Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2018/131

Direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018L0131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva attua l’accordo concluso tra ECSA ed ETF per modificare la direttiva 2009/13/CE in coerenza con le modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo. L’intervento mira a rafforzare la tutela dei marittimi tramite sistemi di garanzia finanziaria rapidi ed efficaci in caso di abbandono e per il pagamento delle rivendicazioni contrattuali connesse a decesso o disabilità a lungo termine. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 16 febbraio 2020, potendo affidarne l’attuazione alle parti sociali se ne sia fatta richiesta congiunta.

Attuazione nell’ordinamento UE dell’accordo ECSA-ETF che aggiorna la disciplina sul lavoro marittimo introducendo e rafforzando la garanzia finanziaria per abbandono del marittimo e per decesso o disabilità a lungo termine.

Ambito di applicazione

Si applica ai marittimi impiegati su navi battenti bandiera di uno Stato membro e, sul piano degli obblighi, agli Stati membri di bandiera chiamati a garantire l’esistenza di sistemi di garanzia finanziaria conformi. Incide sulla direttiva 2009/13/CE, che contiene l’accordo ECSA-ETF sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, come modificato per recepire le modifiche del 2014 alla CLM. Sono rilevanti le navi che sono tenute ad avere un certificato di lavoro marittimo o che lo hanno su richiesta dell’armatore; la disciplina riguarda sia l’abbandono del marittimo sia le rivendicazioni contrattuali per decesso o disabilità a lungo termine.

Direttiva (UE) 2018/131 del Consiglio: aggiornamento della disciplina sul lavoro marittimo

La direttiva attua nell’ordinamento dell’Unione l’accordo del 5 dicembre 2016 tra ECSA ed ETF, volto ad allineare la direttiva 2009/13/CE alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006. L’intervento rafforza la tutela dei marittimi, soprattutto in caso di abbandono e per le pretese economiche legate a decesso o disabilità a lungo termine.

Contesto normativo e ratio dell’intervento

La direttiva si inserisce nel quadro dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE, che consente l’attuazione mediante decisione del Consiglio degli accordi conclusi tra parti sociali a livello dell’Unione. Il legislatore UE sottolinea che le modifiche della CLM del 2014 riguardano ambiti già coperti da norme dell’Unione e che il recepimento nella direttiva 2009/13/CE consente di estendere tali regole al sistema di controllo e vigilanza del diritto UE.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i marittimi impiegati su navi battenti bandiera di uno Stato membro. Gli obblighi principali gravano sugli Stati membri di bandiera, che devono assicurare l’esistenza di sistemi di garanzia finanziaria conformi alle prescrizioni dell’accordo modificato. La direttiva si applica in particolare alle navi tenute ad avere un certificato di lavoro marittimo o che lo abbiano su richiesta dell’armatore.

Obblighi degli Stati membri e recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 16 febbraio 2020 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, devono essere trasmesse alla Commissione le disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore interessato.

È espressamente prevista la possibilità di affidare l’attuazione alle parti sociali, ma solo se vi sia una richiesta congiunta e purché lo Stato membro mantenga la capacità di garantire in ogni momento i risultati prescritti dalla direttiva.

Garanzia finanziaria in caso di abbandono del marittimo

La nuova norma A2.5.2 introduce requisiti dettagliati per un sistema di garanzia finanziaria rapido ed efficace a tutela dei marittimi abbandonati. L’abbandono si configura quando l’armatore:

  • non sostiene il costo del rimpatrio;
  • lascia il marittimo senza assistenza e mezzi di sostentamento necessari;
  • estingue unilateralmente il rapporto, ad esempio non pagando i salari contrattuali per almeno due mesi.

Gli Stati membri devono garantire che per le navi battenti la loro bandiera sia disponibile un sistema di garanzia finanziaria idoneo. La forma può essere scelta dallo Stato membro, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi, e può consistere in:

  • regime di sicurezza sociale;
  • assicurazione;
  • fondo nazionale;
  • altri strumenti analoghi.

Il sistema deve assicurare accesso diretto, copertura sufficiente e assistenza finanziaria rapida. La copertura deve comprendere, almeno:

  • salari e altri emolumenti dovuti, limitati a quattro mesi di arretrati e quattro mesi di emolumenti da ricevere;
  • tutte le spese ragionevolmente sostenute dal marittimo, incluso il rimpatrio;
  • i bisogni essenziali del marittimo, quali cibo, vestiario se necessario, alloggio, acqua potabile, carburante indispensabile alla sopravvivenza a bordo, cure mediche e altri costi ragionevoli fino al rientro.

