Sentenza n. 81/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento della Prefettura di Frosinone del 02.09.2025, riferimento pratica P- FR/L/Q/2023/103466, avente ad oggetto la revoca del nulla osta rilasciato in data 19.05.2024 con il contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso presentata da Crecco Marco in favore del Sig. ZAYET AHMED SALAH MAHMOUD, diretto ad entrambe le parti e notificato dalla P.A. in data 02.09.2025, mediante deposito telematico nell'area riservata sul portale ministeriale, e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto allo stesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso di un lavoratore straniero e contestuale rigetto della domanda di autorizzazione all'ingresso
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio che aveva revocato il nulla osta all'ingresso rilasciato in precedenza, deducendo, con due motivi congiunti, l'eccesso di potere per omessa ponderazione dei fatti e mancata valutazione degli elementi positivi, nonché il difetto di motivazione. L'amministrazione aveva rilevato, in modo standardizzato, sia un parere ostativo dello Sportello Unico per l'Immigrazione sia l'irregolarità o assenza della richiesta di verifica presso il Centro per l'impiego e delle relative ricevute di invio e consegna. Il ricorrente ha sostenuto di avere trasmesso tramite PEC, il 25 giugno 2025, prima dell'adozione del provvedimento, la documentazione richiesta, comprendente il documento della richiedente, la richiesta al Centro per l'impiego, le ricevute e la risposta del Centro, precisando inoltre le ragioni per cui non era stata prodotta la dichiarazione di ospitalità. Ha dedotto che tale documentazione non era stata considerata e che il provvedimento non consentiva di comprendere se la revoca fosse stata disposta per il parere ostativo, per la mancata integrazione documentale oppure perché le osservazioni e i documenti prodotti fossero stati ritenuti insufficienti.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti manifestamente fondati. Ha rilevato che il ricorrente aveva dato seguito alla richiesta di integrazione documentale prima dell'adozione dell'atto impugnato. Il provvedimento, redatto su modello standardizzato, risultava inoltre fondato apparentemente su entrambe le alternative indicate nel modello: il parere ostativo dello Sportello Unico e l'insussistenza dei presupposti documentali. Tale motivazione è stata ritenuta insufficiente e contraddittoria, perché non individuava con chiarezza la ragione di fatto e di diritto determinante e non dava conto della documentazione trasmessa con la PEC del 25 giugno 2025. La relazione e la posizione assunta in giudizio dall'amministrazione hanno confermato che la revoca era stata adottata per mancata integrazione documentale, senza considerare la produzione effettuata dal ricorrente. Il ricorso è stato quindi accolto ai fini del riesame: il provvedimento è stato annullato e l'amministrazione è stata tenuta a rivalutare la domanda, esaminando la documentazione trasmessa e concludendo il procedimento con un atto che ne dia espressamente conto. Le spese, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, sono state poste a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito al Tribunale di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo aver sentito le parti nella camera di consiglio.
art. 10-bis l. 241/1990
Nel testo è richiamata la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e la possibilità per il destinatario di integrare la documentazione; la decisione valorizza l'obbligo dell'amministrazione di esaminare la documentazione prodotta prima della conclusione del procedimento.
Massime di principio
- Un provvedimento amministrativo adottato mediante modello standardizzato è illegittimo per difetto di motivazione quando indica cumulativamente ragioni alternative o contraddittorie senza chiarire quale presupposto abbia effettivamente determinato la decisione.
- L'amministrazione, prima di adottare un provvedimento sfavorevole, deve esaminare la documentazione tempestivamente trasmessa dall'interessato in riscontro alla richiesta di integrazione; l'omessa valutazione di tale documentazione integra un vizio di istruttoria e di motivazione.
- L'annullamento di un provvedimento di revoca fondato sulla mancata integrazione documentale comporta il riesame della domanda, con obbligo dell'amministrazione di valutare la documentazione prodotta e di concludere il procedimento mediante un provvedimento che dia espressamente conto di tale valutazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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