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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20910/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare stipulato nel 1969 avente a oggetto un terreno in Roma. La società promittente venditrice chiese la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. per ottenere il trasferimento coattivo del bene, deducendo l'inadempimento del promissario acquirente. Quest'ultimo propose domanda riconvenzionale di risoluzione del preliminare per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per eccessiva onerosità. Nel corso del giudizio intervennero soggetti che si qualificavano come cessionari del credito. In appello, dopo una precedente cassazione per violazione dei limiti del giudicato, la Corte territoriale accolse nuovamente la domanda di esecuzione in forma specifica, ritenendo coperta da giudicato la validità ed efficacia del contratto preliminare e escludendo l'eccessiva onerosità. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con quattro motivi, che: 1) il contratto era nullo perché aveva ad oggetto una porzione di terreno abusivamente frazionata, priva di piano particolareggiato e non sufficientemente determinata nei confini e nei dati catastali; 2) la Corte d'appello aveva pronunciato oltre il chiesto trasferendo un bene diverso da quello del preliminare, in violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c.; 3) la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato le clausole e il comportamento delle parti, trascurando che l'edificabilità dell'area era qualità essenziale per l'acquirente e che la sua mancanza alterava l'equilibrio contrattuale; 4) la Corte aveva male apprezzato la prova, non riconoscendo che l'edificabilità fosse requisito essenziale del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché le questioni sulla validità del preliminare, sulla determinatezza dell'oggetto e sull'asserita differenza tra bene promesso e bene trasferito erano coperte da giudicato interno e, in parte, da giudicato implicito, essendo presupposti necessari della precedente decisione sulla domanda ex art. 2932 c.c. Ha rigettato anche il terzo e il quarto motivo, osservando che l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o motivazione inadeguata; nel caso concreto i ricorrenti si erano limitati a contrapporre una diversa lettura del regolamento negoziale, mentre la Corte territoriale aveva reso una interpretazione plausibile e motivata, fondata sulla consapevolezza delle parti circa l'assenza di autorizzazione alla lottizzazione, il mancato piano particolareggiato, il termine per il definitivo e l'integrale pagamento del prezzo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    la validità ed efficacia del preliminare costituisce presupposto della sentenza costitutiva di trasferimento coattivo; su tale presupposto può formarsi giudicato implicito.

  • art. 1351 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità del preliminare in relazione ai requisiti del contratto preliminare di vendita.

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per contestare la determinatezza/determinabilità dell'oggetto del contratto.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità del contratto.

  • art. 1421 c.c.

    richiamato per affermare il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'asserita introduzione in appello di un bene diverso da quello dedotto in primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la sua violazione è deducibile solo indicando specificamente come il giudice se ne sia discostato.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione sistematica del contratto.

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione secondo buona fede.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per censurare l'apprezzamento del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come norma processuale per denunciare violazioni di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per la nullità della sentenza per violazione di norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per censurare il vizio motivazionale o l'erroneo apprezzamento della prova; la Corte ribadisce che non consente una mera rivalutazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso quando sulla validità del rapporto si è formato giudicato interno; la stessa preclusione opera anche rispetto ai presupposti necessari della pronuncia richiesta, quando essi siano coperti da giudicato implicito.
  • Nel giudizio ex art. 2932 c.c., la validità ed efficacia del preliminare e la corretta individuazione del bene promesso costituiscono presupposti logici e giuridici della domanda; se tali questioni sono già coperte da giudicato, non possono essere rimesse in discussione in un successivo grado o in cassazione.
  • L'interpretazione del contratto è attività di accertamento di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione apparente/inidonea; non è ammissibile un ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del testo negoziale.
  • Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è censurabile in cassazione solo perché la parte avrebbe preferito una diversa soluzione, purché l'opzione adottata sia coerente e motivata.
  • La deduzione di violazioni degli artt. 1362 ss. c.c. richiede di indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; in difetto, il motivo si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito ed è inammissibile o infondato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareCompravendita immobiliareImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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