Regolamento (UE) 2018/175
Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione, del 2 febbraio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina tecnica delle acquaviti di frutta e delle acquaviti di sidro contenuta nell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008. Introduce una possibilità di denominazione di vendita più coerente con le tradizioni linguistiche di alcuni Stati membri e chiarisce le condizioni per la produzione di acquavite ottenuta dalla distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere. Prevede inoltre una norma transitoria per i prodotti già conformi alla disciplina previgente al momento dell’entrata in vigore.
Modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 per aggiornare le regole di denominazione e composizione di alcune bevande spiritose, in particolare le acquaviti di frutta e le acquaviti di sidro di mele e/o di pere.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori, operatori e distributori di bevande spiritose rientranti nella categoria 9 (acquavite di frutta) e nella categoria 10 (acquavite di sidro di mele, di sidro di pere e di sidro di mele e di sidro di pere) dell’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008. Rileva per la presentazione, l’etichettatura, la denominazione di vendita e i requisiti compositivi di tali prodotti nel mercato dell’Unione. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; prevede inoltre una clausola transitoria per le bevande della categoria 10 già conformi al momento dell’entrata in vigore, immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
Regolamento (UE) 2018/175 della Commissione
Il regolamento interviene sull’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008, che disciplina definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. La finalità è duplice: da un lato, adeguare alcune denominazioni di vendita alle tradizioni linguistiche di diversi Stati membri; dall’altro, chiarire e precisare la disciplina tecnica della categoria 10, includendo espressamente la possibilità di produrre una specifica acquavite mediante distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere quando ciò corrisponda a metodi tradizionali.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento non istituisce una disciplina autonoma, ma modifica puntualmente l’allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008. Le modifiche incidono sulle bevande spiritose ricomprese nella categoria 9, "acquavite di frutta", e nella categoria 10, relativa alle acquaviti di sidro di mele e/o pere. Le disposizioni interessano quindi gli operatori del settore delle bevande spiritose che commercializzano, etichettano o presentano tali prodotti nel mercato dell’Unione.
Categoria 9: acquavite di frutta e denominazioni di vendita
Per la categoria 9, la regola generale resta che la denominazione di vendita sia formata da "acquavite di" seguita dal nome del frutto, della bacca o dell’ortaggio impiegati. Il regolamento precisa però che, per le lingue ceca, croata, greca, polacca, slovacca, slovena e rumena, la stessa denominazione può essere resa con il nome del frutto completato da un suffisso, in linea con gli usi tradizionali. È inoltre ammesso l’uso della denominazione "wasser" associata al nome del frutto.
La norma consente che il nome del frutto sostituisca la formula "acquavite di" solo per alcune specie espressamente indicate, ossia:
- prugne mirabelle;
- prugne;
- prugne (quetsche);
- corbezzole;
- mele "Golden Delicious".
Resta fermo che, se l’uso di una denominazione senza la dicitura "acquavite di" può creare difficoltà di comprensione per il consumatore finale, l’etichettatura e la presentazione devono comunque riportare il termine "acquavite di", eventualmente integrato da una spiegazione.
Categoria 10: acquavite di sidro di mele, di sidro di pere e di sidro di mele e di sidro di pere
La nuova formulazione della categoria 10 chiarisce che vi rientrano tre prodotti distinti: acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere. I prodotti devono essere ottenuti esclusivamente mediante distillazione, a meno di 86 % vol., di sidro di mele o di sidro di pere, in modo che il distillato conservi aroma e gusto provenienti dai frutti.
Il regolamento fissa inoltre requisiti chimici e tecnologici precisi:
- tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.;
- tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.;
- titolo alcolometrico volumico minimo pari a 37,5 % vol.;
- divieto di aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, sia diluito sia non diluito;
- divieto di aromatizzazione;
- possibilità di aggiungere caramello solo come colorante.
Distillazione congiunta tradizionale e denominazione corrispondente
Il regolamento chiarisce espressamente che il requisito della distillazione di sidro di mele o di sidro di pere non esclude i metodi di produzione tradizionali che prevedano la distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere. In tali casi, la denominazione di vendita deve essere "acquavite di sidro di mele e di sidro di pere". Si tratta di una precisazione rilevante per gli operatori che utilizzano procedimenti storici o locali conformi alla tradizione produttiva.
Regime transitorio
Per evitare difficoltà agli operatori, il regolamento stabilisce che le bevande spiritose della categoria 10 e le relative denominazioni di vendita conformi ai requisiti applicabili al momento dell’entrata in vigore possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte. La disposizione tutela quindi lo stock già prodotto o etichettato secondo la disciplina precedente.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica della denominazione di vendita per l’acquavite di frutta
Per la categoria 9, la denominazione di vendita resta in linea generale "acquavite di" seguita dal nome del frutto, della bacca o dell’ortaggio; tuttavia, per le lingue ceca, croata, greca, polacca, slovacca, slovena e rumena, la denominazione può essere espressa con il nome del frutto completato da un suffisso. È ammessa anche la denominazione "wasser" associata al nome del frutto. Il nome del frutto può sostituire la formula "acquavite di" solo per alcuni frutti o bacche specificamente elencati; se vi è rischio che il consumatore non comprenda facilmente la denominazione senza l’espressione "acquavite di", etichettatura e presentazione devono riportare tale termine, eventualmente con una spiegazione.
Nuova disciplina della categoria 10: acquavite di sidro di mele e/o di pere
La categoria 10 è ridefinita come acquavite di sidro di mele, acquavite di sidro di pere e acquavite di sidro di mele e di sidro di pere. Il prodotto deve essere ottenuto esclusivamente mediante distillazione, a meno di 86 % vol., di sidro di mele o di sidro di pere, con aroma e gusto provenienti dai frutti; deve avere sostanze volatili pari o superiori a 200 g/hl di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di 1 000 g/hl di alcole a 100 % vol.
Distillazione congiunta tradizionale di sidro di mele e di sidro di pere
La regola sulla distillazione di un solo sidro non esclude i metodi tradizionali che consentono la distillazione congiunta di sidro di mele e di sidro di pere. In tali casi la denominazione di vendita deve essere "acquavite di sidro di mele e di sidro di pere".
Requisiti alcolometrici e compositivi della categoria 10
Per tutte le bevande della categoria 10 il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 37,5 % vol.; è vietata l’aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, sia diluito sia non diluito; il prodotto non deve essere aromatizzato; è consentito solo l’eventuale impiego di caramello come colorante.
Regime transitorio per le scorte esistenti
Le bevande spiritose della categoria 10 e le rispettive denominazioni di vendita che erano conformi ai requisiti applicabili al momento dell’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato fino ad esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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