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direttiva

Direttiva 2005/1

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32005L0001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva riforma l’assetto dei comitati consultivi e di assistenza della Commissione nel settore dei servizi finanziari, nel quadro dell’approccio Lamfalussy. Aggiorna numerose direttive settoriali per sostituire i vecchi comitati con nuovi comitati europei e per allineare le procedure di esecuzione alla decisione 1999/468/CE. Introduce inoltre obblighi di informazione verso Commissione e altri Stati membri in taluni casi di autorizzazione o acquisizione da parte di imprese madri di paesi terzi. Il recepimento è richiesto entro il 13 maggio 2005.

Modifica la struttura dei comitati consultivi nel settore dei servizi finanziari, armonizzando la procedura di comitatologia e sostituendo/ridefinendo i comitati bancario, assicurativo e dei valori mobiliari.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle direttive settoriali in materia bancaria, assicurativa, OICVM e conglomerati finanziari. Le modifiche riguardano, in particolare, enti creditizi, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), imprese di investimento e soggetti coinvolti nella vigilanza sui conglomerati finanziari. Restano escluse le questioni di diritto sociale e del lavoro connesse ai regimi pensionistici occupazionali, espressamente sottratte alla considerazione del Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

Direttiva 2005/1/CE: nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari

La direttiva interviene nel quadro del piano d’azione per i servizi finanziari e dell’approccio Lamfalussy, con l’obiettivo di rafforzare la coerenza istituzionale, la trasparenza e l’efficienza del processo di regolazione nei mercati finanziari dell’Unione. Essa modifica una serie di direttive settoriali in materia bancaria, assicurativa, OICVM e conglomerati finanziari, adeguando i meccanismi di assistenza alla Commissione e i procedimenti di comitatologia alla decisione 1999/468/CE.

Obiettivi e contesto

I considerando richiamano il piano d’azione per i servizi finanziari, l’obiettivo del Consiglio europeo di Lisbona di completarlo entro il 2005 e la relazione del comitato dei saggi che aveva raccomandato un quadro normativo a quattro livelli. La direttiva si inserisce quindi nella progressiva estensione dell’approccio Lamfalussy ad altri comparti dei servizi finanziari, con particolare attenzione al mantenimento dell’equilibrio interistituzionale e alla qualità della normativa tecnica delegata.

Ambito materiale delle modifiche

Il testo non introduce una disciplina sostanziale autonoma dei mercati finanziari, ma modifica le direttive esistenti:

  • direttive bancarie: 93/6/CEE, 94/19/CE e 2000/12/CE;
  • direttive assicurative: 73/239/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE;
  • direttive sui valori mobiliari: 85/611/CEE e 2001/34/CE;
  • direttiva sui conglomerati finanziari: 2002/87/CE. L’intervento è dunque trasversale e riguarda i rapporti tra Commissione, comitati europei e autorità nazionali competenti.

Settore bancario

Nel comparto bancario, il comitato consultivo bancario viene sostituito dal comitato bancario europeo. La direttiva 2000/12/CE viene aggiornata per affidare alla Commissione, assistita da tale comitato, l’adozione di misure di esecuzione secondo la procedura della decisione 1999/468/CE, con periodo di tre mesi. Viene anche riscritto l’articolo 4 sull’autorizzazione degli enti creditizi: gli Stati membri devono prevedere che gli enti creditizi possano iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto un’autorizzazione, e devono fissarne le condizioni, notificandole alla Commissione.

Sono inoltre previsti obblighi informativi verso Commissione e altri Stati membri per autorizzazioni e acquisizioni che coinvolgano imprese madri di paesi terzi. In più punti del testo sono soppressi riferimenti obsoleti al comitato consultivo bancario e al titolo VI della direttiva 2000/12/CE.

Settore assicurativo e pensioni aziendali o professionali

La direttiva 91/675/CEE viene profondamente riformata: il comitato delle assicurazioni diventa Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, assistente della Commissione. La Commissione, quando gli atti di settore le attribuiscono competenze di esecuzione, deve operare secondo gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE; il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, è fissato a tre mesi. Gli articoli 3 e 4 della direttiva 91/675/CEE sono soppressi.

Le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE e 2002/83/CE vengono adeguate per sostituire i riferimenti al vecchio comitato con il nuovo comitato europeo e per introdurre o precisare gli obblighi di informazione su autorizzazioni ad imprese figlie di imprese madri di paesi terzi e su acquisizioni che rendono una società dell’Unione figlia di un gruppo extra-UE. È espressamente richiesto che, in tali ipotesi, la struttura del gruppo sia specificata nella notifica alla Commissione e alle altre autorità competenti.

La direttiva precisa inoltre che, per quanto riguarda le pensioni aziendali o professionali, il comitato non deve occuparsi di questioni di diritto sociale e del lavoro, come l’organizzazione dei regimi occupazionali, la partecipazione obbligatoria e il contenuto degli accordi collettivi.

Settore valori mobiliari e OICVM

Per gli OICVM, la direttiva 85/611/CEE viene aggiornata in modo da trasferire le funzioni di consultazione alla Commissione al comitato europeo dei valori mobiliari. È soppressa la disciplina autonoma del precedente comitato di contatto OICVM, mentre la nuova sezione X è intitolata "Comitato europeo dei valori mobiliari". Le modifiche tecniche alla direttiva possono essere adottate per chiarire le definizioni e allineare terminologia e definizioni agli atti successivi relativi agli OICVM e materie connesse.

