Cassazione Penale, Ordinanza n. 07790/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza impugnata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato non doversi procedere per uno dei capi di imputazione (il secondo) e aveva confermato la responsabilità per i reati di furto aggravato contestati ai primi, terzo e quarto capi. Il ricorso articolava tre censure: 1) vizio di motivazione sulla contestazione del reato di cui al quarto capo, sostenendo che il fatto non sarebbe stato correttamente contestato; 2) erronea applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; 3) nullità per difetto di querela, assumendo che la persona che aveva sporto querela non fosse legittimata. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e generico, il secondo non deducibile in sede di legittimità perché meramente riproduttivo delle doglianze già respinte in appello e privo di specifica confutazione della motivazione, e il terzo manifestamente infondato alla luce della giurisprudenza consolidata sulla legittimazione a querelare del soggetto che abbia la disponibilità di fatto del bene sottratto.
Norme richiamate
art. 550 c.p.p.
È richiamato per affermare che il decreto di citazione a giudizio aveva correttamente contestato il reato in tutti i suoi elementi essenziali.
art. 625 n. 7 c.p.
La censura sulla relativa aggravante è stata ritenuta non deducibile in cassazione perché si limitava a reiterare motivi già esaminati e disattesi in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 640 c.p.p.
null
art. 621 c.p.
null
art. 630 c.p.
null
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile una doglianza che si traduca nella mera riproposizione delle censure già formulate in appello, se non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La contestazione dell'accusa è sufficientemente specifica quando, secondo la motivazione di merito, il decreto di citazione a giudizio contiene tutti gli elementi essenziali del fatto contestato.
- La doglianza sulla mancanza di querela è infondata quando la persona che ha sporto querela è titolare di una situazione di fatto qualificabile come possesso o disponibilità del bene, poiché tale soggetto è persona offesa legittimata a proporla anche in assenza di un titolo giuridico formale.
- Nel furto, la nozione di bene giuridico protetto comprende non solo la proprietà e gli altri diritti reali, ma anche il possesso inteso come relazione di fatto, indipendente dalla diretta disponibilità fisica e dalla liceità del titolo di acquisto del possesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07722/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07736/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07738/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07739/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07741/2026 del 27/02/2026
- ordinanza_penale · 27 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 07742/2026 del 27/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →