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Sentenza

Sentenza del 11/02/2019 n. 1956 - Comm. Trib. Prov. Napoli

Accertamento - Notificazioni - Notifica eseguita nelle mani di soggetto diverso - Relazione di notificazione - Attestazione della convivenza - Necessità a pena di nullità della notifica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione è stata accolta: la notifica è stata dichiarata nulla poiché dalla relazione di notificazione non risultava l'attestazione della convivenza tra il consegnatario, qualificatosi come "nipote", e il destinatario. Ne consegue l'invalidità della notificazione dell'atto, salva la possibilità di rinnovarla o di verificare eventuali effetti sananti secondo le regole applicabili al caso concreto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità della notificazione perché il plico non era stato consegnato personalmente al destinatario, ma a un soggetto diverso, indicatosi come "nipote". La relazione di notificazione, tuttavia, non attestava che tale consegnatario fosse convivente con il destinatario. La convivenza è un requisito rilevante quando la notifica viene eseguita a una persona diversa dal destinatario presso il suo domicilio; la sua mancata attestazione nella relata impedisce di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 139 c.p.c.

    La notifica presso la residenza, dimora o domicilio del destinatario può essere effettuata a persone diverse dal destinatario solo se ricorrono i requisiti previsti dalla norma, tra cui il rapporto qualificato con il destinatario e, per il familiare o addetto alla casa, la convivenza. La relata deve consentire di verificare tali presupposti.

  • Relazione di notificazione

    La relata deve descrivere in modo completo le modalità della consegna e gli elementi che legittimano la consegna a persona diversa dal destinatario. L'omessa attestazione della convivenza può determinare la nullità della notifica.

Massime di principio

  • Quando un atto viene consegnato a una persona diversa dal destinatario, non è sufficiente indicare soltanto il rapporto dichiarato dal consegnatario, come "nipote": la relata deve attestare anche la convivenza, quando richiesta dalla disciplina applicabile.
  • La validità della notifica si valuta principalmente sulla base delle attestazioni contenute nella relazione dell'agente notificatore; ciò che non risulta dalla relata può non essere ritenuto provato.
  • In caso di notifica a familiare o convivente, è opportuno che la relata indichi espressamente identità, qualifica, rapporto con il destinatario e convivenza presso l'indirizzo di notifica.
  • L'assenza dell'attestazione di un requisito essenziale può comportare la nullità della notifica, anche se il consegnatario appartiene effettivamente alla famiglia del destinatario.
  • La nullità della notifica non implica necessariamente l'inesistenza dell'atto: possono rilevare la rinnovazione della notificazione o eventuali condotte del destinatario che abbiano sanato il vizio, come la tempestiva proposizione del ricorso.

Testo integrale

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