Ordinanza n. 4133/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto n. 509 del 28 agosto 2025 a firma del Direttore Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Soprintendente Speciale per il PNRR del Ministero della Cultura – comunicato con nota prot. MASE 169076 del 16 settembre 2025 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali - con cui è stato espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale sul progetto, allegato all’istanza della ricorrente del 12 febbraio 2020, di impianto eolico di 17 aerogeneratori, della potenza complessiva di 71,4 MW nel Comune di Montemilone (PZ) ed opere connesse anche nei Comuni di Venosa (PZ), Banzi (PZ), Palazzo San Gervasio (PZ), Genzano di Lucania (PZ) e Spinazzola (BAT); - della nota prot. n. 165097 del 9 settembre 2025 della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui, in riscontro alla nota p.e.c. del 1° agosto 2025 (prot. MASE/147483 del 4 agosto 2025) della ricorrente, è stato ritenuto che “il provvedimento vada rieditato tenendo fermi gli esiti istruttori già resi dagli organi preposti, con il solo aggiornamento nell’adozione del provvedimento di diniego della sottoscrizione dei Direttori generali in luogo dei Ministri”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui tutti gli atti e provvedimenti richiamati nel decreto n. 509/2025 e tutti gli atti dell’istruttoria e in particolare: a) il parere della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale (istituita presso il Ministero della Transizione Ecologica, oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) n. 159 del 18 ottobre 2021; b) il parere del Ministero della Cultura n. 11891-P del 28 marzo 2022 e pareri presupposti ovvero: i) il parere della Soprintendenza ABAP per le Province di BAT e Foggia n. 7693 del 16 agosto 2021; ii) il parere della Soprintendenza ABAP per la Basilicata del n. 13215 del 10 novembre 2021; ii) il parere della Direzione Generale – Servizio II del Ministero della Cultura del 4 febbraio 2022, n. 4091- P; c) la relazione istruttoria di ISPRA dell’8 ottobre 2021; d) la delibera della Giunta della Regione Puglia n. 1098 del 7 luglio 2021 e parere tecnico allegato; e) il parere della Provincia di Barletta-Andria-Trani n. 6036-20 del 18 marzo 2020; f) il parere di ARPA Puglia del 10 luglio 2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto recante giudizio negativo di compatibilità ambientale su un progetto di impianto eolico e nota ministeriale che ne dispone la riedizione mediante mera sostituzione dei sottoscrittori
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il nuovo giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso con decreto dei Direttori generali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura, nonché la nota ministeriale che aveva ritenuto sufficiente rieditare il precedente diniego sostituendo la sottoscrizione dei Ministri con quella dei Direttori generali e mantenendo fermi gli esiti istruttori già acquisiti. Il nuovo decreto riproduceva il contenuto del precedente decreto ministeriale, annullato dal Consiglio di Stato per incompetenza, con la precisazione che doveva essere rinnovata la sola fase decisoria mediante determinazioni conclusive dei Direttori generali competenti. La ricorrente ha sostenuto che il decreto del 2025 costituisse una mera ratifica o convalida del provvedimento annullato, limitata a emendarne il vizio di incompetenza. Nel corso del giudizio ha inoltre chiesto la sospensione del processo, avendo promosso davanti al Consiglio di Stato un giudizio di ottemperanza volto a ottenere l’esecuzione della sentenza precedente e la declaratoria di nullità del decreto del 2025 e della nota ministeriale per violazione o elusione del giudicato.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro il nuovo giudizio di compatibilità ambientale. Ha ritenuto sussistente un rapporto di pregiudizialità necessaria tra il presente giudizio di annullamento e il giudizio di ottemperanza pendente davanti al Consiglio di Stato. In particolare, l’eventuale accoglimento, nel giudizio di ottemperanza, della domanda di nullità degli stessi atti per violazione o elusione del giudicato comporterebbe la sopravvenuta carenza di interesse e quindi l’improcedibilità della domanda di annullamento proposta davanti al TAR. Il Tribunale ha pertanto sospeso il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l’art. 79, comma 1, c.p.a. Ha precisato che le parti dovranno chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. entro il termine decorrente dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato sul giudizio di ottemperanza, e non dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa di sospensione, per evitare una quiescenza indefinita del processo. Resta inoltre applicabile l’art. 80, comma 3-bis, c.p.a., concernente la possibilità di fissazione d’ufficio dell’udienza dopo la cessazione delle ragioni della sospensione.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dalla soluzione di una controversia pregiudiziale pendente davanti ad altro giudice.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina della sospensione necessaria prevista dall’art. 295 c.p.c.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Impone alle parti di chiedere la fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso entro il termine previsto, decorrente dalla pubblicazione della decisione che definisce il giudizio pregiudiziale.
art. 80, comma 3-bis, c.p.a.
in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il Presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni
Consente al Presidente di verificare la persistenza delle ragioni della sospensione e prevede la fissazione d’ufficio dell’udienza trascorsi tre mesi dalla loro cessazione.
Massime di principio
- Sussiste pregiudizialità necessaria tra un giudizio di annullamento e un giudizio di ottemperanza quando quest’ultimo ha ad oggetto la nullità o l’elusione del giudicato riferita ai medesimi atti impugnati nel giudizio di annullamento, poiché la decisione sulla nullità può determinare l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse.
- Quando l’esito di un giudizio pregiudiziale di ottemperanza può condizionare in modo diretto la permanenza dell’interesse alla decisione nel giudizio di annullamento, il giudice amministrativo deve disporre la sospensione necessaria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., applicabile tramite l’art. 79, comma 1, c.p.a.
- Dopo la sospensione del giudizio per pendenza di una controversia pregiudiziale, il termine per chiedere la fissazione dell’udienza di prosecuzione decorre dalla pubblicazione della decisione che definisce il giudizio pregiudiziale, in rito o nel merito, e non dalla comunicazione dell’atto che fa cessare la causa di sospensione, poiché quest’ultimo criterio potrebbe lasciare il processo in quiescenza sine die.
- La sospensione del giudizio non esclude l’applicazione dell’art. 80, comma 3-bis, c.p.a.; il Presidente può verificare d’ufficio la persistenza delle ragioni della sospensione e disporre la fissazione d’ufficio dell’udienza trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 34/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1391/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1392/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1393/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 5 mar 2026Ordinanza n. 1395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →