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Direttiva 2005/27

Direttiva 2005/27/CE della Commissione, del 29 marzo 2005, che modifica, a fini di adeguamento al progresso tecnico, la direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli muniti di tali dispositiviTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32005L0027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2003/97/CE per adeguarla al progresso tecnico nel settore dei dispositivi per la visione indiretta. Le modifiche riguardano soprattutto i requisiti degli specchi per alcuni veicoli N2 fino a 7,5 tonnellate, la correzione dei punti oculari per sedili con schienale a inclinazione fissa e l’aggiornamento di alcuni riferimenti amministrativi relativi agli Stati membri entrati nell’Unione il 1° maggio 2004. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 19 ottobre 2005.

Direttiva di modifica tecnica della direttiva 2003/97/CE sui dispositivi per la visione indiretta e l’omologazione dei veicoli muniti di tali dispositivi, con estensione di alcuni obblighi per i veicoli N2 fino a 7,5 t.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea per l’attuazione nell’ordinamento interno delle modifiche tecniche e amministrative alla direttiva 2003/97/CE. Incide sull’omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli che ne sono muniti, in particolare per i veicoli di categoria N2 di massa non superiore a 7,5 tonnellate e, in via indiretta, sui requisiti tecnici degli specchi retrovisori e sulla determinazione dei punti oculari in presenza di sedili con angolo fisso di inclinazione dello schienale. Non contiene esclusioni espresse diverse dall’ambito già proprio della direttiva modificata.

Direttiva 2005/27/CE della Commissione: adeguamento tecnico della disciplina sui dispositivi per la visione indiretta

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2003/97/CE, nell’ambito del sistema comunitario di omologazione dei veicoli istituito dalla direttiva 70/156/CEE. La finalità è l’adeguamento al progresso tecnico della disciplina sugli specchi retrovisori e sui dispositivi di visione indiretta, con particolare attenzione alla riduzione dell’angolo cieco dei veicoli N2 di massa non superiore a 7,5 tonnellate.

Finalità e ratio dell’intervento

I considerando chiariscono che, dal 2003, il progresso tecnico nel settore degli specchietti retrovisori ha reso possibile l’installazione di specchi grandangolari su alcuni veicoli N2 fino a 7,5 t. La Commissione ritiene quindi opportuno estendere taluni obblighi tecnici a questa categoria di veicoli, in modo da migliorare la visibilità indiretta e la sicurezza stradale. Viene inoltre segnalata la necessità di introdurre un fattore di correzione per i veicoli con sedili dotati di angolo fisso di inclinazione dello schienale, poiché non conformi ai requisiti standard di riferimento.

Ambito materiale delle modifiche

La direttiva non riscrive la disciplina generale, ma modifica specificamente gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE.

  • Nell’allegato I, punto 1.1.1.12, viene inserita una regola ad hoc per la determinazione dei punti oculari nei sedili con schienale a inclinazione fissa.
  • Nell’allegato I viene aggiunta una nuova appendice 7, che contiene una tabella di determinazione e correzione delle coordinate dei punti oculari rispetto al punto R, in funzione dell’angolo dello schienale.
  • Nell’appendice 5 dell’allegato I vengono aggiornati i numeri distintivi degli Stati membri.
  • Nell’allegato III vengono ridefinite le prescrizioni sugli specchi grandangolari di categoria IV e sugli specchi di accostamento di categoria V per i veicoli N2 ≤ 7,5 t.

Requisiti tecnici sugli specchi per i veicoli N2 ≤ 7,5 t

La modifica più rilevante per gli operatori riguarda il regime degli specchi per i veicoli di categoria N2 con massa non superiore a 7,5 tonnellate.

