Direttiva 2018/742
Direttiva delegata (UE) 2018/742 della Commissione, del 1° marzo 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2018/742 aggiorna l'allegato III della direttiva RoHS 2011/65/UE, rinnovando l'esenzione per l'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione. La Commissione motiva il rinnovo con l'attuale impraticabilità tecnica e scientifica della sostituzione del piombo e con la mancanza di alternative affidabili nel breve periodo. La modifica chiarisce inoltre i rapporti con un'altra esenzione dell'allegato III, per evitare sovrapposizioni applicative.
Modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per rinnovare l'esenzione relativa all'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, con riferimento specifico all'esenzione 7 a) dell'allegato III sull'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione. L'esenzione riguarda le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, con esclusione delle applicazioni già coperte dalla voce 24 dell'allegato III; per le categorie 8, 9 e 11 restano applicabili le scadenze specifiche indicate nel testo dell'allegato. La direttiva incide sugli Stati membri, tenuti a recepire la modifica nell'ordinamento interno.
Direttiva delegata (UE) 2018/742: rinnovo dell’esenzione RoHS per il piombo in saldature ad alta temperatura di fusione
La direttiva delegata (UE) 2018/742 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico. L’intervento si concentra sull’esenzione 7 a), relativa all’uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, e risponde all’esigenza di mantenere un trattamento derogatorio per applicazioni in cui, secondo la Commissione, non esistono ancora alternative affidabili.
Finalità e presupposti della modifica
Nei considerando la Commissione ricorda che la direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo. Tuttavia, l’esenzione vigente per le saldature ad alta temperatura di fusione era già oggetto di richiesta di rinnovo e il materiale è ritenuto ancora necessario per specifiche proprietà tecniche: elevato punto di fusione, conduttività elettrica e termica, duttilità, resistenza alla corrosione, ossidazione adeguata e bagnabilità.
La Commissione afferma che la sostituzione o eliminazione del piombo in tali saldature è ancora scientificamente o tecnicamente impraticabile. Inoltre, per le applicazioni interessate nelle categorie da 1 a 7 e 10 non risultano disponibili alternative sufficientemente affidabili, né se ne prevede la disponibilità a breve termine. Da ciò discende la scelta di rinnovare l’esenzione fino al 21 luglio 2021 per tali categorie.
Ambito di applicazione dell’esenzione
La direttiva incide sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE e, in particolare, sulla voce 7 a) dell’allegato III. La nuova formulazione si applica:
- alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10;
- con esclusione delle applicazioni di cui alla voce 24 dell’allegato III;
- alle categorie 8 e 9, con le precisazioni e scadenze specifiche riportate nel testo;
- alla categoria 11, con la relativa scadenza finale indicata nell’allegato.
Il testo chiarisce inoltre che le applicazioni oggetto dell’esenzione 24 restano escluse dall’esenzione 7 a), così da evitare sovrapposizioni nel sistema delle deroghe dell’allegato III.
Contenuto dell’esenzione rinnovata
La voce 7 a) sostituita nell’allegato III riguarda il "piombo in saldature ad alta temperatura di fusione", definito come leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso.
Le scadenze fissate sono le seguenti:
- per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10: 21 luglio 2021;
- per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali: 21 luglio 2021;
- per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8: 21 luglio 2023;
- per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11: 21 luglio 2024.
La direttiva precisa anche che, per le categorie diverse da quelle da 1 a 7 e dalla categoria 10, l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità di cui all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
Trattandosi di direttiva delegata, il testo vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Gli Stati membri devono:
- adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 1° luglio 2019;
- inserire un riferimento alla presente direttiva nelle disposizioni nazionali o accompagnarle con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono procedere al recepimento entro il termine stabilito e garantire l’allineamento dell’ordinamento nazionale alla modifica dell’allegato III della direttiva RoHS.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all'allegato della direttiva delegata. La voce 7 a) è sostituita per rinnovare e precisare l'esenzione relativa al piombo in saldature ad alta temperatura di fusione, ossia leghe a base di piombo contenenti l'85 % o più di piombo in peso.
Contenuto e durata dell'esenzione 7 a)
L'esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, con esclusione delle applicazioni di cui alla voce 24 dell'allegato III, e scade il 21 luglio 2021. Per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, la scadenza è il 21 luglio 2021; per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023; per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024.
Motivazione del rinnovo
I considerando affermano che il piombo conferisce alle saldature proprietà essenziali e che, allo stato attuale, la sostituzione o eliminazione del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione è ancora scientificamente o tecnicamente impraticabile. La Commissione rileva inoltre l'assenza di alternative sufficientemente affidabili nel prossimo futuro per le categorie interessate e ritiene giustificato il rinnovo dell'esenzione per evitare oneri amministrativi inutili alle imprese.
Recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° luglio 2019. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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