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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/165

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 della Commissione, del 31 gennaio 2018, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fornisce, in via uniforme e con applicazione immediata, i parametri tecnici necessari per la valutazione prudenziale delle imprese di assicurazione e riassicurazione ai sensi di Solvibilità II. In particolare, definisce le strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, gli spread fondamentali e gli aggiustamenti per la volatilità da usare nel periodo di riferimento indicato. L’obiettivo è assicurare omogeneità di calcolo tra gli operatori e certezza giuridica nella redazione delle segnalazioni regolamentari.

Stabilisce le informazioni tecniche da utilizzare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e riassicurazione per le segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2017 al 30 marzo 2018.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), limitatamente al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nelle segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2017 fino al 30 marzo 2018. Riguarda, per ciascuna valuta interessata, la migliore stima, l’aggiustamento di congruità e l’aggiustamento per la volatilità. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base nel quadro di Solvibilità II

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/165 della Commissione definisce le informazioni tecniche da impiegare per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. La misura è adottata in attuazione dell’articolo 77 sexies, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE, con l’obiettivo di garantire condizioni uniformi di calcolo e immediatezza nella disponibilità dei parametri di mercato.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che le informazioni tecniche devono essere comuni a tutte le imprese soggette a Solvibilità II, così da assicurare uniformità prudenziale e certezza giuridica. Le informazioni sono fondate sui dati di mercato di fine dicembre 2017, trasmessi dall’EIOPA alla Commissione e pubblicati il 9 gennaio 2018 ai sensi dell’articolo 77 sexies, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE. Il regolamento è adottato con procedura d’urgenza, anche in ragione della necessità di rendere immediatamente disponibili le strutture per scadenza dei tassi privi di rischio.

Ambito di applicazione

L’atto si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione per le segnalazioni aventi date di riferimento dal 31 dicembre 2017 al 30 marzo 2018. Le informazioni tecniche devono essere utilizzate per tre componenti del calcolo prudenziale:

  • la migliore stima ai sensi dell’articolo 77 della direttiva 2009/138/CE;
  • l’aggiustamento di congruità ai sensi dell’articolo 77 quater;
  • l’aggiustamento per la volatilità ai sensi dell’articolo 77 quinquies.

Contenuto operativo dell’articolo 1

L’articolo 1 impone l’uso delle informazioni tecniche contenute negli allegati, distinguendo tre insiemi di dati:

  • le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio di cui all’allegato I;
  • gli spread fondamentali per il calcolo dell’aggiustamento di congruità di cui all’allegato II;
  • gli aggiustamenti per la volatilità di cui all’allegato III.

Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio

L’allegato I riporta tabelle di tassi privi di rischio per numerose valute, da usare per il calcolo della migliore stima senza aggiustamenti di congruità o volatilità. Le strutture sono fornite per durate residue da 1 a 150 anni e coprono un ampio numero di divise, tra cui euro, valute dell’Unione e valute di paesi terzi. Per il professionista, l’effetto pratico è l’obbligo di utilizzare la curva corrispondente alla valuta dell’esposizione o del portafoglio oggetto di valutazione.

Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II disciplina gli spread fondamentali, espressi in punti base, da applicare nel calcolo dell’aggiustamento di congruità. Il testo distingue tre blocchi principali:

  • esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, applicabili in tutte le valute, con stabilizzazione degli spread per le durate da 11 a 30 anni sul livello della durata a 10 anni;
  • esposizioni verso enti finanziari, con tabelle separate per euro, corone e altre valute, suddivise per classe di merito di credito da 0 a 6;
  • altre esposizioni, anch’esse articolate per valuta, classe di merito di credito e scadenza.

Le tabelle dell’allegato coprono molte giurisdizioni e valute, tra cui, oltre all’euro, diverse valute dell’UE e dello SEE, il dollaro USA, lo yen, il franco svizzero, il dollaro australiano e altre monete di mercato emergente. Il regolamento precisa che gli spread indicati non includono gli incrementi di cui all’articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

Allegato III: aggiustamento per la volatilità

L’allegato III fissa l’aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio per ciascun mercato assicurativo nazionale. I valori sono espressi in punti base e differenziati per valuta e mercato. Tra i principali valori riportati figurano, ad esempio:

  • 4 punti base per numerosi mercati dell’area euro, compresa l’Italia;
  • 30 punti base per la Danimarca;
  • 18 punti base per il Regno Unito;
  • 11 punti base per la Polonia;
  • 15 punti base per la Norvegia;
  • 28 punti base per gli Stati Uniti;
  • valori negativi per Bulgaria, Romania, Liechtenstein e Svizzera.

Per gli operatori, l’allegato III è decisivo perché determina la curva da utilizzare quando si applica l’aggiustamento per la volatilità nel calcolo delle riserve tecniche.

Entrata in vigore, applicazione e efficacia diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 31 dicembre 2017. Il testo ribadisce il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente applicazione uniforme da parte delle imprese e delle autorità competenti.

Disposizioni principali

Informazioni tecniche per riserve tecniche e fondi propri di base

Le imprese di assicurazione e riassicurazione devono utilizzare le informazioni tecniche indicate per calcolare le riserve tecniche e i fondi propri di base nelle segnalazioni con date di riferimento dal 31 dicembre 2017 al 30 marzo 2018 (art. 1, par. 1). Per ciascuna valuta, tali informazioni comprendono: le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio per la migliore stima, gli spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità e gli aggiustamenti per la volatilità, rinviando agli allegati I, II e III (art. 1, par. 2).

Allegato I: strutture per scadenza dei tassi privi di rischio

L’allegato I contiene, per numerose valute, le curve dei tassi privi di rischio da utilizzare nel calcolo della migliore stima senza aggiustamento di congruità o per la volatilità. Le tabelle coprono durate residue fino a 150 anni e includono, tra le altre, euro, corone, valute dell’Europa centrale e orientale, valute di paesi OCSE e varie valute emergenti.

Allegato II: spread fondamentali per l’aggiustamento di congruità

L’allegato II riporta gli spread fondamentali, espressi in punti base, per il calcolo dell’aggiustamento di congruità. Gli spread si applicano alle esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali e verso enti finanziari, con articolazione per valuta, classe di merito di credito e durata. Per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, gli spread sono applicabili in tutte le valute e, per le durate da 11 a 30 anni, coincidono con quelli della durata di 10 anni. Per le esposizioni verso enti finanziari, sono previste tabelle distinte per euro, corone e altre valute, con classi di merito di credito da 0 a 6.

Allegato II: altre esposizioni

Sempre nell’allegato II sono previsti spread fondamentali per le altre esposizioni, suddivisi per valuta e classe di merito di credito da 0 a 6, con valori espressi in punti base e strutturati per scadenze fino a 30 anni.

Allegato III: aggiustamenti per la volatilità

L’allegato III indica, per ciascun mercato assicurativo nazionale e per la relativa valuta, l’aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi privi di rischio. Sono riportati importi in punti base, tra cui 4 punti base per molti mercati dell’area euro, 30 per la Danimarca, 18 per il Regno Unito, 28 per gli Stati Uniti, 15 per la Norvegia, 11 per l’Australia, e valori anche negativi per alcuni mercati (ad esempio Bulgaria, Romania, Liechtenstein e Svizzera).

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 2) e si applica a decorrere dal 31 dicembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieassicurazioniriassicurazionesolvibilitàvigilanza prudenzialemercati finanziari

Testo integrale

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