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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7778/2023 del 22/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra più condanne e calcolato gli aumenti di pena in continuazione. Il ricorrente deduce violazione di legge (artt. 81, 132, 133 c.p. e art. 125 c.p.p.) e vizio di motivazione: denuncia l'eccessiva entità degli aumenti operati per il reato associativo (art. 416-bis c.p.), la scorretta individuazione della pena inflitta per i reati satellite (la Corte territoriale ha ritenuto erroneamente che la pena fosse di 5 anni anziché 4, dopo la riforma in appello) e lamenta la errata applicazione della diminuzione prevista per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.), sostenendo che la Corte avrebbe dovuto prendere la pena base al lordo della diminuzione, calcolare gli aumenti e solo alla fine applicare la diminuente al complesso, secondo la giurisprudenza di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse correttamente applicato i principi generali sulla continuazione in molti passaggi ma avesse commesso un errore significativo nell'individuazione della pena definitiva relativa ai reati oggetto della sentenza sub 1) (ha considerato 5 anni mentre la pena irrevocabile era di 4 anni dopo riforma in appello). Ciò ha inciso sulla congruità degli aumenti in continuazione. Inoltre la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di condanne pronunciate con rito abbreviato, la determinazione della pena in sede esecutiva deve tener conto della pena base nella sua entità precedente alla diminuzione per il rito, applicare gli aumenti e quindi applicare la diminuente al totale ottenuto. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha disposto il rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio soltanto sulla rideterminazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    Riconosciuto come reato associativo con elevato disvalore; la sua entità sanzionatoria è stata oggetto di specifica valutazione ai fini dell'aumento in continuazione

  • art. 629 c.p.

    Reato di estorsione (e tentata estorsione) considerato nel calcolo delle pene concorrenti/continuative; per il satellite di tentata estorsione è stato confermato un aumento già determinato in sede di cognizione

  • art. 81 c.p.

    Principio della continuazione: il giudice deve individuare il reato più grave e poi calcolare l'aumento per ciascun reato satellite sul relativo trattamento sanzionatorio

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per gli aumenti: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la congruità dell'aumento per ogni reato satellite secondo i parametri previsti

  • art. 442 c.p.p.

    Norma sulla diminuente per il rito abbreviato: la Cassazione conferma l'orientamento secondo cui, in sede esecutiva, si può prendere la pena base prima della diminuzione, applicare gli aumenti e poi applicare la diminuzione al complesso, purché il calcolo sia chiaro e corretto

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle censure procedurali e del corretto esercizio della funzione motivazionale del giudice dell'esecuzione

  • Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)

    Principio richiamato circa il metodo di determinazione della pena in presenza di continuazione: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite

  • Sez. U, n. 35852 del 26/07/2018 (Cesarano)

    Citata dalla difesa come principio invocato in ordine al calcolo della diminuzione per il rito, richiamata nella doglianza ma la Cassazione ha precisato l'orientamento applicabile

  • Sez. 1, n. 20007 del 05/05/2010

    Giurisprudenza richiamata secondo cui per condanne a seguito di distinti giudizi abbreviati il riconoscimento della continuazione comporta l'uso della pena base precedente alla diminuzione per il rito, applicazione degli aumenti e successiva applicazione della diminuente

  • Sez. 1, n. 37168 del 19/07/2019

    Conferma e precisa il metodo di calcolo della continuazione con condanne da rito abbreviato; sottolinea che una diversa scelta aritmetica può portare comunque allo stesso risultato purché sia chiaro che la diminuente sia stata correttamente applicata

  • Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015 (Dedinca)

    Riferimento giurisprudenziale collegato al metodo di calcolo della diminuente per il rito in presenza di continuazione

  • Corte Costituzionale, sent. n. 183 del 2013

    Richiamata in relazione all'obbligo di diversa composizione della Corte territoriale al momento del nuovo giudizio

Massime di principio

  • Quando si riconosce la continuazione tra reati il giudice deve individuare il reato più grave, determinare la pena base per quel reato e poi calcolare e motivare distintamente l'aumento per ciascun reato satellite
  • Se le condanne provengono da giudizi abbreviati, è corretto (e consigliabile in sede esecutiva) prendere come punto di riferimento la pena base nella sua entità prima dell'applicazione della diminuente per il rito, applicare gli aumenti in continuazione e solo dopo applicare la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p. al totale ottenuto; in alternativa è ammessa una diversa scelta aritmetica purché il risultato e l'applicazione della diminuente siano chiari e esatti
  • Occorre sempre verificare quale sia la pena definitiva e irrevocabile inflitta per ciascun reato satellite (eventuali riforme in appello devono essere tenute in considerazione), perché un'errata individuazione della pena influisce sulla congruità degli aumenti
  • La motivazione dell'aumento deve essere specifica e collegata ai criteri di pericolosità sociale e al disvalore del reato; argomentazioni basate esclusivamente sulla mera consumazione del reato sono insufficienti se non adeguatamente spiegate
  • In caso di errori nella determinazione della pena in sede di esecuzione la via corretta è l'annullamento limitato alla parte affetta da vizio e il rinvio al giudice dell'esecuzione per la rideterminazione, osservando le regole di composizione e procedurali richiamate dalla giurisprudenza

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