Regolamento (UE) 2018/155
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/155 della Commissione, del 31 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la distribuzione delle responsabilità di valutazione delle sostanze attive tra gli Stati membri nell'ambito del rinnovo delle approvazioni dei prodotti fitosanitari. Da un lato riassegna le sostanze per le quali il Regno Unito figurava come relatore o correlatore e per le quali non erano ancora stati presentati fascicoli supplementari; dall'altro assegna in anticipo le sostanze con approvazione in scadenza tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024. Le nuove assegnazioni sono riportate in allegato e mirano a un equilibrio nella distribuzione del lavoro tra gli Stati membri. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella GU UE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica la ripartizione tra gli Stati membri della valutazione delle sostanze attive ai fini della procedura di rinnovo nel quadro del regolamento (UE) n. 686/2012, riassegnando alcune sostanze e aggiungendone di nuove per il periodo di scadenza dell'approvazione successivo al 31 dicembre 2021.
Ambito di applicazione
Si applica alla ripartizione, tra Stati membri relatori e correlatori, della valutazione delle sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari ai fini della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Incide in particolare sulle sostanze attive elencate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, sia per la riassegnazione delle sostanze già inserite nella parte B sia per l'inserimento della nuova parte C relativa alle sostanze la cui approvazione scade dopo il 31 dicembre 2021 e entro il 31 dicembre 2024. Le modifiche riguardano gli Stati membri dell'Unione europea; il regolamento è inoltre rilevante ai fini SEE.
Ripartizione della valutazione delle sostanze attive ai fini del rinnovo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/155 della Commissione interviene sul sistema di ripartizione, tra gli Stati membri, della valutazione delle sostanze attive nel quadro della procedura di rinnovo prevista dal regolamento (CE) n. 1107/2009. La modifica nasce dall'esigenza di aggiornare l'assegnazione delle valutazioni per assicurare continuità amministrativa, tenendo conto sia delle scadenze delle approvazioni sia della riorganizzazione determinata dall'uscita del Regno Unito dal sistema di cooperazione tra Stati membri.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione agisce ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, che già stabiliva la ripartizione della valutazione delle sostanze attive tra uno Stato membro relatore e uno correlatore nell'ambito del rinnovo delle approvazioni.
Riassegnazione delle sostanze già incluse nella parte B
Una prima finalità del regolamento è riassegnare le sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 per le quali il Regno Unito figurava come relatore o correlatore e per le quali non erano ancora stati presentati i fascicoli supplementari. Le sostanze interessate sono: solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimato, carbetamide, clormequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazaclor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea.
Le nuove assegnazioni sono riportate nell'allegato mediante l'indicazione dello Stato membro relatore e dello Stato membro correlatore per ciascuna sostanza. Il considerando sottolinea che tale ripartizione deve garantire un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità e del carico di lavoro tra gli Stati membri.
Nuova parte C dell'allegato: programmazione delle valutazioni 2022-2024
Il regolamento introduce una nuova parte C nell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012. Questa parte riguarda le sostanze attive la cui approvazione scade dopo il 31 dicembre 2021 e entro il 31 dicembre 2024, così da assegnarne per tempo la valutazione ai fini del rinnovo.
L'elenco comprende numerose sostanze attive, microrganismi, virus e sostanze di origine naturale. Tra quelle indicate figurano, tra le altre: 1,4-dimetilnaftalene, acequinocil, adoxophyes orana GV ceppo BV-0001, ametoctradin, aminopiralid, amisulbrom, acido ascorbico, aureobasidium pullulans (ceppi DSM 14940 e DSM 14941), bacillus firmus I-1582, bacillus pumilus QST 2808, benalaxil-M, benzovindiflupir, bixafen, candida oleophila ceppo O, clorantraniliprolo, cyflumetofen, fosfonato di disodio, emamectina, esfenvalerate, eugenolo, fenpirazamina, flubendiammide, flumetralin, fluopyram, fluxapyroxad, geraniolo, halosulfuron metile, virus della poliedrosi nucleare di Helicoverpa armigera, ipconazolo, isopyrazam, lambda-cialotrina, maltodestrina, mandipropamide, metaflumizone, metam, metobromurone, metsulfuron-metile, olio di arancio, paecilomyces fumosoroseus ceppo Fe9901, penflufen, penthiopyrad, fosfano, fosfonati di potassio, prosulfuron, pseudomonas sp. ceppo DSMZ 13134, pyridalil, pyriofenone, piroxsulam, acido S-abscissico, sedaxane, sodio argento tiosolfato, spinetoram, spiromesifen, spirotetrammato, virus della poliedrosi nucleare di Spodoptera littoralis, streptomyces lydicus WYEC 108, tembotrione, thiencarbazone, timolo, trichoderma asperellum ceppo T34, trichoderma atroviride ceppo I-1237, valifenalate e virus del mosaico giallo dello zucchino a debole virulenza.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Urgenza e termini rilevanti
Nei considerando si evidenzia l'urgenza dell'intervento, poiché per alcune delle sostanze oggetto di riassegnazione il termine per la presentazione del fascicolo supplementare era fissato al 28 febbraio 2018. Questa circostanza giustifica l'entrata in vigore rapida del regolamento per evitare vuoti nella procedura di rinnovo.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità della modifica
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1107/2009. L'intervento serve a modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012, che ripartisce tra gli Stati membri la valutazione delle sostanze attive ai fini della procedura di rinnovo.
Riassegnazione delle sostanze con coinvolgimento del Regno Unito
Per effetto della durata del processo di valutazione e della notifica del Regno Unito ai sensi dell'articolo 50 TUE, le sostanze attive elencate nell'allegato, parte B, per le quali il Regno Unito era Stato membro relatore o correlatore e per le quali non erano ancora stati presentati fascicoli supplementari vengono riassegnate ad altri Stati membri. Le sostanze interessate sono: solfato di alluminio e ammonio, azossistrobina, bupirimato, carbetamide, clormequat, etilene, fenbuconazolo, fluopicolide, fluquinconazolo, flutriafol, estratto d'aglio, metazaclor, miclobutanil, paclobutrazol, pepe, oli vegetali/olio di citronella, propaquizafop, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, tri-allato e urea.
Ripartizione equilibrata delle responsabilità tra Stati membri
Il regolamento precisa che l'assegnazione deve essere effettuata in modo da conseguire un equilibrio nella distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri, secondo la logica del sistema di relatori e correlatori.
Nuova parte C dell'allegato: sostanze con approvazione in scadenza tra il 2022 e il 2024
Viene aggiunta una nuova parte C all'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 per ripartire la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade dopo il 31 dicembre 2021 e entro il 31 dicembre 2024. La parte C contiene un elenco dettagliato di sostanze e relative assegnazioni a Stato membro relatore e correlatore, tra cui, a titolo esemplificativo, 1,4-dimetilnaftalene, acequinocil, ametoctradin, aminopiralid, acido ascorbico, bacillus firmus I-1582, benzovindiflupir, clorantraniliprolo, emamectina, fluopyram, lambda-cialotrina, mandipropamide, metobromurone, penthiopyrad, spinetoram, spirotetrammato, tembotrione e altri principi attivi, microrganismi, virus o sostanze di origine naturale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Urgenza applicativa
Nei considerando si evidenzia che il regolamento deve entrare in vigore rapidamente, poiché per alcune delle sostanze attive interessate il termine per la presentazione del fascicolo supplementare era fissato al 28 febbraio 2018.
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