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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8438/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna confermata in appello per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 e art. 495 c.p. Primo motivo: nullità delle notificazioni eseguite presso il domicilio eletto dall'imputato (avvocato d'ufficio), contestando che l'imputato era in realtà detenuto dal 13/07/2017 per altra causa e dunque le notifiche dovevano essere eseguite presso il luogo di detenzione; dedotta la prosecuzione del processo in absentia senza reale conoscenza. Secondo motivo: vizio per difetto di correlazione tra accusa e sentenza rispetto all'art. 495 c.p., perché il capo di imputazione avrebbe contestato formalmente un solo episodio di dichiarazione di false generalità mentre altri alias sarebbero stati indicati solo in chiave probatoria, con conseguente violazione del principio di determinazione dell'imputazione (art. 522 c.p.p.) e pregiudizio al diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto infondato il vizio: l'elezione di domicilio rientra tra le ipotesi che legittimano la celebrazione del processo in absentia (art. 420-bis, comma 2 c.p.p.), e, perché l'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione sussista, lo status detentionis deve risultare dagli atti. Nel caso di specie non risultava che la detenzione fosse stata comunicata all'autorità procedente; inoltre, in presenza di domicilio dichiarato o eletto e di irreperibilità al medesimo, l'atto deve essere notificato al difensore (art. 161 c.p.p.) senza che l'ufficio abbia l'onere di compiere ulteriori ricerche. Sulla seconda doglianza la Corte ha rilevato che l'imputazione conteneva le generalità e le date relative agli alias utilizzati, fornendo al difensore conoscenza completa delle coordinate cronologiche e modali della condotta; quindi non sussiste difetto di contestazione né pregiudizio al diritto di difesa. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale in materia di sostanze stupefacenti, alla base della contestazione di cui al capo principale; citata come reato oggetto del giudizio

  • art. 495 cod. pen.

    Falso in dichiarazioni sulle proprie generalità: norma delittuosa contestata; la Corte ha ritenuto che l'imputazione indicasse sufficientemente gli alias e le relative date

  • art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'elezione di domicilio tra le ipotesi che consentono la celebrazione del processo in absentia; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'elezione di domicilio denota conoscenza del procedimento e legittima la prosecuzione in absentia

  • art. 156, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che le disposizioni sulle notificazioni all'imputato detenuto si applicano anche quando risulti che l'imputato è detenuto per altra causa; la Corte ha osservato che perché sorga l'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione lo status detentionis deve risultare dagli atti

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione/electione di domicilio e le conseguenze in caso di irreperibilità; la Corte ha ricordato che se è stato eletto/dichiarato domicilio e la notifica risulta impossibile l'atto va notificato al difensore senza obbligo di ulteriori ricerche

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione a mezzo posta: richiamata in relazione al tentativo di notificazione all'indirizzo dichiarato che non riesce e conduce alla consegna dell'atto al difensore

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Norma evocata come alternativa da applicarsi in ipotesi di comunicazione del mutamento di domicilio per caso fortuito o forza maggiore; citata per completezza del quadro sulle notificazioni

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni negli altri casi di irreperibilità: la Corte ha specificato che non si applica quando è stato dichiarato/eletto domicilio

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Principio della determinazione dell'imputazione: la Corte ha valutato che l'imputazione era sufficientemente determinata (indicazione degli alias e delle date), escludendo il vizio denunciato

Massime di principio

  • L'elezione o dichiarazione di domicilio da parte dell'imputato è un fatto che, se presente negli atti, può legittimare la celebrazione del processo in absentia in quanto presuppone conoscenza del procedimento
  • Perché operi l'obbligo di notificare presso il luogo di detenzione occorre che lo status detentionis risulti espressamente dagli atti; in sua assenza prevale la validità della notifica al domicilio eletto
  • In presenza di domicilio dichiarato/eletto e di irreperibilità al medesimo, la procedura ordinaria prevede la notifica al difensore senza onere per l'ufficio di compiere ricerche ulteriori
  • La consultazione d'ufficio di registri dell'amministrazione penitenziaria non sostituisce l'obbligo di comunicazione formale dello status detentionis all'autorità procedente
  • Sotto il profilo della contestazione dell'imputazione, l'indicazione dettagliata di alias, date e coordinate cronologiche consente lo svolgimento pieno del diritto di difesa e impedisce il riconoscimento di nullità per difetto di contestazione

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