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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/163

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione, del 1° febbraio 2018, che dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32018R0163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione delle importazioni di determinati pneumatici per autobus o autocarri originari della Cina, in pendenza di procedimenti antidumping e antisovvenzioni già aperti dalla Commissione. La misura serve a preservare la possibilità di imporre successivamente dazi con effetto retroattivo, qualora le inchieste confermino dumping e/o sovvenzioni compensabili e i relativi presupposti. Il provvedimento fissa anche il termine di registrazione, le modalità essenziali di partecipazione delle parti interessate e il riferimento al trattamento dei dati personali.

Registrazione delle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese, nell'ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00 (codice TARIC 4012120010). L’obbligo riguarda le autorità doganali degli Stati membri, chiamate a registrare le importazioni ai fini di eventuale applicazione retroattiva di dazi antidumping e/o compensativi. La registrazione dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Sono coinvolte le parti interessate nei procedimenti, che possono presentare osservazioni ed essere sentite; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione delle importazioni di pneumatici per autobus o autocarri originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 della Commissione dispone la registrazione delle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata nel contesto di procedimenti antidumping e antisovvenzioni già aperti e mira a preservare la possibilità di applicare in futuro dazi con efficacia retroattiva, qualora le inchieste confermino le violazioni e ricorrano i relativi presupposti.

Contesto procedurale e prodotto interessato

La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping dell’11 agosto 2017 e del procedimento antisovvenzioni del 14 ottobre 2017, entrambi relativi al medesimo prodotto. Il prodotto in esame è costituito da pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con indice di carico superiore a 121, attualmente classificati nei codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00; il codice TARIC indicato è 4012120010.

Presupposti della registrazione

La base giuridica è costituita dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037. La Commissione afferma di aver verificato la sussistenza dei criteri richiesti per la registrazione: informazione o conoscibilità, da parte degli importatori, delle presunte pratiche di dumping e del pregiudizio; ulteriore aumento sostanziale delle importazioni; presenza di circostanze tali da far ritenere che i futuri dazi potrebbero essere compromessi senza registrazione.

Elementi di prova sul dumping e sul pregiudizio

Per la parte antidumping, la Commissione ritiene sufficienti gli elementi addotti dal denunciante. Il valore normale è stato costruito sul costo di produzione complessivo, con aggiunta di spese generali, amministrative e di vendita e di un margine di profitto, utilizzando gli Stati Uniti come paese di riferimento. Il margine di dumping presunto è indicato almeno nel 74 %, e l’avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale è considerato idoneo a rendere noti agli importatori il dumping e il pregiudizio asserito.

Aumento delle importazioni e rischio di compromissione dei futuri dazi

La Commissione rileva un aumento del 14,3 % del volume delle importazioni nel periodo aprile-settembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016. A ciò si aggiunge un forte ribasso dei prezzi: secondo Eurostat, il valore unitario delle importazioni dalla RPC risultava inferiore del 38 % rispetto a quello delle importazioni da altri paesi nel medesimo periodo. Tali elementi, insieme al calo delle vendite, del fatturato, dell’occupazione e dei profitti dell’industria dell’Unione, fanno ritenere probabile che le importazioni possano compromettere l’effetto riparatore di eventuali dazi definitivi, anche per l’anticipazione delle vendite o l’accumulo di scorte.

Elementi di prova sulle sovvenzioni

Per la parte antisovvenzioni, la Commissione considera plausibile che le esportazioni cinesi beneficino di sovvenzioni compensabili. Sono richiamate, tra le altre, misure consistenti in trasferimenti diretti di fondi, rinunce a entrate pubbliche, fornitura di beni o servizi a condizioni vantaggiose, sussidi, prestiti agevolati, crediti all’esportazione, garanzie e assicurazioni all’esportazione, oltre a concessioni di terreni, energia, acqua e materie prime e a sgravi fiscali e doganali. Tali misure sono qualificate come specifiche e idonee a conferire un vantaggio ai produttori esportatori.

Pregiudizio grave e difficilmente rimediabile

La Commissione afferma che le importazioni oggetto di dumping e sovvenzioni hanno arrecato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione. Viene evidenziato che, tra il 2013 e il 2016, il volume importato dalla Cina è quasi raddoppiato, passando da 2,3 a 4,4 milioni di unità, mentre la quota di mercato è salita dal 13,2 % al 20,9 %. Secondo la Commissione, il pregiudizio è difficilmente rimediabile perché i clienti potrebbero non tornare ai prezzi dell’industria unionale dopo essersi abituati a livelli molto più bassi; ciò potrebbe compromettere in modo duraturo quote di mercato e redditività.

