Direttiva 2018/217
Direttiva (UE) 2018/217 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna in modo puntuale il rinvio contenuto nell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE, per tenere conto della versione dell’ADR applicabile dal 3 gennaio 2018. Si tratta di un adeguamento tecnico al progresso scientifico e tecnico, volto a garantire l’allineamento del diritto UE alle modifiche periodiche dell’accordo internazionale sul trasporto di merci pericolose su strada. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 3 luglio 2018 e informare la Commissione.
Aggiornamento tecnico dell'allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE per allineare il rinvio all’ADR alla versione applicabile dal 3 gennaio 2018.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento e riguarda il trasporto interno di merci pericolose, limitatamente al trasporto su strada disciplinato dall’ADR richiamato dalla direttiva 2008/68/CE. L’intervento normativo incide sul contenuto dell’allegato I, capo I.1, della direttiva quadro sul trasporto interno di merci pericolose, senza disciplinare direttamente operatori economici o singole spedizioni, ma tramite l’adeguamento del riferimento tecnico normativo applicabile negli ordinamenti nazionali.
Aggiornamento tecnico della direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose
La direttiva (UE) 2018/217 della Commissione interviene come misura di adeguamento tecnico della disciplina UE sul trasporto interno di merci pericolose. Il suo scopo è allineare il rinvio contenuto nell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE alla versione dell’ADR applicabile dal 3 gennaio 2018, in coerenza con l’aggiornamento periodico dell’accordo internazionale.
Contesto e finalità
La direttiva 2008/68/CE rinvia, per il trasporto su strada delle merci pericolose, alle disposizioni dell’ADR. Poiché l’ADR deve essere aggiornato regolarmente ai sensi del suo articolo 14 e la nuova versione è divenuta applicabile dal 3 gennaio 2018, la Commissione ha ritenuto necessario modificare il capo I.1 dell’allegato I per mantenere l’allineamento tra diritto UE e disciplina internazionale.
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda esclusivamente il trasporto interno di merci pericolose, con riferimento specifico alla componente stradale disciplinata dall’ADR. La modifica opera sul piano normativo, attraverso l’aggiornamento del rinvio contenuto nella direttiva 2008/68/CE, e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione.
Modifica dell’allegato I, capo I.1
L’articolo 1 sostituisce il testo del capo I.1 dell’allegato I della direttiva 2008/68/CE con un rinvio agli allegati A e B dell’ADR come applicabili dal 3 gennaio 2018.
- Il riferimento all’ADR è quindi dinamico e aggiornato alla versione vigente a quella data.
- È previsto l’adeguamento terminologico, sostituendo "parte contraente" con "Stato membro" quando opportuno, per rendere coerente il testo con il contesto dell’Unione.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 3 luglio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.
- Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.
- Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere accompagnate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
- Le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
- Deve essere trasmesso alla Commissione anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievo operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come aggiornamento di conformità normativa: gli operatori che trattano merci pericolose su strada devono verificare la disciplina nazionale applicabile alla luce del rinvio all’ADR aggiornato al 3 gennaio 2018. L’effetto pratico dipende dal recepimento statale, ma il termine di trasposizione fissato al 3 luglio 2018 indica il momento entro cui gli ordinamenti nazionali devono essere allineati alla modifica europea.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I, capo I.1, della direttiva 2008/68/CE
L’articolo 1 sostituisce il capo I.1 dell’allegato I con il testo che richiama gli allegati A e B dell’ADR come applicabili a decorrere dal 3 gennaio 2018, precisando che il termine "parte contraente" è sostituito, se opportuno, dal termine "Stato membro".
Obbligo di recepimento e comunicazione alla Commissione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 3 luglio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate in occasione della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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