Sentenza n. 9785/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo prot. n. 43702_2025_841 del 10 gennaio 2025, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” e recante disposizioni attuative dell’art. 1, co. 90 e co. 96 lett. a) della legge 30 dicembre 2024 n. 207; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 10 gennaio 2025 recante disposizioni attuative della proroga onerosa delle concessioni del bingo fino al 31 dicembre 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario bingo)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'atto generale con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disciplinato la proroga tecnica onerosa delle concessioni del bingo, prevista dall'art. 1, commi 90 e 96, lett. a), della legge n. 207/2024. La proroga, fino al 31 dicembre 2026, prevedeva il versamento annuale di euro 108.000 per ciascuna concessione, mediante rate. La ricorrente ha dedotto il contrasto della disciplina nazionale e dell'atto applicativo con il diritto dell'Unione europea, sostenendo che la modifica postuma della concessione non rientrasse nelle ipotesi consentite dall'art. 43 della direttiva 2014/23/UE e che fosse quindi necessario un nuovo procedimento selettivo.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, richiamando propri precedenti conformi e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 marzo 2025 nelle cause riunite da C-728/22 a C-730/22. Ha ritenuto illegittima la proroga prevista dall'art. 1, comma 96, lett. a), della legge n. 207/2024, perché non riconducibile alle ipotesi di modifica postuma della concessione autorizzate dall'art. 43 della direttiva 2014/23/UE. In applicazione del principio di primazia del diritto dell'Unione, la disposizione nazionale deve essere disapplicata e, in via derivata, deve essere annullata la nota ADM che ne costituisce applicazione pedissequa. L'annullamento non comporta tuttavia l'assenza di ogni regolazione del rapporto né la restituzione degli incassi derivanti dall'esercizio del gioco. L'ADM dovrà rideterminare, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, un'indennità a carico dei concessionari o esercenti. Tale indennità non può essere rigida e forfetaria, ma deve essere determinata mediante una valutazione bilanciata dell'utilità conseguita, anche in relazione ai fatturati, dei vantaggi derivanti dall'assegnazione pluriennale senza gara e dei sacrifici imposti all'operatore, tra cui l'impossibilità di trasferire i locali. Le spese di lite sono state compensate per la novità e la complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 1, commi 90 e 96, lett. a), l. n. 207/2024
La disposizione nazionale, nella parte in cui dispone la proroga onerosa delle concessioni del bingo, è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione e deve essere disapplicata.
art. 43 direttiva 2014/23/UE
La norma autorizza la modifica postuma delle concessioni solo nelle ipotesi da essa previste; la proroga delle concessioni del bingo non rientra in tali ipotesi e richiede quindi un nuovo procedimento selettivo.
art. 74 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata quando il giudizio può essere deciso mediante sintetico richiamo a precedenti conformi.
Massime di principio
- Una proroga legislativa o amministrativa di una concessione pubblica è illegittima, per contrasto con il diritto dell'Unione europea, quando modifica postumamente il rapporto al di fuori delle ipotesi consentite dalla disciplina unionale e senza lo svolgimento di un nuovo procedimento selettivo.
- Quando una norma nazionale incompatibile con una disposizione dell'Unione europea direttamente rilevante viene in applicazione nel giudizio amministrativo, il giudice deve disapplicarla e annullare, per illegittimità derivata, l'atto amministrativo che ne costituisce applicazione.
- L'annullamento di una proroga illegittima non impone necessariamente la restituzione degli incassi conseguiti durante l'esercizio di fatto dell'attività concessoria, quando ciò determinerebbe la retrocessione integrale degli effetti del rapporto; l'amministrazione deve invece rideterminare l'indennità dovuta per l'utilità concretamente conseguita, evitando indebiti vantaggi per l'operatore.
- L'indennità dovuta per l'esercizio di fatto dell'attività concessoria non può essere stabilita in modo rigido e forfetario, ma deve risultare da una valutazione bilanciata dell'utilità conseguita, dei fatturati, dei vantaggi derivanti dall'assegnazione senza gara e dei sacrifici imposti al concessionario, nel rispetto del vincolo conformativo derivante dalla decisione giurisdizionale e dai principi elaborati dalla Corte di giustizia.
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