Documentazione a bordo e contenuti del certificato

Per le navi che devono avere il certificato di lavoro marittimo, o che lo hanno su richiesta dell’armatore, deve essere conservato a bordo un certificato o altro documento giustificativo della garanzia finanziaria. Una copia deve essere esposta in luogo ben visibile e accessibile ai marittimi. Se la copertura proviene da più fornitori, devono essere conservati i documenti di ciascuno.

Il certificato deve essere in inglese o accompagnato da traduzione in inglese e contenere almeno:

  • nome della nave;
  • porto di immatricolazione;
  • indicativo di chiamata;
  • numero IMO;
  • nome e indirizzo del/degli assicuratore/i o fornitori;
  • recapiti dei responsabili delle richieste di assistenza dei marittimi;
  • nome dell’armatore;
  • periodo di validità della garanzia;
  • attestazione di conformità alla norma A2.5.2.

Durata della garanzia, pagamento e regresso

La garanzia non può cessare prima del termine di validità salvo notifica all’autorità competente dello Stato di bandiera con almeno trenta giorni di preavviso. Se il fornitore paga il marittimo, acquisisce i diritti corrispondenti fino all’importo versato, secondo il diritto applicabile. Restano salvi il diritto di ricorso contro terzi e l’eventuale disponibilità di altri rimedi o indennizzi; il diritto nazionale può inoltre prevedere deduzioni degli importi già ricevuti da altre fonti.

Garanzia finanziaria per decesso o disabilità a lungo termine

La direttiva modifica anche la disciplina della responsabilità dell’armatore per includere una specifica tutela finanziaria delle rivendicazioni contrattuali connesse a decesso o disabilità a lungo termine derivanti da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale.

Le norme nazionali devono assicurare che:

  • l’indennizzo contrattuale sia pagato per intero e senza ritardi, se previsto dal contratto di lavoro;
  • non vi sia pressione ad accettare importi inferiori;
  • in caso di disabilità a lungo termine difficilmente valutabile, siano corrisposti pagamenti intermedi;
  • il pagamento avvenga senza pregiudicare altri diritti del marittimo, fermo restando il possibile conguaglio da parte dell’armatore rispetto ad altre pretese per lo stesso evento;
  • la domanda possa essere presentata direttamente dal marittimo, da un parente prossimo, da un rappresentante o da un beneficiario designato.

Informazione preventiva, notifica all’autorità e documentazione

Le disposizioni nazionali devono garantire che i marittimi siano informati preventivamente in caso di annullamento o rescissione della garanzia finanziaria dell’armatore. Il fornitore deve inoltre informare l’autorità competente dello Stato di bandiera di tali eventi.

Anche per questa garanzia deve essere tenuto a bordo un documento giustificativo, in inglese o con traduzione in inglese, recante i dati identificativi della nave, del fornitore, dell’armatore e il periodo di validità, nonché l’attestazione di conformità alla norma A4.2.1.

Definizione e gestione delle rivendicazioni contrattuali

La nuova norma A4.2.2 definisce la nozione di rivendicazione contrattuale come ogni pretesa connessa a decesso o disabilità a lungo termine del marittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale, secondo diritto nazionale, contratto individuale o contratto collettivo.

La forma della garanzia può essere scelta dallo Stato membro e può consistere in:

  • regime di sicurezza sociale;
  • assicurazione;
  • fondo;
  • altri strumenti analoghi.

Gli Stati membri devono assicurare l’esistenza di misure efficaci per ricevere, gestire e risolvere tali rivendicazioni con imparzialità, mediante procedure rapide ed eque.

Entrata in vigore, destinatari e coordinate finali

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Il quadro complessivo è orientato a rafforzare la conformità degli Stati di bandiera e degli armatori, facendo rientrare le nuove prescrizioni nel sistema di vigilanza e controllo del diritto dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La direttiva è adottata ai sensi dell’articolo 155, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 153, paragrafo 1, lettere a), b) e c), TFUE. Essa dà attuazione all’accordo del 5 dicembre 2016 tra ECSA ed ETF volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla CLM, con l’obiettivo di migliorare condizioni di lavoro, salute e sicurezza e protezione sociale dei marittimi.

Recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare entro il 16 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; gli Stati membri comunicano inoltre alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Facoltà di attuazione tramite le parti sociali

Gli Stati membri possono affidare l’attuazione della direttiva alle parti sociali, a condizione che queste ne facciano richiesta congiunta e che lo Stato membro adotti tutte le misure necessarie per garantire in ogni momento i risultati prescritti dalla direttiva.

