Sentenza n. 3383/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 419/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 02.12.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 758/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario, notificata il 3 dicembre 2025 e divenuta definitiva, che lo aveva condannato a riconoscere la carta del docente per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 1.000 euro. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso, dalla notificazione della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che il giudicato ordinario riconosceva alla ricorrente somme determinate e che l'Amministrazione non aveva allegato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti già effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine e adempimento entro i successivi 60 giorni; al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto in considerazione della nomina del commissario ad acta e dell'eccezionale mole di contenzioso seriale relativo alla carta del docente, circostanza ritenuta idonea a spiegare principalmente il ritardo. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma tale misura non trova applicazione quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative valutabili in concreto.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è procedibile la domanda esecutiva nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione del titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
- Quando un giudicato riconosce a un privato somme determinate e l'amministrazione non allega né documenta di aver adempiuto, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine, detraendo gli eventuali versamenti già effettuati.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricandolo di provvedere su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione rimasta inerte.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua; tale esito può essere giustificato dalla nomina del commissario ad acta e da ritardi riconducibili a un eccezionale contenzioso seriale, così da evitare una sanzione eccessivamente afflittiva o una locupletazione del creditore.
- L'attività del commissario ad acta che rientri nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore.
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