Regolamento (UE) 2018/166
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/166 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle navi soggette a misure restrittive dell’UE in relazione alla Libia. La modifica riguarda la nave Lynn S, la cui designazione è stata prorogata dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite fino al 28 aprile 2018. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 aggiornando la designazione della nave Lynn S soggetta a misure restrittive relative al petrolio greggio libico.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione in considerazione della situazione in Libia, con efficacia per tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare le navi inserite nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44, cioè quelle designate dal comitato sanzioni delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2146 (2014) del Consiglio di sicurezza ONU, con conseguenti divieti di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e di accesso ai porti dell’Unione. Il regolamento modifica esclusivamente la voce relativa alla nave Lynn S; non introduce un nuovo regime autonomo né amplia l’ambito soggettivo oltre la specifica designazione aggiornata.
Modifica delle misure restrittive UE in relazione alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/166 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione relativo alla Libia, aggiornando l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. L’atto recepisce un aggiornamento della designazione effettuato dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e riguarda specificamente la nave Lynn S, inserita tra quelle soggette a misure restrittive.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama la decisione 2015/1333/PESC e il regolamento (UE) 2016/44, che istituiscono misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. Nell’allegato V di tale regolamento sono elencate le navi designate dal comitato sanzioni ONU ai sensi della risoluzione 2146 (2014), alle quali si applicano divieti di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e divieti di accesso ai porti del territorio dell’Unione.
Aggiornamento della voce relativa a Lynn S
La Commissione prende atto che il 26 gennaio 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha prorogato e modificato la voce dell’elenco relativa alla nave Lynn S. Per tale ragione, l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 deve essere modificato in modo corrispondente.
La voce sostituita mantiene i riferimenti essenziali alla designazione ONU, precisando che:
- la nave è inserita nell’elenco a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017);
- la designazione è stata prorogata dal comitato il 26 gennaio 2018;
- la designazione è valida fino al 28 aprile 2018, salvo cessazione anticipata ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014);
- lo Stato di bandiera è Saint Vincent e Grenadine;
- sono confermati i dati identificativi supplementari, tra cui IMO 8706349.
Effetti delle misure restrittive
La permanenza nell’elenco comporta per la nave Lynn S l’applicazione dei divieti già previsti dal regime UE: in particolare, il divieto di carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e il divieto di accesso ai porti. Il regolamento non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure sostanziali, ma aggiorna unicamente la durata della designazione e i dati della voce in elenco.
Entrata in vigore
L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore del regolamento il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato coerente con la finalità di garantire l’efficacia delle misure restrittive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica sostituisce la voce relativa alla nave "Lynn S" con una nuova formulazione aggiornata, mantenendo il riferimento alle misure restrittive previste dalla risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dalla risoluzione 2362 (2017).
Proroga della designazione della nave Lynn S
Nel testo sostitutivo dell’allegato si precisa che la designazione della nave Lynn S è stata prorogata dal comitato il 26 gennaio 2018, dopo una precedente proroga valida fino al 29 gennaio 2018, ed è valida fino al 28 aprile 2018, salvo cessazione anticipata da parte del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146 (2014). Restano indicati lo Stato di bandiera, Saint Vincent e Grenadine, e le informazioni supplementari, tra cui l’IMO 8706349.
Divieti connessi alla designazione ONU
La nave resta soggetta ai divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e al divieto di ingresso nei porti, come richiamato nella base ONU della designazione. Il regolamento si limita ad adeguare l’elenco UE alla decisione del comitato sanzioni delle Nazioni Unite.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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