Direttiva 2018/736
Direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione, del 27 febbraio 2018, che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2018/736 aggiorna la direttiva RoHS 2011/65/UE, modificando l’allegato III per rinnovare e precisare l’esenzione relativa al piombo presente in alcuni componenti di vetro o ceramica. La Commissione riconosce che, allo stato attuale, la sostituzione o eliminazione del piombo in tali applicazioni resta tecnicamente o scientificamente impraticabile. La proroga è differenziata per categorie di prodotti e mira a evitare sovrapposizioni con altre esenzioni già previste dall’allegato III.
Modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) prorogando e precisando l’esenzione per l’uso del piombo in alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti vetro o ceramica.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2011/65/UE, in particolare alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, con estensioni temporali differenziate per le categorie 8, 9 e 11. L’esenzione riguarda componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, come dispositivi piezoelettrici, o in una matrice di vetro o ceramica. Sono escluse le applicazioni di cui alla voce 34 dall’ambito della voce 7 c)-I; per le categorie diverse da 1-7 e 10 si applicano i termini generali previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Direttiva delegata (UE) 2018/736 – esenzione per alcuni componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica
La direttiva delegata (UE) 2018/736 della Commissione interviene sulla direttiva 2011/65/UE (RoHS), adeguando l’allegato III al progresso scientifico e tecnico. L’intervento si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE e nasce dall’esigenza di rinnovare un’esenzione ormai scaduta o in scadenza per applicazioni nelle quali, secondo la Commissione, la sostituzione del piombo resta al momento impraticabile.
Finalità e presupposti dell’intervento
Nei considerando la Commissione richiama il principio generale della direttiva 2011/65/UE, che impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano piombo, salvo eccezioni autorizzate. Viene osservato che il piombo conferisce al vetro e alla ceramica proprietà essenziali, tra cui caratteristiche dielettriche, piezoelettriche, piroelettriche, ferroelettriche, semiconduttive e magnetiche, nonché vantaggi di lavorabilità, stabilità chimica, abbassamento del punto di fusione e del punto di rammollimento.
La Commissione rileva inoltre che, per le applicazioni interessate, non sono disponibili alternative sufficientemente affidabili nel breve periodo. Per tale ragione si giustifica il rinnovo dell’esenzione, evitando al contempo un frazionamento non necessario che potrebbe generare oneri amministrativi aggiuntivi. La formulazione aggiornata serve anche a chiarire il rapporto con l’esenzione 34, escludendo dall’ambito della voce 7 c)-I le applicazioni già ricomprese in tale altra esenzione.
Ambito di applicazione dell’esenzione
La modifica riguarda i componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica, diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, oppure in matrici di vetro o ceramica. Il testo menziona espressamente, a titolo esemplificativo, i dispositivi piezoelettrici.
L’esenzione, nella formulazione sostitutiva della voce 7 c)-I dell’allegato III, si applica:
- alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, con esclusione delle applicazioni di cui alla voce 34;
- alle categorie 8 e 9, con termini diversi a seconda della sottocategoria;
- alla categoria 11, secondo la scadenza prevista nel nuovo testo dell’allegato.
Per le categorie diverse da 1-7 e 10, il considerando 5 precisa che l’esenzione resta in vigore per i periodi di validità previsti dall’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Contenuto normativo della modifica
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE secondo il testo allegato alla direttiva delegata. L’allegato sostituisce integralmente la voce 7 c)-I con una nuova formulazione che fissa l’ambito materiale dell’esenzione e le relative scadenze.
La nuova voce 7 c)-I prevede che:
- per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10, l’esenzione scade il 21 luglio 2021;
- per le categorie 8 e 9, diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, la scadenza è il 21 luglio 2021;
- per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8, la scadenza è il 21 luglio 2023;
- per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11, la scadenza è il 21 luglio 2024.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 30 giugno 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° luglio 2019.
Il medesimo articolo impone inoltre che le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. È previsto anche un obbligo di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori del settore elettrico ed elettronico, la direttiva è rilevante perché conferma una finestra temporale di utilizzo del piombo in specifiche applicazioni, evitando un divieto immediato. Per i consulenti legali e fiscali, il punto centrale è la corretta individuazione delle categorie di prodotto e delle rispettive scadenze, nonché il coordinamento con le altre esenzioni dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, in particolare la voce 34.
Poiché si tratta di una direttiva delegata modificativa della RoHS, il contenuto sostanziale si traduce in un obbligo per gli Stati membri di recepimento entro il termine indicato, lasciando tuttavia agli ordinamenti nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata, sostituendo la voce 7 c)-I relativa ai componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica.
Contenuto e durata dell’esenzione 7 c)-I
La nuova formulazione dell’allegato III consente l’uso di piombo nei componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica diversa dalla ceramica dielettrica dei condensatori, o in una matrice di vetro o ceramica. L’esenzione si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, esclusi i casi di cui alla voce 34, e scade il 21 luglio 2021.
Scadenze differenziate per altre categorie
Per le categorie 8 e 9, diverse dai dispositivi medico-diagnostici in vitro e dagli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, la scadenza è il 21 luglio 2021. Per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8 la scadenza è il 21 luglio 2023. Per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11 la scadenza è il 21 luglio 2024.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 giugno 2019 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 1° luglio 2019. Tali disposizioni devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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