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Sentenza

Sentenza n. 761/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 693/2025 del Tribunale di Nola, depositata in cancelleria in data 27/03/2025 e notificata in forma esecutiva in data 01/04/2025, passata in giudicato in data 27/09/2025, per effetto della mancata proposizione di gravame, come attestato da certificazione emessa dal predetto Tribunale.

Giustizia amministrativa202505994

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 693/2025, relativa all'attribuzione della Carta del Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, passata in giudicato e notificata al Ministero il 1° aprile 2025. La sentenza del giudice del lavoro aveva accertato il diritto della docente a tempo determinato alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero all'attribuzione del beneficio, oltre agli accessori e alle spese di lite. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva posto in essere alcuna attività esecutiva. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.: esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato contenente un obbligo di facere a carico dell'amministrazione, notificazione del titolo, decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni e totale inerzia ministeriale. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Nola entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, mediante attribuzione alla ricorrente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, ovvero del relativo equivalente monetario, per complessivi € 1.000, pari a € 500 per ciascuno dei due anni scolastici. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, senza che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa possano impedire l'esecuzione. Il TAR ha inoltre accolto la domanda di astreinte: la penalità è parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo del Ministero, anche dopo l'insediamento del commissario, ed è comunque soggetta al limite massimo del 10% dell'importo dovuto. Le spese del giudizio, pari a € 500 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora con funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, nel rispetto del criterio della non manifesta iniquità.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la Carta del Docente, beneficio economico attribuito nel caso concreto anche in forma equivalente monetaria in esecuzione del giudicato.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal titolo esecutivo per la corresponsione di interessi o rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione del beneficio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti della pubblica amministrazione per ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga all'amministrazione un obbligo di facere, purché il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • L'esecuzione del giudicato costituisce un obbligo vincolato dell'amministrazione, fondato sui principi di legalità e buon andamento, e non una facoltà discrezionale; l'amministrazione è tenuta a una leale cooperazione per la concreta attuazione della decisione giudiziaria.
  • In presenza di inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adempimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, attribuendogli anche il compito di adottare gli atti contabili necessari.
  • L'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'organo incaricato deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura corrispondente agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorrere dalla scadenza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza e cessare con l'adempimento spontaneo dell'amministrazione, anche se il commissario ad acta si è già insediato.
  • La penalità di mora deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e può essere assoggettata a un limite massimo, nella specie pari al 10% dell'importo dovuto, per evitare che la funzione compulsiva si trasformi in una sproporzionata compensazione economica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereBuona fede e correttezza della PAEfficacia ed esecutorietà

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