificità degli atti processuali devono essere interpretati in funzione dell'effettività del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo, senza formalismi che non impediscano la comprensione delle censure.

  • Direttiva SMA ORD 011, edizione 2015

    lo straordinario per il personale impiegato negli Enti NATO in Italia compete per le maggiori prestazioni comandate e rese in eccedenza all’orario di servizio dell’Ente

    Il completamento dell'orario settimanale di 40 ore può dar luogo a compenso straordinario solo per le ore effettivamente rese e non recuperate, nel rispetto delle ulteriori condizioni organizzative e finanziarie previste dalla direttiva.

Massime di principio

  • L'indennità prevista per il trasferimento d'autorità del personale militare spetta quando il mutamento di sede è imposto da una scelta organizzativa dell'Amministrazione e risponde prioritariamente a esigenze pubbliche; non spetta quando il procedimento è avviato esclusivamente dalla candidatura volontaria dell'interessato per ottenere una sede o un incarico ritenuti professionalmente o economicamente più vantaggiosi.
  • La qualificazione del trasferimento come d'autorità o a domanda dipende dalla causa sostanziale della mobilità e non dalla formula utilizzata nel provvedimento; non costituisce una categoria intermedia il trasferimento formalmente definito d'autorità ma disposto senza oneri a seguito di una candidatura volontaria.
  • Le indicazioni di gradimento della sede non equivalgono, di per sé, a rinuncia all'indennità quando il trasferimento sia realmente imposto da esigenze organizzative dell'Amministrazione; tuttavia, quando la candidatura costituisce la causa stessa dell'avvio del procedimento e l'interessato può rinunciare alla destinazione, il trasferimento è a domanda e l'indennità non è dovuta.
  • Il requisito di specificità dei motivi d'appello non richiede una rigida scansione formale delle censure: l'impugnazione è ammissibile se dal suo contenuto risultano chiaramente individuabili le critiche alla sentenza e le ragioni per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere diversamente.
  • Chi chiede giudizialmente il pagamento di compensi per lavoro straordinario deve allegare e provare le concrete prestazioni eccedenti l'orario ordinario, la loro effettiva esecuzione e, ove rilevante, il mancato recupero delle ore secondo la disciplina applicabile; una domanda generica non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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