L’articolo 53 ter stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari, con applicazione degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE e termine di tre mesi. Anche la direttiva 2001/34/CE è adeguata: l’articolo 108 è soppresso e l’articolo 109 attribuisce alla Commissione, assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari, il potere di adeguare l’importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa in funzione della situazione economica.

Conglomerati finanziari

L’articolo 19 della direttiva 2002/87/CE è modificato per prevedere che la Commissione, assistita dal comitato bancario europeo, dal Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari, esamini il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

Regole sulle misure di esecuzione

La direttiva ribadisce un principio centrale: le misure di esecuzione adottate secondo la decisione 1999/468/CE non possono modificare le disposizioni essenziali delle direttive. Il periodo per l’intervento del Parlamento europeo, previsto dall’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE, è fissato a tre mesi. Inoltre, se cambiano le condizioni del trattato relative ai poteri di esecuzione della Commissione, quest’ultima deve riesaminare la direttiva e, se necessario, proporre modifiche; in ogni caso il riesame deve avvenire non oltre il 31 dicembre 2007.

Recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono dare attuazione alla direttiva entro il 13 maggio 2005. Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dai singoli Stati membri. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Valutazione operativa per il professionista

Per avvocati e commercialisti, il rilievo principale della direttiva è istituzionale e procedurale: occorre verificare il recepimento nazionale delle modifiche ai riferimenti di comitato e agli obblighi di notifica, nonché l’allineamento delle procedure amministrative e di vigilanza ai nuovi meccanismi di assistenza alla Commissione. In particolare, gli operatori vigilati e i gruppi con capogruppo di paese terzo devono considerare i nuovi flussi informativi verso le autorità competenti e la Commissione, mentre gli intermediari e le società del risparmio gestito devono tenere conto dell’aggiornamento della disciplina OICVM e dell’adeguamento tecnico demandato ai comitati europei competenti.

Disposizioni principali

Finalità generale e quadro istituzionale

La direttiva mira esclusivamente a modificare la struttura organizzativa dei comitati del settore dei servizi finanziari, senza estendere i poteri di esecuzione già conferiti alla Commissione né i poteri del Consiglio previsti dalla direttiva 93/6/CEE. L’intervento si inserisce nel contesto della procedura Lamfalussy e del modello a quattro livelli, con l’obiettivo di migliorare flessibilità, efficienza, trasparenza e coerenza istituzionale.

Settore bancario: comitato bancario europeo

Nella direttiva 2000/12/CE il comitato consultivo bancario è sostituito dal comitato bancario europeo. La Commissione è assistita da tale comitato nelle misure di esecuzione di cui all’articolo 60, paragrafo 2, con applicazione degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE e termine di tre mesi per il parere del Parlamento europeo in caso di trasmissione di un progetto di misure di esecuzione. È inoltre introdotto l’obbligo di autorizzazione preventiva per gli enti creditizi e di notifica alla Commissione delle condizioni fissate dagli Stati membri.

Settore assicurativo: comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali

La direttiva 91/675/CEE è ridenominata e ristrutturata: il comitato delle assicurazioni diventa Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, assistente della Commissione. Si applicano le procedure di esecuzione della decisione 1999/468/CE con termine di tre mesi; sono soppressi gli articoli 3 e 4 della direttiva. Le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE e 2002/83/CE sono adattate per utilizzare il nuovo comitato e per disciplinare gli scambi informativi con la Commissione su autorizzazioni e acquisizioni da parte di imprese madri di paesi terzi.

Settore valori mobiliari: comitato europeo dei valori mobiliari

La direttiva 85/611/CEE è modificata per trasferire le funzioni pertinenti al comitato europeo dei valori mobiliari e per sopprimere le disposizioni ormai superate sul comitato di contatto OICVM. Le modifiche tecniche agli OICVM sono adottate secondo la procedura di comitatologia richiamata dall’articolo 53 bis; l’articolo 53 ter istituisce l’assistenza del nuovo comitato alla Commissione, con applicazione della decisione 1999/468/CE e termine di tre mesi. Anche la direttiva 2001/34/CE è adeguata: è soppresso l’articolo 108 e l’articolo 109 attribuisce alla Commissione, assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari, il potere di adeguare l’importo minimo per la prevedibile capitalizzazione di borsa.

Conglomerati finanziari

La direttiva 2002/87/CE è modificata per prevedere che la Commissione sia assistita, nell’esame del risultato dei negoziati con paesi terzi e della situazione conseguente, dal comitato bancario europeo, dal Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e dal comitato per i conglomerati finanziari.

Obblighi di informazione su soggetti di paesi terzi

In diverse direttive settoriali è introdotto o aggiornato l’obbligo per le autorità competenti degli Stati membri di informare Commissione e altre autorità competenti quando autorizzano filiazioni dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo o quando tali imprese acquisiscono partecipazioni in enti/ imprese dell’Unione che ne facciano una filiazione. Quando l’autorizzazione è concessa, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica.

Misure di esecuzione e revisione

Le misure di esecuzione adottate secondo gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE non possono modificare le disposizioni essenziali delle direttive. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. La Commissione deve riesaminare la direttiva, comunque entro il 31 dicembre 2007, se mutano le condizioni del trattato relative all’esercizio dei poteri di esecuzione conferiti.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie entro il 13 maggio 2005. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziaribancheassicurazionimercati dei valori mobiliariconglomerati finanziari

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