Garanzia finanziaria per abbandono del marittimo

La nuova norma A2.5.2 impone agli Stati membri di garantire che per le navi battenti la loro bandiera sia disponibile un sistema di garanzia finanziaria rapido ed efficace per sostenere i marittimi in caso di abbandono. L’abbandono ricorre se l’armatore non sostiene il costo del rimpatrio, lascia il marittimo senza assistenza e mezzi di sostentamento necessari oppure estingue unilateralmente il rapporto, ad esempio omettendo il pagamento dei salari per almeno due mesi.

Contenuto minimo della garanzia per abbandono

Il sistema deve assicurare accesso diretto, copertura sufficiente e assistenza finanziaria rapida. Deve coprire salari e altri emolumenti dovuti, entro il limite di quattro mesi di retribuzioni arretrate e quattro mesi di emolumenti da ricevere, nonché spese ragionevolmente sostenute, costi del rimpatrio e bisogni essenziali del marittimo, inclusi cibo, vestiario se necessario, alloggio, acqua potabile, carburante indispensabile, cure mediche e altri costi ragionevoli fino al rientro a casa.

Certificazione e contenuti documentali per l’abbandono

A bordo delle navi deve essere conservato un certificato o altro documento giustificativo della garanzia finanziaria rilasciato dal fornitore, con copia ben visibile a disposizione dei marittimi. Il documento deve essere redatto in inglese o accompagnato da traduzione in inglese e indicare, tra l’altro, nome e porto di immatricolazione della nave, indicativo di chiamata, numero IMO, dati del fornitore, recapiti dei responsabili delle richieste, nome dell’armatore, periodo di validità e attestazione di conformità alla norma A2.5.2.

Regole sulla durata e sulla surroga

La garanzia finanziaria non può cessare prima del termine del suo periodo di validità se non previa notifica con almeno trenta giorni di preavviso all’autorità competente dello Stato di bandiera. Se il fornitore effettua pagamenti al marittimo, acquisisce per surrogazione, cessione o altro mezzo, fino all’importo pagato e secondo il diritto applicabile, i diritti spettanti al marittimo; resta salvo il diritto di ricorso verso terzi e la non esclusività della tutela, con possibilità per il diritto nazionale di prevedere deduzioni per importi già ricevuti da altre fonti.

Garanzia finanziaria per decesso o disabilità a lungo termine

La norma A4.2.1, relativa alla responsabilità dell’armatore, è integrata per imporre che il sistema di garanzia finanziaria copra anche le rivendicazioni contrattuali definite nella nuova norma A4.2.2. Le disposizioni nazionali devono assicurare pagamento pieno e senza ritardi dell’indennizzo contrattuale previsto; divieto di pressioni per accettare importi inferiori; pagamenti intermedi quando la disabilità renda difficile quantificare l’intero indennizzo; pagamento fatti salvi altri diritti, con facoltà dell’armatore di dedurre quanto pagato da eventuali danni per altre pretese riferite allo stesso evento; e possibilità di presentare la richiesta anche tramite parente prossimo, rappresentante o beneficiario designato.

Notifica di annullamento o rescissione e documentazione a bordo

Le norme nazionali devono garantire che i marittimi siano informati preventivamente se la garanzia finanziaria dell’armatore debba essere annullata o rescissa e che l’autorità competente dello Stato di bandiera sia informata dal fornitore in tali casi. Anche per questa garanzia deve essere conservato a bordo un certificato o documento giustificativo, in inglese o con traduzione in inglese, recante le informazioni essenziali sulla nave, sul fornitore, sull’armatore, sulla validità e sulla conformità alla norma A4.2.1.

Definizione e gestione delle rivendicazioni contrattuali

La nuova norma A4.2.2 definisce la rivendicazione contrattuale come ogni rivendicazione connessa a decesso o disabilità a lungo termine del marittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale, secondo diritto nazionale, contratto individuale o contratto collettivo. La forma della garanzia può essere un regime di sicurezza sociale, un’assicurazione, un fondo o strumenti analoghi, stabiliti dallo Stato membro previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi. Gli Stati devono prevedere misure efficaci per ricevere, gestire e risolvere con imparzialità le rivendicazioni tramite procedure rapide ed eque.

Come è indicizzato

Materielavorotrasporti marittimisicurezza socialesalute e sicurezza sul lavoroprotezione sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.