  • Per gli specchi grandangolari di categoria IV, l’installazione è obbligatoria su entrambi i lati se può essere installato uno specchio di categoria V; se tale specchio non può essere installato, l’installazione è opzionale su entrambi i lati.
  • Per gli specchi di accostamento di categoria V, la direttiva stabilisce che essi sono obbligatori, con uno sul lato passeggero; sul lato conducente restano opzionali.
  • Gli specchi devono essere installati ad almeno 2 m dal terreno, con tolleranza di +10 cm.

Sedili con schienale a inclinazione fissa e punti oculari

La nuova appendice 7 dell’allegato I disciplina in modo tecnico la determinazione dei punti oculari per i sedili con angolo fisso di inclinazione dello schienale.

  • La posizione dei punti oculari rispetto al punto R viene adeguata secondo una tabella di base per uno schienale di 25 gradi.
  • Per angoli diversi da 25 gradi sono previste correzioni ulteriori delle coordinate X e Z.
  • Le correzioni sono espresse in millimetri e variano da 5 a 40 gradi, con valori progressivi che compensano la diversa geometria del sedile.

Aggiornamento amministrativo e nuovi numeri distintivi

La direttiva adegua anche le disposizioni amministrative dell’omologazione, aggiungendo i numeri distintivi degli Stati membri che hanno aderito all’Unione il 1° maggio 2004. Sono quindi inseriti i codici per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

Recepimento, comunicazioni alla Commissione ed entrata in vigore

Trattandosi di direttiva, essa vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione.

  • Il termine di recepimento è fissato al 19 ottobre 2005.
  • Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate e una tabella di correlazione tra tali disposizioni e la direttiva.
  • Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale.
  • Gli Stati membri devono inoltre comunicare le principali disposizioni di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata.

Decorrenza e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi predisporre il recepimento interno entro il termine previsto.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati della direttiva 2003/97/CE

L’articolo 1 dispone che gli allegati I e III della direttiva 2003/97/CE siano modificati secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2005/27/CE.

Adeguamento dei punti oculari per sedili con schienale a inclinazione fissa

Nell’allegato I, punto 1.1.1.12, viene inserita una regola specifica: in caso di sedile con angolo fisso d’inclinazione dello schienale, la collocazione dei punti oculari va adeguata secondo l’appendice 7 dell’allegato. L’appendice 7 introduce tabelle di correzione delle coordinate X e Z in funzione dell’angolo dello schienale, con riferimento al punto R e al reticolo tridimensionale di riferimento della direttiva 77/649/CEE.

Obblighi sugli specchi grandangolari per veicoli N2 ≤ 7,5 t

Nell’allegato III, per gli specchi grandangolari di categoria IV relativi ai veicoli a motore di categoria N2 con massa non superiore a 7,5 t, il testo è sostituito per chiarire che lo specchio è obbligatorio su entrambi i lati se può essere installato uno specchio di categoria V; è invece opzionale su entrambi i lati se uno specchio di categoria V non può essere installato.

Obblighi sugli specchi di accostamento di categoria V

Nell’allegato III, per gli specchi di accostamento di categoria V relativi ai veicoli di categoria N2 ≤ 7,5 t, il testo è sostituito stabilendo che lo specchio è obbligatorio, con rinvio ai punti 3.7 e 5.5.5 dell’allegato III; deve essere uno dal lato del passeggero, mentre dal lato del conducente è opzionale. Entrambi devono essere installati ad almeno 2 m dal suolo, con tolleranza di +10 cm.

Aggiornamento dei numeri distintivi degli Stati membri

Nell’appendice 5 dell’allegato I sono aggiunti i numeri distintivi dei nuovi Stati membri entrati nell’Unione il 1° maggio 2004: 8 Repubblica ceca, 29 Estonia, 49 Cipro, 32 Lettonia, 36 Lituania, 7 Ungheria, 50 Malta, 20 Polonia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 19 ottobre 2005 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza, nonché comunicare le principali disposizioni nazionali adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3 la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolisicurezza stradalenorme tecniche automobilistichediritto dell'unione europeatrasposizione nazionale

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