Direttiva 2018/737
Direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2018/737 modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per aggiornare al progresso scientifico e tecnico l’esenzione relativa al piombo nelle paste saldanti utilizzate per specifiche reti capacitive multistrato ceramiche. La Commissione conferma che, allo stato, la sostituzione del piombo non è praticabile e proroga l’esenzione fino a date differenziate a seconda della categoria di apparecchiature. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 giugno 2019 e applicarle dal 1° luglio 2019.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE per rinnovare e delimitare nel tempo l’esenzione relativa all’uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche con fori passanti metallizzati di tipo discoidale o planare.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri per il recepimento della modifica della direttiva 2011/65/UE (RoHS), e incide sui fabbricanti e sugli operatori che immettono sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie interessate. L’esenzione riguarda l’uso del piombo nelle paste saldanti destinate a specifiche reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati, sia di tipo discoidale sia di tipo planare. La proroga dell’esenzione vale per le categorie 1-7 e 10, nonché per le categorie 8, 9 e 11 secondo le scadenze indicate nell’allegato; restano fermi i periodi di validità previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE per le categorie diverse.
Direttiva delegata (UE) 2018/737: aggiornamento dell’esenzione RoHS per il piombo nelle paste saldanti per reti capacitive multistrato ceramiche
La direttiva delegata (UE) 2018/737 della Commissione modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) adeguando l’allegato III al progresso scientifico e tecnico. L’intervento riguarda una specifica esenzione dall’obbligo generale di non contenere piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, esenzione ritenuta ancora necessaria per determinate applicazioni ad alta affidabilità.
Finalità e contesto normativo
I considerando richiamano che la direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo, salvo esenzioni previste dall’allegato III. La Commissione ha ricevuto nei termini una domanda di rinnovo dell’esenzione 24 per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2011/65/UE.
La Commissione osserva che i condensatori di tipo discoidale e planare sono derivazioni dei condensatori ceramici multistrato e trovano impiego in filtri e connettori filtrati contro le interferenze elettromagnetiche, in applicazioni sofisticate in cui la soppressione delle interferenze è essenziale, come apparecchiature audio professionali, monitoraggio marittimo e sistemi di videosorveglianza.
Presupposti tecnici dell’esenzione
Secondo la Commissione, le saldature contenenti piombo garantiscono una combinazione adeguata di punto di fusione e duttilità. Questa duttilità è rilevante perché impedisce la formazione di crepe nello strato ceramico durante e dopo la saldatura, dovute alla differenza termica tra il condensatore di ceramica e lo spinotto di rame. La Commissione conclude che, allo stato attuale, la sostituzione del piombo è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, sostituendo la voce 24 con una nuova formulazione relativa al piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati di tipo discoidale e planare.
L’esenzione viene prorogata con scadenze differenziate:
- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;
- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;
- 21 luglio 2023 per la categoria 8, limitatamente ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- 21 luglio 2024 per la categoria 9, limitatamente agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, e per la categoria 11.
Ne consegue che l’esenzione non è generale e permanente, ma è temporalmente circoscritta e differenziata per categorie di prodotti.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
L’articolo 2 stabilisce un termine di recepimento preciso: gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° luglio 2019.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla presente direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva richiede inoltre agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione le misure di recepimento e di trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua i destinatari negli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per i professionisti che assistono imprese del settore elettrico ed elettronico, la direttiva conferma che l’uso del piombo in questa specifica applicazione resta consentito solo entro i limiti temporali e per le categorie indicate. Occorre quindi verificare, per ciascun prodotto, la categoria RoHS di appartenenza e la relativa data di scadenza dell’esenzione, al fine di impostare correttamente conformità, progettazione e strategia di sostituzione del materiale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 24 relativa al piombo nelle paste saldanti per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche con fori passanti metallizzati di tipo discoidale o planare.
Rinnovo e durata dell’esenzione
L’allegato proroga l’esenzione per l’uso del piombo nelle paste saldanti fino al 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e la categoria 10; fino al 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; fino al 21 luglio 2023 per la categoria 8 (dispositivi medico-diagnostici in vitro); fino al 21 luglio 2024 per la categoria 9 (strumenti di monitoraggio e controllo industriali) e per la categoria 11.
Motivazione tecnica dell’esenzione
Nei considerando la Commissione rileva che le saldature contenenti piombo forniscono un’adeguata combinazione di punto di fusione e duttilità, prevenendo crepe nello strato ceramico; conclude inoltre che la sostituzione del piombo è attualmente impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico e che non vi sono alternative sufficientemente affidabili sul mercato in tempi brevi.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 1° luglio 2019. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione degli Stati membri
Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure di recepimento adottate e trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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