Sentenza n. 31/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Treviso che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Treviso una sentenza passata in giudicato che accertava il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, e condannava il Ministero a mettere a sua disposizione l'importo complessivo di 1.000 euro tramite la Carta elettronica del docente. Nonostante la notificazione della sentenza al domicilio digitale dell'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo l'attivazione della Carta elettronica con accredito di 1.000 euro e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha inoltre chiesto la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto ammissibile la domanda, poiché la ricorrente aveva provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inadempimento del Ministero all'obbligo di conformarsi al giudicato e lo ha condannato ad attivare la Carta elettronica del docente e a rendere disponibile su di essa la somma complessiva di 1.000 euro, senza ulteriori accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, destinato a provvedere nell'ulteriore termine di 60 giorni in caso di mancata esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il TAR ha richiamato il principio secondo cui, nei confronti dell'Amministrazione, oltre alla manifesta iniquità, possono sussistere altre ragioni ostative, e ha ritenuto ostativi, nel caso concreto, l'importo contenuto del debito, la nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica, l'ammontare del debito pubblico e la complessità del procedimento necessario per l'attivazione della Carta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 440,70 euro, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
La disposizione costituisce il riferimento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro destinato all'aggiornamento e alla formazione dei docenti, riconosciuto alla ricorrente dal giudice ordinario anche per gli anni di servizio a tempo determinato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale
Il Ministero è tenuto a dare piena esecuzione alla sentenza passata in giudicato, attivando la Carta elettronica e accreditando l'importo riconosciuto.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione è ammissibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte può essere applicata anche nei confronti dell'Amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative connesse alle difficoltà dell'adempimento pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici.
art. 114 c.p.a.
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, anche preventivamente, per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato da Cons. Stato, Ad. plen., 25 giugno 2014, n. 15
La previsione aggiunge, per il debitore pubblico, un limite autonomo all'applicazione della penalità di mora, ulteriore rispetto alla manifesta iniquità, valorizzando le difficoltà di adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, provati il passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni, il giudice deve ordinare all'Amministrazione inadempiente di conformarsi puntualmente al comando giudiziale.
- L'obbligo di ottemperanza comprende l'adozione di tutti gli atti e le operazioni amministrative necessari a realizzare concretamente il risultato riconosciuto dal giudicato, anche quando il comando consista nell'attivazione di uno strumento amministrativo o di pagamento e nella messa a disposizione di una somma determinata.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, per garantire l'esecuzione effettiva del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, valutate in concreto alla luce dell'importo dovuto, della complessità organizzativa dell'adempimento, della nomina del commissario ad acta e dei vincoli della finanza pubblica.
- La nomina del commissario ad acta e l'astreinte sono strumenti distinti: la nomina del commissario può essere disposta per assicurare l'esecuzione del giudicato, mentre la penalità di mora può essere esclusa se il giudice ritiene che le circostanze concrete rendano non necessaria o non appropriata la sua applicazione.
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