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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37783/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La difesa di Sansonetti ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi sostenendo che gli articoli ritenuti diffamatori sono stati pubblicati prevalentemente nella versione on line del quotidiano "Il Riformista" e che il server/editoriale è collocato a Napoli, per cui la competenza dovrebbe spettare alla Procura di Napoli; in subordine la difesa ha invocato i criteri suppletivi dell'art. 9 c.p.p. (residenza dell'imputato a Roma). La Procura ha invece sostenuto che la querela riguarda la versione cartacea del giornale (stampata indicativamente a San Giuliano Milanese) e che pertanto la competenza territoriale è di Lodi. La difesa ha allegato la comunicazione dell'editore che descriveva il flusso di pubblicazione (predisposizione a Roma, caricamento dal server di Napoli, stampa a Guidonia e San Giuliano Milanese) e ha richiamato un precedente provvedimento della Procura Generale (19/10/2021) che aveva individuato la competenza in Napoli per casi di diffamazione telematica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis c.p.p. e ha esaminato la questione sostanziale. Pur riconoscendo la rilevanza degli elementi probatori sulla diffusione on line e la collocazione del server a Napoli, la Corte ha rilevato che l'imputazione e le denunzie/querele fanno espresso riferimento alla pubblicazione nella forma cartacea (luogo di stampa indicato sul quotidiano: San Giuliano Milanese). Non essendo stato contestato anche il reato di diffamazione mediante altre forme di pubblicità (ovvero non essendo stata formulata una fattispecie riferita esplicitamente all'edizione on line), la competenza territoriale va determinata in base al luogo di stampa indicato, cioè San Giuliano Milanese (Tribunale di Lodi). Di conseguenza la Corte ha ritrasmesso gli atti al Tribunale di Lodi confermandone la competenza.

Norme richiamate

  • art. 24-bis cod. proc. pen.

    Strumento di rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per questioni di competenza territoriale; meccanismo preventivo e discrezionale che richiede motivazione del giudice procedente e comporta preclusioni se non corredata la domanda di rimessione.

  • art. 21, comma 2 cod. proc. pen.

    Termini decadenziali per la proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio; la nuova disciplina richiede che l'eccezione sia associata alla richiesta di rimessione alla Corte di cassazione per evitare preclusioni.

  • art. 28 cod. proc. pen.

    Regole formali sull'atto di parte che denuncia o sollecita conflitto di competenza: la rappresentazione fatta deve astrattamente configurare una situazione di conflitto.

  • art. 9 cod. proc. pen.

    Criteri suppletivi di competenza territoriale (residenza dell'imputato) invocati dalla difesa in subordine.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione degli atti decisori (l'ordinanza di rimessione deve essere motivata a pena di nullità).

  • art. 54, comma 2 cod. proc. pen. (richiamato nel provvedimento della Procura Generale)

    Attribuisce alla Procura generale della Cassazione il potere di risolvere conflitti di competenza tra uffici del pubblico ministero; nel precedente citato ha individuato la competenza per Napoli in casi di diffamazione telematica.

  • Sez. U, n. 17325 del 25/03/2015 (sentenza Rocco)

    "quando un soggetto accede ad un sistema informatico, considerata l'ubiquità della rete internet, il luogo del fatto deve individuarsi non nel luogo di allocazione fisica del server host, bensì in quello dove il soggetto ... effettua l'accesso in remoto"

    Principio secondo cui, nelle ipotesi di offesa telematica, il locus commissi delicti può essere individuato nel luogo in cui la vittima/fruitore effettua l'accesso, non necessariamente nel luogo fisico del server.

  • Provvedimento Procura Generale Corte di Cassazione 19/10/2021

    "Con riferimento alla diffamazione telematica, in particolare, il locus commissi delicti è da individuarsi in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque, nel luogo in cui il collegamento viene attivato (...)"

    Nel precedente richiamato la Procura generale ha ritenuto competente la Procura di Napoli per diffamazione telematica laddove la percezione dell'offesa avviene in più località italiane tramite accesso remoto, indicando Napoli come ufficio competente in caso di pubblicazione gestita dal server ivi allocato.

Massime di principio

  • Occorre verificare attentamente l'oggetto formale della querela/denuncia: se la denuncia riferisce espressamente alla versione cartacea, la competenza si determina in base al luogo di stampa indicato sul quotidiano; se riguarda la versione on line, rilevano i criteri della diffamazione telematica.
  • Per la diffamazione telematica non è determinante solo il luogo fisico del server: rileva il luogo in cui l'offesa è percepita/il collegamento è attivato (principio Sez. U. Rocco), per cui possono risultare competenti uffici diversi a seconda della concreta fruizione.
  • La prova del flusso editoriale (dove è predisposto il pdf, dove è caricato il sito, dove è allocato il server, dove è stampato) è cruciale ma va confrontata con la formulazione dell'imputazione e della querela: se non è contestata l'edizione on line, la circostanza materiale della pubblicazione telematica può non modificare la competenza territoriale.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nel decidere se rimettere la questione alla Corte di cassazione ex art. 24-bis c.p.p.; deve operare un vaglio di "serietà" e motivare la scelta per evitare usi strumentali dell'istituto.
  • Chi solleva l'eccezione di incompetenza deve rispettare i termini e le formalità previste (art. 21 e art. 24-bis c.p.p.); l'assenza della richiesta di rimessione comporta preclusione alla riproposizione della stessa eccezione nel corso del procedimento.
  • I precedenti della Procura Generale e delle Sezioni Unite sono altamente influenti ma vanno applicati alla fattispecie concreta: decisioni su diffamazione telematica non travolgono automaticamente il criterio tradizionale basato sulla stampa cartacea se la querela è limitata a quest'ultima.
  • In presenza di plurime edizioni o di stampa in più stabilimenti, è fondamentale individuare quale edizione è stata oggetto della querela e quale luogo è indicato ufficialmente sul giornale; l'indicazione sul quotidiano ha peso determinante ai fini della competenza.

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