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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/164

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/164 del Consiglio, del 2 febbraio 2018, che attua l'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/735 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

Normativa europea32018R0164

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione del Consiglio aggiorna il regime sanzionatorio UE relativo al Sud Sudan aggiungendo tre persone all'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. La misura è motivata dal perdurare del deterioramento umanitario e della sicurezza, nonché dal mancato impegno di alcuni attori nel processo di pace e dalle violazioni dell'accordo di cessazione delle ostilità del 21 dicembre 2017. L'atto modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 ed è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'elenco delle persone soggette a misure restrittive per il Sud Sudan, con l'aggiunta di tre nominativi all'allegato II del regolamento (UE) 2015/735.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell'ambito delle misure restrittive dell'Unione nei confronti della situazione in Sud Sudan. Incide sui soggetti già inclusi o da includere nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735, in particolare sulle persone fisiche elencate come destinatari di sanzioni mirate. Ha efficacia diretta negli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina in via generale operatori economici o settori, ma l'aggiornamento puntuale di una lista sanzionatoria.

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti del Sud Sudan

Il regolamento di esecuzione del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione relativo al Sud Sudan, previsto dal regolamento (UE) 2015/735. L'atto si fonda sull'articolo 22, paragrafo 1, di tale regolamento ed è adottato alla luce del continuo deteriorarsi della situazione umanitaria e della sicurezza nel Paese, nonché delle ripetute violazioni dell'accordo sulla cessazione delle ostilità firmato il 21 dicembre 2017.

Finalità e contesto politico-sanzionatorio

Nei considerando, il Consiglio osserva che la mancata disponibilità di alcuni attori a sostenere il processo di pace rende opportuno estendere l'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive. L'obiettivo è rafforzare la pressione mirata su soggetti ritenuti responsabili o comunque rilevanti nel protrarsi del conflitto e delle violazioni dei diritti umani.

Ambito di applicazione

Il regolamento non introduce un nuovo regime autonomo, ma modifica in modo puntuale l'allegato II del regolamento (UE) 2015/735. L'effetto pratico è l'estensione delle misure restrittive a tre persone fisiche, con applicazione in tutti gli Stati membri in virtù della diretta applicabilità del regolamento UE.

Aggiornamento dell'elenco dei destinatari delle misure restrittive

L'allegato del regolamento inserisce tre nuovi nominativi nell'elenco sanzionatorio:

  • Paul Malong, già capo di Stato maggiore dell'SPLA fino a maggio 2017, descritto come figura ancora influente per il controllo di milizie, il sostegno interno all'SPLA e la rete di clientelismo; è indicato anche il suo coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, inclusi attacchi contro civili e distruzione di villaggi.
  • Michael Makuei Leuth, ministro dell'informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 e portavoce della delegazione governativa nei colloqui di pace IGAD; è ritenuto responsabile di aver ostacolato il processo politico, l'attuazione dell'accordo di pace dell'agosto 2015, i lavori del comitato congiunto di valutazione e monitoraggio e la creazione di istituzioni di giustizia di transizione, oltre a limitare la libertà di espressione e ostacolare la forza ONU di protezione regionale.
  • Malek Reuben Riak, tenente generale e vicecapo di stato maggiore della difesa e ispettore generale dell'esercito governativo; è indicato come responsabile, secondo il gruppo di esperti ONU, della pianificazione e supervisione dell'offensiva governativa nello Stato dell'Unità nell'aprile 2015, nel corso della quale sarebbero state commesse gravi violazioni dei diritti umani.

Decorrenza ed effetti giuridici

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735 secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione, con l'inserimento di tre persone nell'elenco dei soggetti soggetti a misure restrittive.

Inserimento di tre persone nell'elenco sanzionatorio

L'allegato aggiunge Paul Malong, Michael Makuei Leuth e Malek Reuben Riak all'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) 2015/735. Per ciascuno sono indicati dati identificativi, motivi dell'inserimento e data di iscrizione (3 febbraio 2018).

Motivazioni del listing

Le motivazioni richiamano il deterioramento della situazione in Sud Sudan, il ruolo ostativo di alcuni attori nel processo di pace, la violazione dell'accordo sulla cessazione delle ostilità del 21 dicembre 2017 e, per i singoli interessati, il coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani, ostacoli al processo politico, approvvigionamento di armi e pianificazione o supervisione di offensive militari.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalidiritti umanipace e sicurezza

Testo integrale

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