Direttiva 2005/24
Direttiva 2005/24/CE del Consiglio, del 14 marzo 2005, che modifica la direttiva 87/328/CEE per quanto riguarda i centri di magazzinaggio dello sperma e l'utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovini riproduttori di razza pura (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva interviene in modo mirato sulla direttiva 87/328/CEE per adeguarla alla disciplina successiva in materia di sperma bovino e per armonizzarla con il resto della normativa sui riproduttori di razza pura. L’obiettivo è evitare restrizioni ingiustificate all’ammissione alla riproduzione e consentire l’utilizzazione di ovuli ed embrioni di bovine di razza pura, oltre a riconoscere la possibilità di conservazione dello sperma in centri di magazzinaggio riconosciuti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 24 marzo 2007.
Modifica la direttiva 87/328/CEE per consentire, in materia di bovini di razza pura, l’utilizzazione di ovuli e embrioni e per aggiornare le regole sullo sperma, includendo i centri di magazzinaggio riconosciuti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per l’adeguamento della disciplina relativa all’ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura e agli scambi intracomunitari di materiale riproduttivo bovino. Riguarda in particolare l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura, l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura, l’utilizzazione di ovuli ed embrioni provenienti da bovine di razza pura e la raccolta, il trattamento e la conservazione dello sperma destinato agli scambi intracomunitari. Sono richiamate le norme di polizia sanitaria, nonché il riconoscimento dei centri di raccolta o di magazzinaggio ai sensi della direttiva 88/407/CEE.
Modifica della disciplina sui bovini riproduttori di razza pura
La direttiva 2005/24/CE del Consiglio modifica la direttiva 87/328/CEE per allinearla alla successiva disciplina in materia di sperma bovino e alla normativa generale sui riproduttori di razza pura. Il legislatore unionale evidenzia, nei considerando, la necessità di coerenza tra le diverse fonti e di aggiornamento della disciplina riguardante lo sperma, nonché gli ovuli e gli embrioni provenienti da bovini di razza pura.
Finalità e ratio dell’intervento
La modifica si inserisce in un quadro di armonizzazione della normativa veterinaria e zootecnica dell’Unione. In particolare, viene richiamato che la direttiva 88/407/CEE consente la conservazione dello sperma non solo nei centri di raccolta, ma anche nei centri di magazzinaggio dello sperma; di conseguenza, la direttiva 87/328/CEE viene adattata al più ampio ambito applicativo di tale disciplina.
Obblighi per gli Stati membri in materia di riproduzione
La nuova formulazione dell’articolo 1 della direttiva 87/328/CEE impone agli Stati membri di vigilare affinché, ferme restando le norme di polizia sanitaria, non siano vietate, limitate o ostacolate:
- l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura;
- l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura;
- l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.
Si tratta di un obbligo di risultato, lasciando agli Stati membri la scelta delle misure nazionali necessarie per garantire l’assenza di ostacoli ingiustificati.
Regole sullo sperma e centri riconosciuti
Il nuovo articolo 4 della direttiva 87/328/CEE stabilisce che, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all’articolo 2 debba essere raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta oppure, se del caso, conservato in un centro di magazzinaggio riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del 14 giugno 1988. La disposizione amplia quindi le modalità lecite di conservazione, includendo espressamente i centri di magazzinaggio riconosciuti.
Recepimento, comunicazioni alla Commissione e riferimento alla direttiva
L’articolo 2 fissa il termine di trasposizione al 24 marzo 2007. Gli Stati membri devono:
- adottare entro tale data le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di corrispondenza tra queste e la direttiva;
- inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dal diritto interno;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivo di non ostacolare l’accesso alla riproduzione
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della direttiva 87/328/CEE e impone agli Stati membri di vigilare affinché, fatte salve le norme di polizia sanitaria, non siano vietate, limitate o ostacolate l’ammissione alla riproduzione delle bovine di razza pura, l’ammissione alla monta naturale dei tori di razza pura e l’utilizzazione degli ovuli e degli embrioni provenienti da bovine di razza pura.
Aggiornamento delle regole sullo sperma e centri di magazzinaggio
L’articolo 1 sostituisce anche l’articolo 4 della direttiva 87/328/CEE prevedendo che, per gli scambi intracomunitari, lo sperma di cui all’articolo 2 sia raccolto, trattato e conservato in un centro di raccolta o, se del caso, conservato in un centro di magazzinaggio riconosciuto ai sensi della direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 24 marzo 2007. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri. Gli Stati membri devono trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tabella di corrispondenza, nonché comunicare il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che gli Stati membri ne sono i destinatari.
Come è indicizzato
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