Direttiva 2005/26
Direttiva 2005/26/CE della Commissione, del 21 marzo 2005, che fissa un elenco di ingredienti o sostanze alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CETesto rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva stabilisce un elenco di ingredienti e sostanze alimentari che, in via temporanea, non devono essere considerati inclusi nell’elenco degli allergeni da indicare obbligatoriamente in etichetta previsto dalla direttiva 2000/13/CE. La misura deriva da valutazioni scientifiche dell’EFSA e vale sino al 25 novembre 2007. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 21 settembre 2005 e applicarla dal 25 novembre 2005.
Esclusione temporanea di determinati ingredienti e sostanze alimentari dall’elenco degli allergeni da indicare obbligatoriamente in ეტichetta ai sensi della direttiva 2000/13/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli ingredienti e sostanze alimentari elencati nell’allegato della direttiva, che vengono esclusi temporaneamente dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fino al 25 novembre 2007. Incide sugli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato prodotti contenenti tali ingredienti, in particolare nei casi d’uso specifici indicati nell’allegato (ad esempio come additivi, chiarificanti, eccipienti o ingredienti di distillati). È rilevante anche per gli Stati membri ai fini del recepimento e dell’applicazione delle misure nazionali.
Esclusione temporanea di taluni ingredienti allergenici dall’etichettatura obbligatoria
La direttiva 2005/26/CE della Commissione interviene nell’ambito della disciplina dell’etichettatura dei prodotti alimentari di cui alla direttiva 2000/13/CE. Essa recepisce l’esito di valutazioni scientifiche dell’EFSA e prevede un’esclusione temporanea, limitata nel tempo, di determinati ingredienti o sostanze dall’elenco degli allergeni che devono essere obbligatoriamente indicati in etichetta.
Finalità e contesto normativo
L’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE contiene gli ingredienti o sostanze alimentari che devono comparire in etichetta perché potenzialmente idonei a provocare effetti indesiderati in persone sensibili. La Commissione ricorda che, sulla base di domande presentate da operatori economici e associazioni di settore, alcuni prodotti sono stati esaminati dall’EFSA, la quale ha concluso che, per taluni di essi, non sussistono effetti indesiderati in persone sensibili oppure non è possibile giungere a una conclusione definitiva pur in assenza di casi segnalati. Su tale base, la Commissione dispone una sospensione temporanea dell’inclusione di tali ingredienti nell’allegato III bis.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda esclusivamente gli ingredienti e le sostanze alimentari elencati nell’allegato. L’esclusione temporanea opera fino al 25 novembre 2007 e si riferisce a specifiche categorie e impieghi, tra cui:
- cereali contenenti glutine e prodotti derivati, come sciroppi di glucosio a base di grano, maltodestrine a base di grano e sciroppi di glucosio a base di orzo;
- cereali utilizzati per la distillazione di alcol;
- uova, con riferimento a lisozima e albumina impiegati rispettivamente come additivo nel vino e come chiarificante in vino e sidro;
- pesce, con riferimento a gelatina di pesce usata come eccipiente per vitamine e aromi o come chiarificante in birra, sidro e vino;
- soia, con riferimento a olio e grasso di soia raffinato, tocoferoli naturali, derivati fitosterolici e stanoli vegetali;
- latte, con riferimento a siero di latte nella distillazione per alcol, lactitolo e prodotti a base di latte (caseina) usati come chiarificanti in vino e sidro;
- noci, sedano e senape, con ulteriori specificazioni sugli usi consentiti nell’allegato.
Condizione tecnica relativa ai prodotti simili
Per alcuni prodotti elencati, la nota (1) dell’allegato precisa che l’esclusione vale anche per prodotti simili, a condizione che il processo di lavorazione non aumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di origine. Si tratta di una clausola tecnica che limita l’esclusione ai casi in cui la trasformazione non alteri in senso peggiorativo il profilo allergenico.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento e applicazione
La direttiva, in quanto atto vincolante quanto al risultato da raggiungere, richiede agli Stati membri di adottare entro il 21 settembre 2005 tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la conformità. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 25 novembre 2005, data che coincide con l’avvio dell’effetto operativo dell’esclusione temporanea prevista dall’articolo 1.
Obblighi di notifica e coordinamento con la Commissione
Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza tra il diritto nazionale e la direttiva. Devono inoltre trasmettere il testo delle principali disposizioni interne adottate nel campo di applicazione della direttiva. Tali obblighi di comunicazione sono funzionali al controllo del recepimento e alla verifica della corretta attuazione uniforme nell’Unione.
Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali
Le misure di recepimento devono contenere un richiamo alla presente direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta delle modalità tecniche del riferimento, quindi vi è un margine di discrezionalità formale, ma non sul contenuto sostanziale dell’obbligo di recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, cui spetta assicurare l’attuazione interna entro i termini stabiliti.
Disposizioni principali
Esclusione temporanea dall’allegato III bis
L’articolo 1 dispone che gli ingredienti o sostanze elencati nell’allegato della direttiva sono esclusi dall’allegato III bis della direttiva 2000/13/CE fino al 25 novembre 2007.
Termine di recepimento e data di applicazione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 21 settembre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono essere applicate dal 25 novembre 2005.
Obblighi di comunicazione alla Commissione
Sempre l’articolo 2 prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tavola di concordanza tra tali disposizioni e la direttiva, nonché, al paragrafo 2, il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel campo di applicazione della direttiva.
Riferimento alla direttiva nelle misure nazionali
L’articolo 2 stabilisce che le disposizioni nazionali di recepimento contengano un riferimento alla presente direttiva o siano corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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