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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23151/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla condanna, in appello, di alcuni amministratori di diritto della società calcistica poi fallita e di un soggetto ritenuto amministratore di fatto al risarcimento dei danni in favore della curatela fallimentare, per la contabilizzazione di costi relativi a prestazioni inesistenti e per il pagamento di sanzioni tributarie irrogate dall'Agenzia delle Entrate. Il ricorso principale, poi rinunciato, era stato proposto da una degli amministratori di diritto; il ricorso incidentale dell'amministratore di fatto conteneva sei motivi. Con il primo si denunciava il diniego di prove istruttorie e la violazione degli artt. 115, 116 e 245 c.p.c.; con il secondo si contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, soprattutto delle dichiarazioni testimoniali; con il terzo si deduceva l'omesso esame di una sentenza del Tribunale fallimentare di Viterbo relativa all'ammissione al passivo di una fattura che la curatela riteneva falsa; con il quarto si contestava la qualificazione del ricorrente come amministratore di fatto; con il quinto si censurava l'estensione della responsabilità anche a sanzioni fiscali riferite ad anni d'imposta precedenti, sostenendo l'assenza di nesso causale tra le condotte addebitate e tali sanzioni; con il sesto si deduceva ultrapetizione, perché l'appello avrebbe attribuito responsabilità anche per annualità non indicate nella domanda introduttiva. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i primi, secondo, terzo, quarto e sesto motivo; ha accolto solo in parte il quinto motivo, limitatamente all'addebito al ricorrente delle sanzioni tributarie riferite agli anni 2001 e 2002, perché la motivazione della sentenza d'appello su questo punto era scarsamente intellegibile e in contrasto con il resto della decisione, che fondava la responsabilità del ricorrente solo sul ruolo attivo nella falsificazione delle fatture negli anni 2003 e 2004.

La decisione

La Corte ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio quanto al rapporto tra la ricorrente principale e la curatela, per rinuncia al ricorso principale accettata, con compensazione delle spese. Quanto al ricorso incidentale dell'amministratore di fatto, ha rigettato o dichiarato inammissibili i primi quattro motivi e ha dichiarato assorbito il sesto; ha invece accolto il quinto motivo nei limiti sopra detti, cassando la sentenza impugnata solo in relazione all'addebito delle sanzioni fiscali relative agli anni di imposta 2001 e 2002. La causa è stata quindi rinviata alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame sul punto accolto e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è inammissibile se mira a contestare la mera valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se la decisione sia fondata su prove non dedotte, acquisite d'ufficio fuori dai limiti di legge o trattate come prove legali senza apprezzamento critico.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è denunciabile in cassazione per la sola diversa lettura delle prove; occorre allegare che il giudice abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono o abbia disatteso prove legali secondo prudente apprezzamento.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul diniego delle istanze istruttorie, ma la Corte ribadisce che la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza delle prove resta riservata al giudice di merito.

  • art. 183 comma 6 c.p.c.

    Citate le memorie istruttorie di primo grado nelle quali erano state reiterate le istanze probatorie dell'odierno ricorrente incidentale.

  • art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la censura di ultrapetizione, poi dichiarata assorbita.

  • art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

    Utilizzato per accogliere la censura sulla motivazione relativa all'addebito delle sanzioni fiscali 2001-2002, ritenuta non coerente e scarsamente intellegibile rispetto al resto della motivazione.

  • art. 1223 c.c.

    Il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta; la Corte esclude il difetto di nesso causale per le condotte di falsa fatturazione, ma non per l'addebito delle sanzioni 2001-2002, che necessita di nuova valutazione.

  • art. 2392 c.c.

    Richiamato per la responsabilità degli amministratori verso la società; la Corte ritiene correttamente affermata la responsabilità per le condotte di gestione attiva delle false fatturazioni, ma non sufficientemente motivato l'addebito di sanzioni relative ad annualità estranee a tali condotte.

  • art. 2393 c.c.

    Richiamato nel quadro della responsabilità degli amministratori, ma senza specifica statuizione autonoma nel dispositivo rispetto al punto accolto.

  • art. 2394 c.c.

    Richiamato nel quadro della responsabilità verso i creditori/sociale; la Corte non nega in astratto la responsabilità ma censura la motivazione sull'imputazione di sanzioni per annualità non direttamente collegate ai fatti addebitati.

  • art. 2476 c.c.

    Citate le norme sulla responsabilità gestoria, richiamate dalla parte ricorrente per contestare l'estensione della responsabilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la scelta delle prove da valorizzare, la loro attendibilità e la loro rilevanza appartengono al giudice di merito; la censura è ammissibile solo se si deduce un vero vizio di legge o un'omissione motivazionale su un fatto decisivo idoneo a ribaltare con certezza la decisione.
  • La mancata ammissione di una prova testimoniale o di altra prova è censurabile in cassazione solo se la prova omessa avrebbe potuto dimostrare circostanze tali da infirmare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'impianto decisionale posto a base della sentenza.
  • La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; occorre allegare l'utilizzo di prove non dedotte o l'attribuzione a prove non legali di efficacia vincolante.
  • La qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da indici concreti di inserimento organico nella gestione societaria, anche tramite rapporti con fornitori o altri soggetti esterni e anche senza formale investitura, purché la motivazione sia congrua e logica.
  • La responsabilità per danno derivante da operazioni inesistenti e falsa fatturazione può estendersi a chi abbia avuto un ruolo attivo nella loro predisposizione o sollecitazione, poiché tale condotta è idonea a produrre depauperamento del patrimonio sociale.
  • Non è corretta l'imputazione automatica a un soggetto di sanzioni tributarie riferite ad annualità diverse da quelle in cui si collocano le condotte specificamente accertate, se la motivazione non spiega in modo coerente il nesso tra quelle sanzioni e la condotta addebitata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriAccertamento del passivoInadempimento
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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