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Sentenza

Sentenza n. 570/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 3030 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla sentenza, emessa dal TRIBUNALE di Cuneo in funzione di Giudice del lavoro, n° 318 del 25/07/2023, resa nel procedimento R.G. 383/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo in favore della parte ricorrente il pagamento della somma di complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento|00), oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il predetto pagamento in favore di parte ricorrente;. quanto al ricorso n. 3131 del 2025: per l'esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n° 395/2023 del 28/09/2023, resa nel procedimento R.G. 421/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 1.000,00 (diconsi euro mille|00), in conformità alla statuizione contenuta nella sentenza non eseguita, oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;. quanto al ricorso n. 3236 del 2025: ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di CUNEO, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 271 del 29/06/2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento R.G. 842/2022, notificata il 30/06/2023, non impugnata, passata in giudicato e non eseguita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. quanto al ricorso n. 3237 del 2025: ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 185 del 20/04/2023, pubblicata in pari data, resa nel procedimento R.G. 691/2022, notificata il 20/04/2023, non impugnata, passata in giudicato e non eseguita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. quanto al ricorso n. 3238 del 2025: per l'ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di CUNEO, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 266 del 28/05/2024, pubblicata in pari data, resa nel procedimento R.G. 729/2023, notificata il 29/05/2024, non impugnata, passata in giudicato e non eseguita dall'Amministrazione resistente. quanto al ricorso n. 3375 del 2025: per l' esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 217 del 14/05/2024, resa nel procedimento R.G. 682/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 3.000,00 (diconsi euro tremila|00), oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;. quanto al ricorso n. 3376 del 2025: per l' esatta ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 225 del 06/06/2023, resa nel procedimento R.G. 801/2022 prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 3.000,00 (diconsi euro tremila|00) oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;. quanto al ricorso n. 3436 del 2025: ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 11 del 16/01/2024, resa nel procedimento R.G. 672/2023 prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 2.000,00 (duemila), oltre interessi secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;. quanto al ricorso n. 3439 del 2025: ottemperanza alla sentenza emessa dal TRIBUNALE di Cuneo, Giudice Unico in funzione di Giudice del lavoro, n. 253 del 22/06/2023, resa nel procedimento R.G. 149/2023, prescrivendo le relative modalità anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di complessivi euro 3.000,00 (tremila) oltre interessi, secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore di parte ricorrente;.

Giustizia amministrativa202503436

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Cuneo, giudice del lavoro, relative al riconoscimento di somme o benefici connessi alla carta del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiari carta docente)

Prevale il privato

La controversia

Sono stati proposti nove ricorsi per l'ottemperanza a sentenze, non impugnate e passate in giudicato, del Tribunale di Cuneo in funzione di giudice del lavoro. Le sentenze non erano state inizialmente eseguite dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. I ricorrenti chiedevano l'adozione degli atti necessari all'esecuzione dei titoli giudiziali e, nei ricorsi in cui era indicato uno specifico importo, il pagamento delle somme riconosciute, oltre interessi. I ricorsi sono stati riuniti per identità di motivazione e dispositivo, ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, nelle more della decisione, l'amministrazione aveva adempiuto a quanto disposto dalle sentenze oggetto dei ricorsi. La cessazione non ha escluso la regolazione delle spese: il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, nonché il contributo unificato, poiché l'adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. È stata disposta la riunione dei ricorsi e ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata, rendendo inutile una pronuncia sull'ottemperanza.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione disciplinante il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione da parte dell'amministrazione del titolo giudiziale nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'utilità concreta di una pronuncia esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie al titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, dovute in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità della lite.
  • La riunione di ricorsi per ottemperanza con identica motivazione e dispositivo può essere disposta per esigenze di trattazione e redazione del provvedimento, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla liquidazione separata delle spese per ciascun ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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