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Direttiva 2018/738

Direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018L0738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2018/738 aggiorna al progresso scientifico e tecnico l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS), prorogando l’esenzione per l’uso del piombo negli elementi dei potenziometri trimmer in cermet. La Commissione motiva la modifica con l’assenza, allo stato, di alternative senza piombo affidabili e con l’impraticabilità tecnica della sostituzione. La proroga ha durata differenziata per categorie di apparecchiature e impone agli Stati membri un termine di recepimento entro il 30 giugno 2019, con applicazione dal 1º luglio 2019.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per prorogare l’esenzione relativa all’uso del piombo negli elementi dei potenziometri trimmer in cermet.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea in relazione alla trasposizione e applicazione delle norme nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva delegata. Sul piano materiale riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE e, in particolare, l’esenzione n. 34 dell’allegato III relativa al piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet. La proroga differenzia la durata dell’esenzione a seconda delle categorie di AEE: categorie da 1 a 7 e categoria 10; categorie 8 e 9, con distinzioni per dispositivi medico-diagnostici in vitro e strumenti di monitoraggio e controllo industriali; categoria 11. Il testo è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva delegata (UE) 2018/738: proroga dell’esenzione RoHS per il piombo nei potenziometri trimmer in cermet

La direttiva delegata (UE) 2018/738 della Commissione modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS). L’intervento riguarda l’aggiornamento, in base al progresso scientifico e tecnico, dell’esenzione n. 34 concernente l’uso del piombo negli elementi dei potenziometri trimmer in cermet.

Contesto e motivazione della modifica

La Commissione richiama l’obbligo, posto dalla direttiva 2011/65/UE, di garantire che le AEE immesse sul mercato non contengano piombo, salvo le esenzioni previste. L’esenzione 34 era già prevista fino al 21 luglio 2016; la Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10 prima del 21 gennaio 2015, in conformità all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.

Nei considerando viene spiegato che i potenziometri trimmer sono resistenze variabili impiegate in un’ampia gamma di prodotti, tra cui apparecchiature audiovisive, di comunicazione, giocattoli, dispositivi di misurazione ed elettrodomestici. Il piombo è presente sotto forma di ossido di piombo negli inchiostri resistivi, con funzione di agente legante. La Commissione conclude che non esistono, al momento, alternative senza piombo affidabili e che la sostituzione resta scientificamente e tecnicamente impraticabile.

Ambito di applicazione dell’esenzione

La modifica incide sulla disciplina delle AEE soggette alla direttiva 2011/65/UE e, in particolare, sulla voce 34 dell’allegato III. L’esenzione è applicabile a tutte le categorie, ma con termini di scadenza differenziati a seconda del tipo di apparecchiatura:

  • categorie da 1 a 7 e categoria 10;
  • categorie 8 e 9, con esclusione dei dispositivi medico-diagnostici in vitro e degli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • categoria 8 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  • categoria 9 relativa agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • categoria 11.

Per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e dalla 10, la Commissione precisa che l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.

Contenuto normativo della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della direttiva delegata. L’allegato sostituisce integralmente la voce 34 con la seguente formulazione: "Piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet".

La nuova disciplina fissa le seguenti scadenze:

  • 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
  • 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
  • 21 luglio 2023 per la categoria 8 — dispositivi medico-diagnostici in vitro;
  • 21 luglio 2024 per la categoria 9 — strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11.

Obblighi di recepimento e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1º luglio 2019.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore AEE, la direttiva conferma la possibilità di utilizzare il piombo negli elementi dei potenziometri trimmer in cermet entro i limiti e fino alle scadenze fissate per ciascuna categoria. Per imprese e consulenti che operano in ambito compliance RoHS, il punto centrale è verificare la categoria del prodotto e la relativa data di scadenza dell’esenzione, poiché il regime non è uniforme per tutte le apparecchiature.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’esenzione n. 34 dell’allegato III RoHS

L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato sostituendo la voce 34. L’esenzione riguarda il "piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet" e viene prorogata in funzione delle categorie di AEE interessate.

Durata dell’esenzione per categoria

La nuova voce 34 prevede la scadenza dell’esenzione al 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; al 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; al 21 luglio 2023 per la categoria 8 (dispositivi medico-diagnostici in vitro); al 21 luglio 2024 per la categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e per la categoria 11.

Presupposti scientifici e tecnici della proroga

Nei considerando la Commissione afferma che i potenziometri trimmer sono resistenze variabili utilizzate in numerosi prodotti e che il piombo è presente sotto forma di ossido di piombo negli inchiostri resistivi come agente legante. Poiché non sono disponibili alternative senza piombo affidabili e la sostituzione è ritenuta ancora scientificamente e tecnicamente impraticabile, la proroga dell’esenzione è considerata giustificata.

Obblighi di recepimento degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1º luglio 2019. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichemercato interno

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