Effetti della registrazione e possibile retroattività

La registrazione serve a consentire, se necessario, la futura riscossione retroattiva dei dazi antidumping e/o compensativi sulle importazioni registrate. Il regolamento richiama, per l’eventualità dei dazi, stime di sottocosto pari al 26-37 % ad valorem sul valore cif all’importazione del prodotto in esame. La misura non anticipa l’esito delle inchieste, che resta subordinato ai loro risultati.

Diritti delle parti interessate e termini

Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte, fornire elementi di prova e chiedere di essere sentite. Il termine fissato dall’articolo 1, paragrafo 3, per osservazioni, prove e richieste di audizione è di 21 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento.

Durata e applicazione

L’obbligo di registrazione cessa dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Apertura dei procedimenti e prodotto interessato

La Commissione richiama l’apertura, avvenuta l’11 agosto 2017, del procedimento antidumping, e il 14 ottobre 2017, del procedimento antisovvenzioni, relativi alle importazioni di pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri originari della RPC. Il prodotto oggetto di registrazione è definito come pneumatici nuovi e ricostruiti per autobus o autocarri con indice di carico superiore a 121, classificati ai codici NC 4011 20 90 ed ex 4012 12 00.

Motivi e presupposti della registrazione

La Commissione ritiene soddisfatti i presupposti previsti dall’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e dall’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037: gli importatori erano o avrebbero dovuto essere informati delle pratiche di dumping e del presunto pregiudizio; si registra un ulteriore aumento sostanziale delle importazioni; la collocazione temporale, il volume e le altre circostanze indicano il rischio che le importazioni compromettano gravemente l’effetto riparatore dei futuri dazi.

Elementi relativi al dumping

Per la parte antidumping, la Commissione considera sufficienti gli elementi di prova sul dumping e sul pregiudizio. Il denunciante ha basato il valore normale sul costo di produzione maggiorato di spese generali, amministrative e di vendita e di un margine di profitto, assumendo gli Stati Uniti come paese di riferimento. Il margine di dumping presunto è indicato almeno nel 74 %. L’avviso di apertura, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, è ritenuto sufficiente a informare gli importatori.

Aumento delle importazioni e rischio di elusione dell’effetto dei dazi

La Commissione rileva che le importazioni del prodotto in esame sono aumentate del 14,3 % tra aprile e settembre 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016. Sottolinea inoltre tendenze al ribasso dei prezzi, con un valore unitario delle importazioni cinesi inferiore del 38 % rispetto a quello delle importazioni da altri paesi nel periodo aprile-settembre 2017. Alla luce del calo di vendite, fatturato, occupazione e profitti dell’industria dell’Unione, ritiene probabile che le importazioni compromettano l’effetto dei dazi definitivi, anche per possibile accumulo di scorte.

Elementi relativi alle sovvenzioni

Per la parte antisovvenzioni, la Commissione ritiene che vi siano sufficienti elementi di prova di sovvenzioni compensabili connesse, tra l’altro, a trasferimenti diretti di fondi, rinuncia a entrate pubbliche, fornitura di beni o servizi a condizioni non di mercato, nonché a vari sussidi, prestiti agevolati, crediti all’esportazione, garanzie, assicurazioni all’esportazione, concessioni di terreni, energia, acqua e materie prime, e agevolazioni fiscali e doganali. Tali misure sono considerate specifiche e idonee a conferire un vantaggio ai produttori esportatori cinesi.

Pregiudizio grave e difficilmente rimediabile

La Commissione ritiene che le pratiche di dumping e sovvenzione abbiano causato un grave pregiudizio all’industria dell’Unione, con quasi raddoppio delle importazioni dal 2013 al 2016 (da 2,3 a 4,4 milioni di unità) e aumento della quota di mercato dal 13,2 % al 20,9 %. Valuta inoltre che il pregiudizio sia difficilmente rimediabile, perché gli acquirenti potrebbero assuefarsi a prezzi molto più bassi e non accettare successivi aumenti, con rischio di perdita permanente di quote di mercato e di redditività.

Finalità della registrazione e possibile retroattività

La registrazione è disposta per consentire, se le inchieste lo confermeranno, la riscossione retroattiva di dazi antidumping e/o compensativi sulle importazioni registrate, nei limiti delle norme applicabili. La Commissione afferma che l’eventuale imposizione futura dei dazi dipenderà dagli esiti delle inchieste e richiama stime di sottocosto pari al 26-37 % ad valorem sul valore cif all’importazione, sia nella parte antidumping sia, provvisoriamente, nella parte antisovvenzioni.

Partecipazione delle parti interessate e osservazioni

Le parti interessate possono presentare osservazioni per iscritto, fornire elementi di prova e chiedere di essere sentite. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, tali osservazioni e richieste di audizione devono essere presentate entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento.

Durata della registrazione ed entrata in vigore

L’obbligo di registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieantidumpingantisovvenzioniunione doganalepolitica commerciale comune

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