Direttiva 2018/100
Direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione, del 22 gennaio 2018, recante modifica delle direttive della 2003/90/CE e 2003/91/CE, che stabiliscono modalità di applicazione rispettivamente dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio e dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che disciplinano i criteri tecnici per l’esame delle varietà di specie agricole e orticole ai fini della loro ammissione nei cataloghi nazionali. L’intervento recepisce i nuovi protocolli dell’UCVV e le linee direttrici UPOV adottati o aggiornati successivamente all’ultima modifica del 2016. Gli Stati membri devono adeguare le proprie disposizioni entro il 31 agosto 2018 e applicarle dal 1° settembre 2018, con una clausola transitoria per gli esami già iniziati.
Aggiornamento degli elenchi di specie soggette ai protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV per l’esame delle varietà di piante agricole e di ortaggi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione all’esame delle varietà da inserire nei cataloghi nazionali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, nell’ambito delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. Riguarda le specie elencate negli allegati modificati e, per tali specie, i caratteri minimi da esaminare e le condizioni minime per l’esame secondo i protocolli tecnici dell’UCVV o, in mancanza, secondo le linee direttrici UPOV. Per gli esami iniziati prima del 1° settembre 2018 è prevista una disciplina transitoria che consente l’applicazione della versione previgente delle direttive modificate.
Aggiornamento dei criteri tecnici per l’esame varietale
La direttiva di esecuzione (UE) 2018/100 della Commissione aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, che fissano le modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE in materia di catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e commercializzazione delle sementi di ortaggi. L’intervento risponde all’esigenza di tenere allineati gli elenchi delle specie e i relativi criteri di esame ai nuovi protocolli tecnici dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV adottati o aggiornati dopo la precedente modifica del 2016.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si inserisce nel sistema europeo di valutazione delle varietà, nel quale gli Stati membri possono inserire nei cataloghi nazionali solo varietà esaminate secondo standard tecnici uniformi. I considerando chiariscono che le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE erano state adottate per assicurare che le varietà iscritte nei cataloghi nazionali fossero conformi ai protocolli dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi da esaminare e le condizioni minime dell’esame; per le specie non coperte da tali protocolli si applicano le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda gli Stati membri nella loro attività di esame delle varietà di:
- specie di piante agricole;
- specie di ortaggi.
L’ambito operativo è quello degli esami varietali finalizzati all’iscrizione nei cataloghi nazionali, con riferimento alle specie elencate negli allegati aggiornati. La direttiva non disciplina in via generale la commercializzazione dei prodotti, ma i requisiti tecnici di prova per la valutazione varietale. È prevista una clausola transitoria per gli esami iniziati prima del 1° settembre 2018, per i quali gli Stati membri possono continuare ad applicare la versione precedente delle direttive modificate.
Obblighi derivanti dalla modifica degli allegati
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il nuovo testo riportato nella parte A dell’allegato della direttiva 2018/100. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo riportato nella parte B dell’allegato.
In sostanza, la direttiva:
- aggiorna l’elenco delle specie agricole soggette ai protocolli tecnici UCVV;
- aggiorna l’elenco delle specie orticole soggette ai protocolli di esame UCVV;
- mantiene il rinvio alle linee direttrici UPOV per le specie o i casi non coperti dai protocolli UCVV;
- recepisce l’evoluzione tecnica successiva alla direttiva di esecuzione (UE) 2016/1914.
Regime transitorio
L’articolo 3 consente agli Stati membri, per gli esami avviati prima del 1° settembre 2018, di continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella formulazione anteriore alla modifica. Si tratta di una facoltà e non di un obbligo, utile per evitare discontinuità negli esami già in corso.
Recepimento, pubblicazione e applicazione
L’articolo 4 contiene il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le norme nazionali di recepimento si applicano dal 1° settembre 2018. È inoltre richiesto che tali disposizioni contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 individua come destinatari gli Stati membri.
Contenuto tecnico degli allegati
La parte A dell’allegato riporta un elenco di specie agricole, con nome scientifico, nome comune e protocollo UCVV applicabile. La parte B contiene l’elenco delle specie orticole soggette ai protocolli di esame UCVV, anch’esse con indicazione del protocollo pertinente.
Gli allegati includono numerose specie di interesse agronomico e orticolo, tra cui, a titolo esemplificativo, festuche, loietti, pisello da foraggio, frumento, mais, patata, cipolla, porro, cavoli, pomodoro, cetriolo, zucchino, lattuga e altre. Per alcune specie sono indicati anche ibridi o varietà specifiche, con i relativi protocolli aggiornati.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per gli operatori del settore sementiero e per i consulenti che assistono imprese agricole e vivaistiche, la direttiva ha rilievo soprattutto sotto il profilo tecnico-procedurale: l’iscrizione varietale e i relativi esami devono essere condotti secondo gli standard aggiornati. La data del 1° settembre 2018 costituisce lo spartiacque operativo tra il vecchio e il nuovo regime, mentre il termine del 31 agosto 2018 rappresenta il termine ultimo per l’adeguamento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati tecnici
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo contenuto nella parte A dell’allegato della direttiva. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo contenuto nella parte B dell’allegato. L’aggiornamento serve ad allineare gli elenchi delle specie e i relativi protocolli tecnici alle nuove determinazioni dell’UCVV e dell’UPOV.
Regime transitorio per gli esami in corso
L’articolo 3 stabilisce che, per gli esami iniziati prima del 1° settembre 2018, gli Stati membri possono continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione precedente alla modifica introdotta dalla presente direttiva. La disposizione lascia quindi una facoltà agli Stati membri per gestire gli esami già avviati.
Recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 agosto 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con comunicazione immediata alla Commissione del testo di tali disposizioni. Le misure devono essere applicate dal 1° settembre 2018. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 indica come destinatari tutti gli Stati membri.
Contenuto degli allegati aggiornati
La parte A dell’allegato elenca le specie agricole che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell’UCVV; la parte B elenca le specie di ortaggi soggette ai protocolli di esame dell’UCVV. Gli allegati includono anche le specie che devono rispettare le linee direttrici UPOV quando non esista un protocollo UCVV applicabile, con indicazione delle versioni dei protocolli/linee direttrici pertinenti.
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