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Direttiva 2005/20

Direttiva 2005/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Normativa europea32005L0020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica la direttiva 94/62/CE introducendo una deroga temporale per alcuni Stati membri di recente adesione, consentendo di rinviare il raggiungimento di specifici obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio. La misura è giustificata dall'esigenza di tenere conto della diversa situazione di partenza dei nuovi Stati membri e di assicurare un'applicazione proporzionata degli obiettivi ambientali comuni. La direttiva impone il recepimento entro il 9 settembre 2006.

Proroga differenziata dei termini per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio per alcuni nuovi Stati membri

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con una disciplina speciale per gli Stati che hanno aderito in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003. Incide sull'attuazione della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, limitatamente agli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), d) ed e) di tale direttiva. Prevede una facoltà di posticipare il raggiungimento degli obiettivi per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lituania, Ungheria, Slovenia, Slovacchia, Malta, Polonia e Lettonia, entro date massime prestabilite.

Direttiva 2005/20/CE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

La direttiva interviene in un settore già armonizzato a livello unionale, con l'obiettivo di adattare i termini di raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero ai nuovi Stati membri entrati nell'Unione il 1º maggio 2004 in base al trattato di adesione del 16 aprile 2003. Il legislatore europeo richiama espressamente le esigenze connesse all'allargamento dell'Unione, nonché i principi di sussidiarietà e proporzionalità, per giustificare una flessibilizzazione temporale degli obblighi senza modificare in sé gli obiettivi ambientali sostanziali.

Finalità e logica dell'intervento

La direttiva non ridisegna il sistema della direttiva 94/62/CE, ma ne modifica puntualmente l'articolo 6 per consentire a taluni Stati membri una proroga nel raggiungimento di specifici obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio. L'intervento è motivato dalla considerazione che i nuovi Stati membri necessitano di più tempo per adeguare i propri sistemi nazionali di gestione dei rifiuti agli standard dell'Unione.

Ambito soggettivo e oggettivo

La deroga riguarda esclusivamente gli Stati membri che hanno aderito all'Unione in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003. Sul piano oggettivo, la facoltà di proroga riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), d) ed e), della direttiva 94/62/CE, cioè specifici target di riciclaggio e recupero per i rifiuti di imballaggio. La direttiva non introduce nuove categorie di operatori o nuovi obblighi diretti per imprese o produttori, ma opera sul piano del rapporto tra Unione e Stati membri, lasciando a questi ultimi la scelta delle misure di attuazione interne.

Contenuto della modifica all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE

L'articolo 1 inserisce un nuovo paragrafo 11 nell'articolo 6 della direttiva 94/62/CE. In base a tale disposizione:

  • Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lituania, Ungheria, Slovenia e Slovacchia possono rinviare il raggiungimento degli obiettivi fino al 31 dicembre 2012;
  • Malta può rinviare il raggiungimento degli obiettivi fino al 31 dicembre 2013;
  • Polonia fino al 31 dicembre 2014;
  • Lettonia fino al 31 dicembre 2015.

La norma precisa che ciascuno Stato interessato può definire una data anteriore entro tali limiti massimi. Si tratta quindi di una facoltà, non di un obbligo di posticipo.

Recezione nell'ordinamento nazionale

Gli Stati membri devono adottare entro il 9 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Il testo impone anche l'invio alla Commissione europea del testo delle misure di recepimento e di una tabella di corrispondenza tra tali misure e la direttiva. Inoltre, le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla disciplina interna di ciascuno Stato.

Obblighi di comunicazione alla Commissione

Oltre alla trasposizione, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel campo di applicazione della direttiva. Si tratta di un obbligo strumentale al controllo del corretto recepimento da parte della Commissione.

Entrata in vigore e valore operativo

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa è rivolta agli Stati membri, che restano liberi di scegliere forma e mezzi del recepimento, entro il termine fissato e nei limiti della modifica apportata alla direttiva 94/62/CE.

Disposizioni principali

Proroga dei termini per gli obiettivi di riciclaggio e recupero

L'articolo 1 aggiunge all'articolo 6 della direttiva 94/62/CE un nuovo paragrafo 11. Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea in virtù del trattato di adesione del 16 aprile 2003 possono posticipare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere b), d) ed e) fino a una data da essi definita, che non può essere successiva al 31 dicembre 2012 per Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lituania, Ungheria, Slovenia e Slovacchia; al 31 dicembre 2013 per Malta; al 31 dicembre 2014 per la Polonia; al 31 dicembre 2015 per la Lettonia.

Recepimento nazionale

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 9 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la direttiva. Le norme nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Comunicazione delle disposizioni nazionali

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale adottate nel campo di applicazione della direttiva, in adempimento dell'obbligo di trasparenza sul recepimento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambienterifiutiimballaggiriciclaggiorecupero

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